Art. 3. (Ospedali). 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le regioni provvedono, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla disattivazione o alla riconversione degli ospedali che non raggiungevano alla data del 30 giugno 1994 la dotazione minima di 120 posti letto, esclusi quelli specializzati, e quelli per i quali la regione ha gia' programmato la strutturazione con dotazione di posti-letto superiore a 120, anche operando le eventuali conseguenti trasformazioni di destinazione in servizi sanitari ambulatoriali e in strutture non ospedaliere. Le regioni, sulla base di criteri di classificazione degli ospedali specializzati stabiliti con decreto del Ministro della sanita' da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicano l'elenco regionale degli ospedali specializzati. Scaduto un ulteriore termine di trenta giorni, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanita', esercita i poteri sostitutivi. La presente disposizione si applica alle singole strutture ospedaliere, ancorche' accorpate ai fini funzionali ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni. In relazione a condizioni territoriali particolari, in specie delle aree montane e delle isole minori, ed alla densita' e distribuzione della popolazione, le regioni possono autorizzare il mantenimento in attivita' dei suddetti ospedali. 2. Qualora le regioni non provvedano, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanita', previo invito alle regioni ad adottare le misure adeguate, attiva il potere sostitutivo con la nomina di commissari ad acta per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, individuati sulla base delle rilevazioni ufficiali del sistema informativo sanitario; in tale ultima ipotesi si applica alla regione una riduzione pari al 30 per cento della eventuale quota spettante del fondo di riequilibrio di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Al personale risultato in esubero a seguito delle disattivazioni o delle riconversioni di cui al comma 1 si applicano le misure di mobilita' previste dalla normativavigente, esperite le quali le regioni adottanomisure di mobilita' di ufficio da applicare prioritariamente all'interno dell'unita' sanitaria locale e successivamente nell'ambito del territorio regionale. Il personale che non ottemperi al trasferimento d'ufficio e' collocato in disponibilita' ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. Le procedure sono completate entro sessanta giorni dalla data delle disattivazioni e delle riconversioni di cui ai commi 1 e 2. Scaduto tale termine il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanita', previo invito alle regioni ad adottare le misure adeguate, attiva il potere sostitutivo con la nomina di commissari ad acta per l'adozione dei conseguenti provvedimenti. 4. Le trasformazioni di destinazione di cui al comma 1 sono prioritariamente finalizzate all'attivazione di residenze sanitarie assistenziali (RSA) per anziani non autosufficienti, e soggetti temporaneamente non autosufficienti esclusi i minori, facendo anche ricorso al programma pluriennale di interventi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Al fine di consentire con immediatezza l'entrata in funzione delle suddette residenze nelle strutture ospedaliere dismesse, le disposizioni di cui all'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1990, sono sospese per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro tale termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e acquisito il parere degli operatori del settore e delle associazioni dei gestori, sono definiti, anche in relazione alla situazione esistente negli altri Paesi dell'Unione europea, i nuovi requisiti dimensionali per le RSA nonche' i criteri per il graduale adeguamento agli stessi delle strutture esistenti. Le regioni possono prevedere che la gestione delle residenze sanitarie assistenziali sia affidata ad organismi pubblici, privati o misti, disciplinando le modalita' di controllo della qualita' delle prestazioni e del servizio reso. L'organismo affidatario della gestione della RSA fa fronte in via prioritaria al fabbisogno di personale mediante l'assunzione di personale di corrispondente qualificazione professionale, proveniente, su base volontaria, dai servizi dismessi dell'unita' sanitaria locale, fermo restando il riconoscimento dell'anzianita' di servizio e di qualifica. 5. Nel quadro delle attivazioni delle strutture residenziali previste dal progetto obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1994, utilizzando se necessario anche le strutture ospedaliere disattivate o riconvertite a norma del comma 1, le regioni provvedono alla chiusura dei residui ospedali psichiatrici entro il 31 dicembre 1996. I beni mobili ed immobili degli ospedali psichiatrici dismessi sono destinati dall'unita' sanitaria locale alla produzione di reddito, attraverso la vendita anche parziale degli stessi con diritto di prelazione per gli enti pubblici. I redditi prodotti sono utilizzati per l'attuazione di quanto previsto dal progetto-obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996", approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, per interventi nel settore psichiatrico. 6. Per la gestione delle camere a pagamento di cui all'articolo 4, commi 10 e 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le unita' sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico provvedono, oltre alla contabilita' prevista dall'articolo 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, alla tenuta di una contabilita' separata che deve tenere conto di tutti i costi diretti e indiretti, nonche' delle spese alberghiere. Tale contabilita' non puo' presentare disavanzo. Il cittadino dovra' comunque pagare solo le spese aggiuntive e non quelle garantite dal Servizio sanitario nazionale. 7. Nel caso in cui la contabilita' separata di cui al comma 6 presenti un disavanzo, il direttore generale e' obbligato ad assumere tutti i provvedimenti necessari, compresi l'adeguamento delle tariffe o la sospensione del servizio relativo alle erogazioni delle prestazioni sanitarie. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle prestazioni ambulatoriali fornite a pazienti solventi in proprio. 8. Ai fini del diritto di accesso garantito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, le unita' sanitarie locali, i presidi ospedalieri e le aziende ospedaliere devono tenere, sotto la personale responsabilita' del direttore sanitario, il registro delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio e dei ricoveri ospedalieri ordinari. Tale registro sara' soggetto a verifiche ed ispezioni da parte dei soggetti abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni. Tutti i cittadini che vi abbiano interesse possono richiedere alle direzioni sanitarie notizie sulle prenotazioni e sui relativi tempi di attesa, con la salvaguardia della riservatezza delle persone. 9. Le regioni definiscono nel proprio piano sanitario, anche mediante aggiornamenti, il tasso minimo di occupazione dei posti letto per singole tipologie di reparto. I direttori generali delle aziende ospedaliere o delle unita' sanitarie locali interessate provvedono alla riduzione del numero dei posti letto in dotazione ai reparti che si discostano in misura superiore al 5 per cento dal tasso regionale di cui al presente comma, provvedendo altresi' al ridimensionamento degli organici e alla conseguente mobilita' del personale, fermo restando il rispetto delle durate medie di degenza definite nel Piano sanitario nazionale.