IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerato che nel mese di febbraio 1997 si terra' la
manifestazione denominata "Campionati mondiali di sci alpino", nei
territori di Sestriere e dell'Alta Valle di Susa, e che nel corso
dello stesso anno si svolgeranno i "Giochi del Mediterraneo" nella
citta' di Bari;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni al fine di realizzare interventi viari necessari per
favorire l'afflusso e la mobilita' nelle zone interessate dallo
svolgimento di dette manifestazioni sportive;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 aprile 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di
concerto con i Ministri per i beni culturali e ambientali e del
bilancio e della programmazione economica;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Opere viarie per i Campionati mondiali
di sci alpino del 1997
1. Le disposizioni del presente articolo e degli articoli 2 e 3 si
applicano all'esecuzione delle opere statali e agli interventi di
sistemazione viaria direttamente connessi allo svolgimento dei
Campionati mondiali di sci alpino da tenersi nella zona del
Sestriere, Valle di Susa e Pinerolese nel febbraio 1997.
2. Le opere di cui al comma 1 debbono rispondere ai seguenti
requisiti:
a) immediata incidenza sull'effettuazione delle manifestazioni,
con particolare riferimento all'afflusso e mobilita' del pubblico
nelle zone e nei centri urbani interessati e con carattere di non
provvisorieta';
b) realizzazione, entro il 31 dicembre del 1996, anche per lotti
funzionali ed agibili, qualora si tratti di opere con oneri a carico
del bilancio dello Stato, ovvero di competenza dello Stato;
c) congruita' dell'investimento rispetto all'obiettivo;
d) rispetto delle disposizioni relative ai vincoli ambientali,
architettonici, archeologici, storici ed artistici.
3. Le opere di cui al presente articolo sono dichiarate di
preminente interesse nazionale e di pubblica utilita' ed urgenza.
4. Le procedure disciplinate dagli articoli 2 e 3 si applicano
altresi', su richiesta delle amministrazioni e degli enti competenti,
previa approvazione della relativa conferenza di servizi di cui
all'articolo 2, alle opere necessarie per garantire la fornitura di
servizi pubblici essenziali ed alle altre opere di pubblico interesse
aventi i requisiti di cui al comma 2.