Art. 10. 
                           (Norme finali) 
  1. Alle unita' sanitarie locali si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e  successive  modificazioni  ed  integrazioni.  Agli  eventuali
disavanzi di gestione,  ferma  restando  la  responsabilita'  diretta
delle predette unita' sanitarie locali,  provvedono  le  regioni  con
risorse proprie, con conseguente esonero di interventi finanziari  da
parte dello Stato. 
  2. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel  presente  capo,
in quanto costituente fonte  di  responsabilita'  patrimoniale,  deve
essere  tempestivamente   e   circostanziatamente   denunciata   alla
competente procura regionale della Corte dei conti, ai  fini  di  cui
all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 
  3. Il direttore  generale  o  il  commissario  straordinario  della
unita' sanitaria locale e' direttamente  responsabile  per  le  somme
indebitamente corrisposte  ai  medici  di  medicina  generale  ed  ai
pediatri di libera  scelta  convenzionati  in  caso  di  omissione  o
inesatta esecuzione degli obblighi posti a carico  degli  stessi.  E'
altresi' direttamente responsabile del rispetto dei termini  e  della
regolarita' di tutte le spettanze ai medici di medicina generale e ai
pediatri di libera scelta come previsto dai rispettivi  contratti  di
lavoro.