Art. 3. 
                      Misure generali di tutela 
  1. Le misure generali per la  protezione  della  salute  e  per  la
sicurezza dei lavoratori sono: 
    a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza; 
    b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite
in base al progresso tecnico e,  ove  cio'  non  e'  possibile,  loro
riduzione al minimo; 
    c) riduzione dei rischi alla fonte; 
    d) programmazione della prevenzione mirando ad un  complesso  che
integra in modo coerente nella  prevenzione  le  condizioni  tecniche
produttive ed  organizzative  dell'azienda  nonche'  l'influenza  dei
fattori dell'ambiente di lavoro; 
    e) sostituzione di cio' che e' pericoloso con cio' che non lo e',
o e' meno pericoloso; 
    f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di
lavoro, nella scelta  delle  attrezzature  e  nella  definizione  dei
metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono
e quello ripetitivo; 
    g) priorita' delle misure di protezione collettiva rispetto  alle
misure di protezione individuale; 
    h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori  che  sono,  o
che possono essere, esposti al rischio; 
    i) utilizzo limitato degli agenti chimici,  fisici  e  biologici,
sui luoghi di lavoro; 
    l) controllo sanitario dei  lavoratori  in  funzione  dei  rischi
specifici; 
    m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio,  per
motivi sanitari inerenti la sua persona; 
    n) misure igieniche; 
    o) misure di protezione collettiva ed individuale; 
    p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso,  di
lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo  grave
ed immediato; 
    q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; 
    r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature,  macchine  ed
impianti, con particolare riguardo ai  dispositivi  di  sicurezza  in
conformita' alla indicazione dei fabbricanti; 
    s) informazione, formazione, consultazione e  partecipazione  dei
lavoratori  ovvero   dei   loro   rappresentanti,   sulle   questioni
riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro; 
    t) istruzioni adeguate ai lavoratori. 
  2. Le misure relative alla sicurezza,  all'igiene  ed  alla  salute
durante  il  lavoro  non  devono  in  nessun  caso  comportare  oneri
finanziari per i lavoratori.