Art. 5. 
                       Obblighi dei lavoratori 
  1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e
della propria salute e di quella delle  altre  persone  presenti  sul
luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni
o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle  istruzioni  e
ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 
  2. In particolare i lavoratori: 
    a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore
di lavoro, dai dirigenti e dai preposti,  ai  fini  della  protezione
collettiva ed individuale; 
    b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli
utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di  trasporto
e  le  altre  attrezzature  di  lavoro,  nonche'  i  dispositivi   di
sicurezza; 
    c) utilizzano in modo appropriato  i  dispositivi  di  protezione
messi a loro disposizione; 
    d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al  dirigente  o
al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere
b) e c), nonche' le altre eventuali condizioni  di  pericolo  di  cui
vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di  urgenza,
nell'ambito delle loro competenze e  possibilita',  per  eliminare  o
ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza; 
    e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i  dispositivi
di sicurezza o di segnalazione o di controllo; 
    f) non compiono di propria iniziativa operazioni  o  manovre  che
non sono di loro  competenza  ovvero  che  possono  compromettere  la
sicurezza propria o di altri lavoratori; 
    g) si  sottopongono  ai  controlli  sanitari  previsti  nei  loro
confronti; 
    h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai
preposti,   all'adempimento   di   tutti   gli    obblighi    imposti
dall'autorita'  competente  o  comunque  necessari  per  tutelare  la
sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.