IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Considerato   che   nel   mese   di  febbraio  1997  si  terra'  la
manifestazione  denominata  "Campionati  mondiali di sci alpino", nei
territori  di  Sestriere  e  dell'Alta Valle di Susa, e che nel corso
dello  stesso  anno  si svolgeranno i "Giochi del Mediterraneo" nella
citta' di Bari;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  al  fine  di  realizzare interventi viari necessari per
favorire  l'afflusso  e  la  mobilita'  nelle  zone interessate dallo
svolgimento di dette manifestazioni sportive;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 aprile 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  del  Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di
concerto  con  i  Ministri  per  i  beni culturali e ambientali e del
bilancio e della programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
               Opere viarie per i Campionati mondiali
                       di sci alpino del 1997

  1.  Le disposizioni del presente articolo e degli articoli 2 e 3 si
applicano  all'esecuzione  delle  opere  statali e agli interventi di
sistemazione   viaria  direttamente  connessi  allo  svolgimento  dei
Campionati   mondiali  di  sci  alpino  da  tenersi  nella  zona  del
Sestriere, Valle di Susa e Pinerolese nel febbraio 1997.
  2.  Le  opere  di  cui  al  comma  1 debbono rispondere ai seguenti
requisiti:
    a)  immediata  incidenza sull'effettuazione delle manifestazioni,
con  particolare  riferimento  all'afflusso  e mobilita' del pubblico
nelle  zone  e  nei  centri urbani interessati e con carattere di non
provvisorieta';
    b)  realizzazione, entro il 31 dicembre del 1996, anche per lotti
funzionali  ed agibili, qualora si tratti di opere con oneri a carico
del bilancio dello Stato, ovvero di competenza dello Stato;
    c) congruita' dell'investimento rispetto all'obiettivo;
    d)  rispetto  delle  disposizioni relative ai vincoli ambientali,
architettonici, archeologici, storici ed artistici.
  3.  Le  opere  di  cui  al  presente  articolo  sono  dichiarate di
preminente interesse nazionale e di pubblica utilita' ed urgenza.
  4.  Le  procedure  disciplinate  dagli  articoli 2 e 3 si applicano
altresi', su richiesta delle amministrazioni e degli enti competenti,
previa  approvazione  della  relativa  conferenza  di  servizi di cui
all'articolo  2,  alle opere necessarie per garantire la fornitura di
servizi pubblici essenziali ed alle altre opere di pubblico interesse
aventi i requisiti di cui al comma 2.