Art. 15. Commissario ad acta ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. 1. Per le opere di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, trasferite alla competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, provvede, sulla base dei programmi approvati dal CIPE ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, con i poteri e le procedure ivi previste. Il commissario ad acta riferisce trimestralmente al CIPE sul suo operato. 2. All'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli oneri per i compensi del commissario ad acta, da definire con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, sono a carico della quota del fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni; assegnata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.".