Art. 16. Disposizioni in materia di accelerazione delle attivita' formative e di ricerca 1. Per la definizione, anche in via transattiva, dei rapporti pendenti insorti tra il FORMEZ ed i soggetti realizzatori dei progetti trasferiti al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica dall'articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e dei progetti svolti e da svolgere, purche' rientrino nel quadro della delibera CIPE del 29 dicembre 1986, pubblicata nel supplemento ordinario n. 19 della Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1987, e della delibera CIPE del 3 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 94 della Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1988, e siano nei limiti delle risorse assegnate, si provvede, sino ad esaurimento delle relative attivita' formative e di ricerca, tramite commissario ad acta nominato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, che opera utilizzando le strutture del Ministero. I compensi del commissario ad acta, da definire con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono a carico delle quote del fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, assegnate al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 2. Il commissario ad acta puo' effettuare anticipazioni sui pagamenti dovuti in applicazione del comma 1, a fronte di fidejussioni per corrispondente importo, ove su dichiarazione giurata di parte risulti l'effettivo espletamento delle prestazioni formative o di servizio che giustifichino la richiesta finanziaria. 3. I crediti nascenti da finanziamenti erogati ai sensi della legge 1 marzo 1986, n. 64, sono assistiti da privilegio generale, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. 4. All'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dopo le parole: "i cui oneri" sono inserite le seguenti: ", da definire con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro,". 5. Le somme derivanti da revoche e recuperi in relazione agli interventi di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro al capitolo 7552 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1995 e corrispondente capitolo per gli anni successivi.