Art. 3. Inosservanza di disposizioni sull'orario di lavoro 1. L'art. 9 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e' sostituito dal seguente: "Art. 9 (Sanzioni amministrative). - 1. Le violazioni delle disposizioni del presente decreto da parte dei datori di lavoro e dei loro incaricati sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque lavoratori, ovvero si e' verificata nel corso dell'anno solare per piu' di cinquanta giorni, si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.". 2. Per le violazioni di cui all'art. 9, comma 1, secondo periodo, del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Nota all'art. 3: - Per il testo dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), vedi nelle note all'art. 2.