Art. 7. 
              Contratto di appalto o contratto d'opera 
  1.  Il  datore  di  lavoro,  in  caso  di  affidamento  dei  lavori
all'interno dell'azienda, ovvero dell'unita' produttiva,  ad  imprese
appaltatrici o a lavoratori autonomi: 
    a)  verifica,  anche  attraverso  l'iscrizione  alla  camera   di
commercio, industria e artigianato, l'idoneita' tecnico-professionale
delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione  ai
lavori da affidare in appalto o contratto d'opera; 
    b) fornisce agli stessi  soggetti  dettagliate  informazioni  sui
rischi specifici esistenti nell'ambiente in  cui  sono  destinati  ad
operare e sulle misure di prevenzione  e  di  emergenza  adottate  in
relazione alla propria attivita'. 
  2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro: 
    a)  cooperano  all'attuazione  delle  misure  di  prevenzione   e
protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita'  lavorativa
oggetto dell'appalto; 
    b) coordinano gli interventi  di  protezione  e  prevenzione  dai
rischi cui sono esposti  i  lavoratori,  informandosi  reciprocamente
anche al fine di eliminare rischi  dovuti  alle  interferenze  tra  i
lavori delle diverse  imprese  coinvolte  nell'esecuzione  dell'opera
complessiva. 
  3. Il datore di lavoro promuove il coordinamento di cui al comma 2,
lettera b). Tale obbligo non si estende ai  rischi  specifici  propri
dell'attivita' delle imprese appaltatrici o  dei  singoli  lavoratori
autonomi.