Art. 3.
         Inosservanza di disposizioni sull'orario di lavoro
  1.  L'art.  9  del  regio  decreto-legge  15  marzo  1923,  n. 692,
convertito  dalla  legge  17  aprile  1925, n. 473, e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  9  (Sanzioni  amministrative).  -  1.  Le  violazioni  delle
disposizioni del presente decreto da parte dei datori di lavoro e dei
loro  incaricati  sono  punite con la sanzione amministrativa da lire
cinquantamila  a  lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a
piu'  di  cinque  lavoratori,  ovvero  si  e'  verificata  nel  corso
dell'anno solare per piu' di cinquanta giorni, si applica la sanzione
amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".
  2.  Per  le violazioni di cui all'art. 9, comma 1, secondo periodo,
del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge
17  aprile  1925,  n.  473,  come modificato dal comma 1 del presente
articolo,  non  e'  ammesso  il  pagamento in misura ridotta previsto
dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
 
          Nota all'art. 3:
             - Per il testo dell'art.  16  della  legge  24  novembre
          1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), vedi nelle note
          all'art. 2.