Art. 4.
Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto
1. Il datore di lavoro e' tenuto all'osservanza delle misure
generali di tutela previste dall'art. 3 e, in relazione alla natura
dell'attivita' dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, deve
valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze
o dei preparati chimici impiegati, nonche' nella sistemazione dei
luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori
esposti a rischi particolari.
2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di
lavoro elabora un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e
la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri
adottati per la valutazione stessa;
b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione
attuate in conseguenza della valutazione di cui alla lettera a),
nonche' delle attrezzature di protezione utilizzate;
c) il programma di attuazione delle misure di cui alla lettera
b).
3. Il documento e' custodito presso l'azienda ovvero unita'
produttiva.
4. Il datore di lavoro designa gli addetti al servizio di
prevenzione e protezione ed il relativo responsabile o incarica
persone o servizi esterni all'azienda, e nomina, nei casi previsti
dall'art. 16, il medico competente.
5. Il datore di lavoro, il dirigente e il preposto che esercitano,
dirigono o sovraintendono le attivita' indicate all'art. 1,
nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, adottano le
misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ed in
particolare:
a) designano i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure
di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di
pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso;
b) aggiornano le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti
organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e
della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di
evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tengono conto delle
capacita' e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro
salute e alla sicurezza;
d) forniscono ai lavoratori i necessari ed idonei mezzi di
protezione;
e) prendono le misure appropriate affinche' soltanto i lavoratori
che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li
espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiedono l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle
norme e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di uso
dei mezzi di protezione collettivi ed individuali messi a loro
disposizione;
g) richiedono l'osservanza da parte del medico competente degli
obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e
sui rischi connessi all'attivita' produttiva;
h) adottano le misure per il controllo per le situazioni di
rischio in caso di emergenza e danno istruzioni affinche' i
lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informano il piu' presto possibile i lavoratori esposti al
rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e
le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) si astengono, salvo eccezioni debitamente motivate, dal
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in una
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
m) permettono ai lavoratori di verificare, mediante il
rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di
sicurezza e di protezione della salute;
n) prendono appropriati provvedimenti per evitare che le misure
tecniche adottate possono causare rischi per la salute della
popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
o) tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente
gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro
superiore a tre giorni, compreso quello dell'evento. Nel registro
sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale
dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonche'
la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro sul luogo
di lavoro e' tenuto conformemente al modello approvato con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
commissione consultiva permanente di cui all'art. 394 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ed e' conservato
sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza;
p) consultano il rappresentante per la sicurezza nei casi
previsti dall'art. 19, comma 1, lettere b), c) e d);
q) adottano le misure necessarie ai fini della prevenzione
incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonche' per il caso di
pericolo grave ed immediato. Tali misure devono essere adeguate alla
natura dell'attivita', alle dimensioni dell'azienda ovvero
dell'unita' produttiva, e al numero delle persone presenti.
6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed
elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico
competente, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7. La valutazione di cui al comma 1 ed il documento di cui al comma
2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo
significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
8. Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, il datore
di lavoro consegna al lavoratore copia della cartella sanitaria e di
rischio.
9. Per le piccole e medie aziende, con decreto dei Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanita', sentita la commissione consultiva
permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del
lavoro, in relazione alla natura dell'attivita' e alle dimensioni
dell'azienda, ad eccezione delle attivita' industriali di cui
all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1988, n. 175, delle centrali termoelettriche, degli impianti e
laboratori nucleari, delle aziende estrattive e altre attivita'
minerarie, delle aziende per la fabbricazione e il deposito separato
di esplosivi, polveri e munizioni, sono definiti: a) procedure
standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente
articolo; b) i casi, relativi ad ipotesi di scarsa pericolosita', nei
quali e' possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione
e protezione oltre i limiti di addetti di cui all'allegato I; c) i
casi in cui e' possibile la riduzione ad una sola volta all'anno
della visita, di cui all'art. 17, lettera h), degli ambienti di
lavoro da parte del medico competente, ferma restando
l'obbligatorieta' di visite ulteriori, allorche' si modificano le
situazioni di rischio.
10. Il decreto di cui al comma 9 deve essere emanato entro otto
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nota all'art. 4:
- Il D.P.R. n. 547/1955 reca norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro. L'art. 394 cosi' recita:
"Art. 394 (Compiti della commissione). - La commissione
consultiva permanente di cui all'articolo precedente ha il
compito di:
a) esaminare e formulare proposte sulle questioni
generali relative alla prevenzione degli infortuni sul
lavoro o all'igiene del lavoro;
b) formulare proposte per lo sviluppo e il
perfezionamento della legislazione vigente e per il suo
coordinamento con altre disposizioni concernenti in genere
la tutela fisica dei lavoratori;
c) esprimere parere sulle richieste di deroga previste
all'art. 395;
d) esprimere parere sui ricorsi previsti all'art. 402;
e) esprimere parere su richiesta del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, sulle questioni inerenti
alla applicazione delle norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e su
qualiasi altra questione relativa alla sicurezza del
lavoro.
La commissione, per l'espletamento dei suoi compiti puo'
chiedere dati o promuovere indagini e, su richiesta o
autorizzazione del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, effettuare sopraluoghi".
- Il D.P.R. n. 175/1988 reca attuazione della direttiva
82/501/CEE relativa ai rischi di incidenti rilevanti
connessi a determinare attivita' industriali. L'art. 1
cosi' recita:
"Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. Le disposizioni
del presente decreto concernono la prevenzione di incidenti
rilevanti che potrebbero essere causati da determinate
attivita' industriali e la limitazione delle loro
conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.
2. Ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 si
intende per:
a) attivita' industriali:
1) qualsiasi operazione effettuata in impianti
industriali di cui all'allegato I, che comporti o possa
comportare l'uso di una o piu' sostanze pericolose e che
possa presentare rischi di incidenti rilevanti, nonche' il
trasporto effettuato all'interno dello stabilimento per
ragioni interne ed il deposito connesso a tali operazioni
all'interno del medesimo;
2) qualsiasi altro deposito effettuato nelle
condizioni specifiche all'allegato II;
b) fabbricante:
1) chiunque sia responsabile di una attivita'
industriale;
c) incidente rilevante:
1) un avvenimento quale un'emissione un incendio o
un'esplosione di rilievo connessi ad uno sviluppo
incontrollato di una attivita' industriale che dia luogo a
un periodo grave, immediato o differito, per l'uomo,
all'interno o all'esterno dello stabilimento, e per
l'ambiente e che comporti l'uso di una o piu' sostanze
pericolose;
d) sostanze pericolose:
1) per l'applicazione dell'articolo 6, le sostanze
generalmente considerate rispondenti ai criteri stabiliti
nell'allegato IV, nonche' le sostanze comprese nell'elenco
dell'allegato II, nelle quantita' menzionate nella prima
colonna;
2) per l'applicazione dell'articolo 4, le sostanze
comprese nell'elenco dell'allegato III e dell'allegato II,
nelle quantita' menzionate nella seconda colonna".