Art. 4.
             Orario di lavoro nelle aziende industriali
  1. L'art. 16 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e' cosi'
modificato:
    a)  nel  primo  comma  la parola: "contravvenzioni" e' sostituita
dalla seguente: "violazioni";
    b) il quarto comma e' abrogato.
  2.  L'art.  17  del  regio  decreto  10 settembre 1923, n. 1955, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  17 - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, i proprietari,
i gerenti e i direttori sono puniti con la sanzione amministrativa:
    a) da lire centomila a lire seicentomila per le violazioni di cui
all'art. 12;
    b)  da  lire  cinquantamila  a  lire  trecentomila  per  l'omessa
comunicazione di cui agli articoli 8, quinto comma, 9, terzo comma, e
11, secondo comma;
    c) da lire centomila a lire ottocentomila per le violazioni delle
altre disposizioni del presente regolamento.".
 
          Nota all'art. 4:
             -  Il  testo  vigente dell'art. 16 del R.D. 10 settembre
          1923, n.  1955 (Regolamento per l'applicazione  del  R.D.L.
          15   marzo   1923,  n.    692,  relativo  alla  limitazione
          dell'orario di lavoro per gli  operai  ed  impiegati  delle
          aziende  industriali  o  commerciali),  come modificato dal
          decreto legislativo qui' pubblicato, e' il seguente:
             "Art. 16. - Le violazioni al regio  decreto-legge  e  al
          presente   regolamento   dovranno   risultare  da  apposito
          processo verbale, firmato dall'esercente dell'azienda o  da
          un  suo  rappresentante  o  da  chi  ha  la  direzione o la
          sorveglianza del lavoro.
             In  esso  dovranno  essere  indicati  i  dati  di  fatto
          costituenti le infrazioni, il numero delle persone occupate
          quando  l'ammenda  e'  commisurata a tale numero e tutte le
          altre  informazioni  necessarie  per  il   giudizio   sulla
          contravvenzione.   Saranno   pure   inserite   in  esso  le
          dichiarazioni che riterra' di  far  presente,  nel  proprio
          interesse,  l'esercente  o  il  suo rappresentante o il suo
          direttore.
             Se costoro si rifiutino di firmare il processo  verbale,
          ne viene fatta menzione, indicandone le ragioni.".