Art. 6.
Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli
installatori
1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti
rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza
e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono
macchine nonche' dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti
essenziali di sicurezza previsti nella legislazione vigente.
2. Sono vietati la vendita, il noleggio, la concessione in uso e la
locazione finanziaria di macchine, attrezzature di lavoro e di
impianti non rispondenti alla legislazione vigente.
3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi
tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del
lavoro, nonche' alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti
dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro
competenza.