Art. 7.
Contratto di appalto o contratto d'opera
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori
all'interno dell'azienda, ovvero dell'unita' produttiva, ad imprese
appaltatrici o a lavoratori autonomi:
a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di
commercio, industria e artigianato, l'idoneita' tecnico-professionale
delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai
lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui
rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad
operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in
relazione alla propria attivita'.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita' lavorativa
oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai
rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente
anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i
lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera
complessiva.
3. Il datore di lavoro promuove il coordinamento di cui al comma 2,
lettera b). Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri
dell'attivita' delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori
autonomi.