Art. 11.
            Consorzi per le aree di sviluppo industriale
  1. Ai consorzi per le aree di  sviluppo  industriale,  disciplinati
dall'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, si applicano, ai
fini   della   redazione  dei  piani  degli  agglomerati  industriali
attrezzati, le  disposizioni  previste  dall'articolo  2,  commi  11,
11-bis   e   11-ter,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,  n.  237.
Per  l'attuazione  delle  opere  e  delle  infrastrutture  necessarie
continua ad applicarsi, fino a quando non saranno emanate le apposite
norme regionali e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto,  la  procedura  di  espropriazione  gia'
prevista   dall'articolo   53  del  testo  unico  delle  leggi  sugli
interventi nel Mezzogiorno,  approvato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
  2.  I  corrispettivi  dovuti  dalle imprese ai consorzi di sviluppo
industriale, di cui all'articolo 36, commi  4  e  5,  della  legge  5
ottobre 1991, n. 317, per i servizi di manutenzione delle opere e per
la  gestione  degli impianti sono determinati e riscossi dai consorzi
di sviluppo industriale medesimi.
  3. All'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Spetta alle regioni soltanto
il controllo sui piani  economici  e  finanziari  dei  consorzi".  E'
abrogato  il  comma  12  dell'articolo  2 del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  luglio
1993, n. 237.