Art. 4. Orario di lavoro nelle aziende industriali 1. L'art. 16 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e' cosi' modificato: a) nel primo comma la parola: "contravvenzioni" e' sostituita dalla seguente: "violazioni"; b) il quarto comma e' abrogato. 2. L'art. 17 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e' sostituito dal seguente: "Art. 17 - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, i proprietari, i gerenti e i direttori sono puniti con la sanzione amministrativa: a) da lire centomila a lire seicentomila per le violazioni di cui all'art. 12; b) da lire cinquantamila a lire trecentomila per l'omessa comunicazione di cui agli articoli 8, quinto comma, 9, terzo comma, e 11, secondo comma; c) da lire centomila a lire ottocentomila per le violazioni delle altre disposizioni del presente regolamento.".
Nota all'art. 4: - Il testo vigente dell'art. 16 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955 (Regolamento per l'applicazione del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali), come modificato dal decreto legislativo qui' pubblicato, e' il seguente: "Art. 16. - Le violazioni al regio decreto-legge e al presente regolamento dovranno risultare da apposito processo verbale, firmato dall'esercente dell'azienda o da un suo rappresentante o da chi ha la direzione o la sorveglianza del lavoro. In esso dovranno essere indicati i dati di fatto costituenti le infrazioni, il numero delle persone occupate quando l'ammenda e' commisurata a tale numero e tutte le altre informazioni necessarie per il giudizio sulla contravvenzione. Saranno pure inserite in esso le dichiarazioni che riterra' di far presente, nel proprio interesse, l'esercente o il suo rappresentante o il suo direttore. Se costoro si rifiutino di firmare il processo verbale, ne viene fatta menzione, indicandone le ragioni.".