Art. 9. 
                      (Assistenza farmaceutica) 
  1. La prescrizione di specialita' medicinali e di prodotti generici
con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale  e'  limitata  al
numero massimo di due  pezzi  per  ricetta,  fatta  eccezione  per  i
prodotti a base  di  antibiotici  in  confezione  monodose  e  per  i
medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi, per  i  quali
si applica la disposizione  di  cui  all'articolo  2,  comma  3,  del
decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531. Fino al 31  marzo  1995  per  i
farmaci indicati dagli articoli 1, 2 e 4  del  decreto  del  Ministro
della sanita' 1 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, a
favore dei soggetti affetti dalle forme morbose di  cui  agli  stessi
articoli e per i farmaci a base di interferone a favore dei  soggetti
affetti da epatite cronica, la prescrizione e' limitata ad un  numero
massimo di sei pezzi per ricetta. 
  2. Entro il 31 marzo 1995 il Ministro  della  sanita',  sentito  il
parere della Commissione unica del  farmaco,  provvede,  con  proprio
decreto, a definire per ciascuna categoria di farmaci destinati  alla
cura delle patologie di cui al  citato  decreto  del  Ministro  della
sanita' 1 febbraio 1991 il  confezionamento  ottimale  per  ciclo  di
terapie,  prevedendo  fra  l'altro  standard  di  confezionamento   a
posologia limitata destinati ad  evidenziare  possibili  fenomeni  di
intolleranza nonche' l'efficacia del  farmaco;  conseguentemente,  la
prescrizione per tali farmaci e' limitata al numero  massimo  di  due
pezzi per ricetta.