Art. 15.
Commissario ad acta ai sensi dell'articolo 19, comma 5,
del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla
legge 7 aprile 1995, n. 104.
  1. Per le opere di  cui  all'articolo  10,  comma  6,  del  decreto
legislativo  3  aprile  1993,  n.  96, trasferite alla competenza del
Ministero delle risorse agricole, alimentari e  forestali,  provvede,
sulla  base dei programmi approvati dal CIPE ai sensi dell'articolo 7
del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il commissario ad  acta
di  cui  all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995,
n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, con i  poteri  e
le   procedure   ivi  previste.  Il  commissario  ad  acta  riferisce
trimestralmente al CIPE sul suo operato.
  2. All'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995,  n.
32,  convertito  dalla  legge  7 aprile 1995, n. 104, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Gli oneri per i compensi del  commissario
ad acta, da definire con decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari  e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
a carico della quota del fondo di cui all'articolo 19, comma  5,  del
decreto  legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni
e  integrazioni;  assegnata  al  Ministero  delle  risorse  agricole,
alimentari e forestali.".