Art. 3. 
                             (Ospedali). 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4,  comma  10,  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
modificazioni  ed  integrazioni,  le  regioni  provvedono,  entro  il
termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore  della
presente  legge,  alla  disattivazione  o  alla  riconversione  degli
ospedali che non raggiungevano  alla  data  del  30  giugno  1994  la
dotazione minima di 120 posti letto, esclusi quelli specializzati,  e
quelli per i quali la regione ha gia' programmato  la  strutturazione
con dotazione di posti-letto  superiore  a  120,  anche  operando  le
eventuali  conseguenti  trasformazioni  di  destinazione  in  servizi
sanitari ambulatoriali e in strutture non  ospedaliere.  Le  regioni,
sulla base di criteri di classificazione degli ospedali specializzati
stabiliti con decreto del Ministro della  sanita'  da  emanare  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,
pubblicano l'elenco regionale degli ospedali  specializzati.  Scaduto
un ulteriore termine di trenta giorni, il Consiglio dei ministri,  su
proposta del Ministro della sanita', esercita i  poteri  sostitutivi.
La  presente  disposizione  si   applica   alle   singole   strutture
ospedaliere,  ancorche'  accorpate  ai  fini  funzionali   ai   sensi
dell'articolo 4, comma 9, del citato decreto legislativo n.  502  del
1992, e successive modificazioni  ed  integrazioni.  In  relazione  a
condizioni territoriali particolari, in specie delle aree  montane  e
delle  isole  minori,  ed  alla  densita'   e   distribuzione   della
popolazione,  le  regioni  possono  autorizzare  il  mantenimento  in
attivita' dei suddetti ospedali. 
  2. Qualora le regioni non provvedano, il Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della sanita', previo invito  alle  regioni  ad
adottare le misure adeguate, attiva  il  potere  sostitutivo  con  la
nomina di commissari ad acta per l'adozione dei provvedimenti di  cui
al comma 1, individuati sulla base delle  rilevazioni  ufficiali  del
sistema informativo sanitario; in tale ultima ipotesi si applica alla
regione una riduzione pari al 30  per  cento  della  eventuale  quota
spettante del fondo di riequilibrio di cui all'articolo 12, comma  5,
del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
  3. Al personale risultato in esubero a seguito delle disattivazioni
o delle riconversioni di cui al comma 1 si  applicano  le  misure  di
mobilita' previste  dalla  normativavigente,  esperite  le  quali  le
regioni  adottanomisure  di  mobilita'  di   ufficio   da   applicare
prioritariamente   all'interno   dell'unita'   sanitaria   locale   e
successivamente nell'ambito del territorio  regionale.  Il  personale
che  non  ottemperi  al  trasferimento  d'ufficio  e'  collocato   in
disponibilita' ai sensi dell'articolo 34 del  decreto  legislativo  3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed  integrazioni.  Le
procedure sono completate entro  sessanta  giorni  dalla  data  delle
disattivazioni e delle riconversioni di cui ai commi 1 e  2.  Scaduto
tale termine il Consiglio dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
della sanita', previo invito  alle  regioni  ad  adottare  le  misure
adeguate, attiva il potere sostitutivo con la nomina di commissari ad
acta per l'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
  4. Le trasformazioni  di  destinazione  di  cui  al  comma  1  sono
prioritariamente finalizzate all'attivazione di  residenze  sanitarie
assistenziali (RSA)  per  anziani  non  autosufficienti,  e  soggetti
temporaneamente non autosufficienti esclusi i minori,  facendo  anche
ricorso al programma pluriennale di interventi di cui all'articolo 20
della legge  11  marzo  1988,  n.  67.  Al  fine  di  consentire  con
immediatezza l'entrata in funzione  delle  suddette  residenze  nelle
strutture ospedaliere dismesse, le disposizioni di cui all'allegato A
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  22  dicembre
1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del  3  gennaio  1990,
sono sospese per cinque anni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge. Entro tale termine, con decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri,  adottato  su  proposta  del  Ministro  della
sanita', sentita la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  e
acquisito il parere degli operatori del settore e delle  associazioni
dei gestori,  sono  definiti,  anche  in  relazione  alla  situazione
esistente negli altri Paesi dell'Unione europea,  i  nuovi  requisiti
dimensionali per le RSA nonche' i criteri per il graduale adeguamento
agli stessi delle strutture esistenti. Le regioni  possono  prevedere
che la gestione delle residenze sanitarie assistenziali sia  affidata
ad organismi pubblici, privati o misti, disciplinando le modalita' di
controllo della qualita'  delle  prestazioni  e  del  servizio  reso.
L'organismo affidatario della gestione della RSA  fa  fronte  in  via
prioritaria al  fabbisogno  di  personale  mediante  l'assunzione  di
personale    di    corrispondente    qualificazione    professionale,
proveniente, su base volontaria,  dai  servizi  dismessi  dell'unita'
sanitaria locale, fermo restando il riconoscimento dell'anzianita' di
servizio e di qualifica. 
  5.  Nel  quadro  delle  attivazioni  delle  strutture  residenziali
previste  dal  progetto  obiettivo  "Tutela  della   salute   mentale
1994-1996", approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  7
aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22  aprile
1994,  utilizzando  se  necessario  anche  le  strutture  ospedaliere
disattivate o riconvertite a norma del comma 1, le regioni provvedono
alla chiusura dei residui ospedali psichiatrici entro il 31  dicembre
1996. I beni mobili ed immobili degli ospedali psichiatrici  dismessi
sono  destinati  dall'unita'  sanitaria  locale  alla  produzione  di
reddito, attraverso  la  vendita  anche  parziale  degli  stessi  con
diritto di prelazione per gli enti pubblici. I redditi prodotti  sono
utilizzati per l'attuazione di quanto previsto dal progetto-obiettivo
"Tutela della salute mentale  1994-1996",  approvato  con  il  citato
decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, per interventi
nel settore psichiatrico. 
  6. Per la gestione delle camere a pagamento di cui all'articolo  4,
commi 10 e 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  e
successive modificazioni ed integrazioni, le unita' sanitarie locali,
le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a  carattere
scientifico   provvedono,   oltre    alla    contabilita'    prevista
dall'articolo 5, comma 5, del citato decreto legislativo n.  502  del
1992, e successive modificazioni ed integrazioni, alla tenuta di  una
contabilita' separata che deve tenere conto di tutti i costi  diretti
e indiretti, nonche' delle spese alberghiere. Tale  contabilita'  non
puo' presentare disavanzo. Il cittadino dovra' comunque  pagare  solo
le spese aggiuntive e non quelle  garantite  dal  Servizio  sanitario
nazionale. 
  7. Nel caso in cui la contabilita'  separata  di  cui  al  comma  6
presenti un disavanzo, il direttore generale e' obbligato ad assumere
tutti i provvedimenti necessari, compresi l'adeguamento delle tariffe
o  la  sospensione  del  servizio  relativo  alle  erogazioni   delle
prestazioni sanitarie. Le disposizioni di cui al  presente  comma  si
applicano anche alle prestazioni  ambulatoriali  fornite  a  pazienti
solventi in proprio. 
  8. Ai fini del diritto di accesso garantito dalla  legge  7  agosto
1990, n. 241, le unita' sanitarie locali, i presidi ospedalieri e  le
aziende ospedaliere devono tenere, sotto la personale responsabilita'
del direttore sanitario, il registro delle prestazioni specialistiche
ambulatoriali, di diagnostica strumentale  e  di  laboratorio  e  dei
ricoveri  ospedalieri  ordinari.  Tale  registro  sara'  soggetto   a
verifiche ed ispezioni da parte dei soggetti abilitati ai sensi delle
vigenti disposizioni. Tutti i  cittadini  che  vi  abbiano  interesse
possono   richiedere   alle   direzioni   sanitarie   notizie   sulle
prenotazioni e sui relativi tempi  di  attesa,  con  la  salvaguardia
della riservatezza delle persone. 
  9. Le  regioni  definiscono  nel  proprio  piano  sanitario,  anche
mediante aggiornamenti, il tasso  minimo  di  occupazione  dei  posti
letto per singole tipologie di reparto. I  direttori  generali  delle
aziende ospedaliere  o  delle  unita'  sanitarie  locali  interessate
provvedono alla riduzione del numero dei posti letto in dotazione  ai
reparti che si discostano in misura superiore  al  5  per  cento  dal
tasso regionale di cui al presente  comma,  provvedendo  altresi'  al
ridimensionamento degli organici e  alla  conseguente  mobilita'  del
personale, fermo restando il rispetto delle durate medie  di  degenza
definite nel Piano sanitario nazionale.