Art. 11.
       Inosservanza dei provvedimenti dell'organo di vigilanza
  1.  L'art.  11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1955, n. 520, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  11  -  1.  Le inosservanze delle disposizioni legittimamente
impartite  dagli  ispettori  nell'esercizio  delle loro funzioni sono
punite  con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un
milione  quando  per  tali  inosservanze  non siano previste sanzioni
diverse da altre leggi.
   2.  Si  applica la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda
fino  a  lire  ottocentomila  se l'inosservanza riguarda disposizioni
impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene
del lavoro.".
 
          Nota all'art. 11:
             -   Il   D.P.R.   19   marzo   1955,   n.   520    reca:
          "Riorganizzazione  centrale  e periferica del Ministero del
          lavoro e della previdenza sociale".