Art. 16.
              Disposizioni in materia di accelerazione
               delle attivita' formative e di ricerca
 1. Per la  definizione,  anche  in  via  transattiva,  dei  rapporti
pendenti  insorti  tra  il  FORMEZ  ed  i  soggetti  realizzatori dei
progetti trasferiti al Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica dall'articolo 6, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e dall'articolo  18,  comma
3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7
aprile  1995,  n.  104,  e dei progetti svolti e da svolgere, purche'
rientrino nel quadro  della  delibera  CIPE  del  29  dicembre  1986,
pubblicata  nel  supplemento ordinario n. 19 della Gazzetta Ufficiale
n. 43 del 21 febbraio 1987, e della delibera CIPE del 3 agosto  1988,
pubblicata  nel  supplemento ordinario n. 94 della Gazzetta Ufficiale
n. 255 del  29  ottobre  1988,  e  siano  nei  limiti  delle  risorse
assegnate,  si provvede, sino ad esaurimento delle relative attivita'
formative e di ricerca, tramite  commissario  ad  acta  nominato  dal
Ministro  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
che opera utilizzando le strutture  del  Ministero.  I  compensi  del
commissario   ad   acta,   da   definire  con  decreto  del  Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  di
concerto  con  il  Ministro del tesoro, sono a carico delle quote del
fondo di cui all'articolo 19, comma  5,  del  decreto  legislativo  3
aprile  1993,  n.  96,  e  successive  modificazioni  e integrazioni,
assegnate al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica.
  2.  Il  commissario  ad  acta  puo'  effettuare  anticipazioni  sui
pagamenti   dovuti   in   applicazione  del  comma  1,  a  fronte  di
fidejussioni per corrispondente importo, ove su dichiarazione giurata
di parte risulti l'effettivo espletamento delle prestazioni formative
o di servizio che giustifichino la richiesta finanziaria.
  3. I crediti nascenti da finanziamenti erogati ai sensi della legge
1 marzo 1986, n. 64, sono assistiti da privilegio  generale,  secondo
quanto  previsto  dall'articolo  6,  comma  6,  del  decreto-legge  8
febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.
  4. All'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio  1995,  n.
32,  convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dopo le parole: "i
cui oneri" sono inserite le seguenti: ", da definire con decreto  del
Ministro  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con il Ministro del tesoro,".
  5. Le somme derivanti da  revoche  e  recuperi  in  relazione  agli
interventi  di  competenza  del  Ministero  dell'universita'  e della
ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi del decreto legislativo 3
aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e  integrazioni,  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate,
con  decreto  del Ministro del tesoro al capitolo 7552 dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica per l'anno 1995 e corrispondente capitolo
per gli anni successivi.