Art. 8. 
 (Norme in materia di classificazione delle specialita' medicinali) 
  1. Al fine di mantenere la spesa farmaceutica nei  limiti  indicati
dall'articolo 7, comma 4, a partire dal 1 gennaio  1995  il  Ministro
della sanita' dispone idonei  controlli  circa  l'applicazione  delle
norme di cui al comma 10 dell'articolo 8,  della  legge  24  dicembre
1993, n. 537, da parte delle unita' sanitarie locali  e  dei  medici,
curando nel  contempo  l'applicazione  delle  norme  relative  ad  un
confezionamento  ottimale,  per  ciclo  di  terapia,   dei   prodotti
farmaceutici. Allo stesso fine il Comitato interministeriale  per  la
programmazione economica (CIPE), avvalendosi della Commissione  unica
del farmaco e  di  esperti  in  economia  farmaceutica,  fornisce  al
Governo elementi conoscitivi e criteri classificativi in ordine  alla
possibile introduzione di un sistema basato sui prezzi di riferimento
dei  farmaci  proponendo,  inoltre,  al  Governo   un   progetto   di
sperimentazione  nella  applicabilita'  di  tale  sistema.  Eventuali
variazioni al sistema vigente potranno intervenire dal 1 gennaio 1996
con specifico provvedimento legislativo. 
  2. Lo sconto  praticato  alle  aziende  ospedaliere  e  ai  presidi
ospedalieri  nonche'  agli  istituti  di  ricovero   e   cura   sulle
specialita' medicinali e sui prodotti  galenici,  il  cui  prezzo  al
pubblico e' inclusivo dell'aliquota IVA sul prezzo base, e' stabilito
mediante contrattazione tra le parti interessate, e non  puo'  essere
inferiore a  quanto  previsto  dall'articolo  9,  quinto  comma,  del
decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 agosto 1974, n. 386.