Art. 2. 
                    (Prestazioni specialistiche) 
  1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25  novembre  1989,
n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  gennaio  1990,
n. 8, e' sostituito dal seguente: 
  "3. Le richieste di prestazioni relative a  branche  specialistiche
diverse devono essere formulate su  ricette  distinte.  Ogni  ricetta
puo' contenere fino ad un massimo di otto prestazioni della  medesima
branca. Per le prestazioni di medicina  fisica  e  di  riabilitazione
ogni ricetta non puo' contenere piu' di sei tipi di prestazioni;  per
ciascun tipo di prestazione il numero massimo  di  sedute,  anche  in
caso di cicli terapeutici, e' fissato in un numero  non  superiore  a
dodici".