IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 1 della legge 6 dicembre 1993, n. 499, recante 
delega al Governo  per  la  riforma  dell'apparato  sanzionatorio  in
materia di lavoro; 
  Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, 
adottata nella riunione del 27 ottobre 1994; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
riunione del 15 dicembre 1994; 
  Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con 
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
    Inosservanza degli obblighi derivanti da contratti collettivi 
  1. L'art. 509 del codice penale e' cosi' modificato: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Inosservanza delle 
norme disciplinanti i rapporti di lavoro"; 
    b) nel primo comma le parole: "e' punito con la multa fino a lire 
un milione"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e'  punito  con  la
sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione"; 
    c) il secondo comma e' abrogato. 
 
    

          AVVERTENZA:
             Il  testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui' trascritti.

    
          Nota all'art. 1: 
             - Il testo vigente dell'art. 509 del codice penale, come 
          modificato dal decreto legislativo qui' pubblicato,  e'  il
          seguente: 
             "Art. 509 (Inosservanza delle norme disciplinanti i 
          rapporti di lavoro). - Il datore di lavoro o il lavoratore,
          il quale non adempie gli obblighi che gli  derivano  da  un
          contratto collettivo (o dalle norme  emanate  dagli  organi
          corporativi), e' punito con la sanzione  amministrativa  da
          lire duecentomila a lire un milione".