Art. 7. 
                        (Spesa farmaceutica) 
  1. Fino al 31 dicembre 1995, il Servizio sanitario  nazionale,  nel
procedere  alla  corresponsione  alle  farmacie  di  quanto   dovuto,
trattiene, a titolo  di  sconto,  una  quota  pari  al  3  per  cento
dell'importo al lordo dei ticket, fatta  eccezione  per  le  farmacie
rurali  che  godono  dell'indennita'  di  residenza  alle  quali   e'
trattenuta una quota pari all'1,5 per cento. 
  2. Per l'anno 1995 il prezzo dei farmaci con  onere  a  carico  del
Servizio sanitario nazionale e' ridotto del 2,5 per cento rispetto al
prezzo medio europeo vigente al 15 ottobre 1994.  Tale  riduzione  e'
del 5 per cento per le aziende, i cui  ricavi  relativi  ai  prodotti
collocati nelle classi a), b) e c) di cui all'articolo 8,  comma  10,
della legge 24 dicembre 1993,  n.  537,  siano  aumentati  nel  primo
semestre dell'anno 1994 in misura pari o superiore al  10  per  cento
rispetto allo stesso  periodo  dell'anno  1993.  Alla  determinazione
delle modalita' applicative provvede il CIPE entro dieci giorni dalla
data di entrata in vigore della  presente  legge.  Qualora  l'effetto
della riduzione dei prezzi risulti al 30 giugno 1995 inferiore a  450
miliardi annui sulla base delle proiezioni effettuate sui consumi del
primo semestre 1995, il CIPE, su proposta del Ministro della sanita',
determina  le  ulteriori   riduzioni   sui   prezzi   necessarie   al
conseguimento del predetto risparmio. 
  3. A decorrere  dal  1  giugno  1995  ai  farmaci  viene  applicata
l'aliquota  IVA  del  4  per  cento,  secondo  le  indicazioni  della
Comunita' Europea. Tale abbattimento dovra'  applicarsi  direttamente
sul prezzo di vendita, riducendolo. A  decorrere  dalla  stessa  data
l'imposta di  fabbricazione  dei  superalcolici  e  dei  tabacchi  e'
aumentata in misura tale da compensare il minor gettito IVA. 
  4.  L'onere  a  carico  del  Servizio   sanitario   nazionale   per
l'assistenza farmaceutica per l'anno  1995  e'  determinato  in  lire
9.000  miliardi.  Qualora  la  spesa  per  l'assistenza  farmaceutica
risulti, sulla base delle proiezioni effettuate al termine del  primo
semestre del 1995, superiore al predetto limite, la Commissione unica
del farmaco di cui all'articolo 7 del decreto legislativo  30  giugno
1993, n. 266, procedera' alla riclassificazione di cui  al  comma  10
dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sulla base  dei
consumi farmaceutici nell'anno 1994. 
  5.  L'onere  a  carico  del  Servizio   sanitario   nazionale   per
l'assistenza farmaceutica e' determinato in lire 9.000  miliardi  per
ciascuno  degli  anni  1996  e  1997,  salvo  diversa  determinazione
adottata con apposita norma della  legge  finanziaria  per  gli  anni
medesimi.  Entro  il  15  settembre  1995  il  Governo  trasmette  ai
Presidenti delle Camere per  l'inoltro  alle  competenti  Commissioni
permanenti una relazione tecnica sull'andamento, nel  primo  semestre
del 1995, della spesa per  l'assistenza  farmaceutica  a  carico  del
Servizio sanitario nazionale,  nonche'  sull'andamento  previsto  per
l'intero 1995 e per il 1996. 
  6. Il settimo periodo del comma 4 dell'articolo 4  della  legge  30
dicembre 1991, n. 412, e' abrogato.