Art. 11. Inosservanza dei provvedimenti dell'organo di vigilanza 1. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e' sostituito dal seguente: "Art. 11 - 1. Le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione quando per tali inosservanze non siano previste sanzioni diverse da altre leggi. 2. Si applica la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda fino a lire ottocentomila se l'inosservanza riguarda disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro.".
Nota all'art. 11: - Il D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 reca: "Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale".