Art. 6. 
Obblighi dei progettisti, dei  fabbricanti,  dei  fornitori  e  degli
                            installatori 
  1. I progettisti dei luoghi o posti  di  lavoro  e  degli  impianti
rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza
e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono
macchine nonche' dispositivi di protezione rispondenti  ai  requisiti
essenziali di sicurezza previsti nella legislazione vigente. 
  2. Sono vietati la vendita, il noleggio, la concessione in uso e la
locazione finanziaria  di  macchine,  attrezzature  di  lavoro  e  di
impianti non rispondenti alla legislazione vigente. 
  3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi
tecnici devono attenersi alle norme di  sicurezza  e  di  igiene  del
lavoro, nonche' alle istruzioni fornite  dai  rispettivi  fabbricanti
dei macchinari e degli altri mezzi  tecnici  per  la  parte  di  loro
competenza.