Art. 2.
Conferenza dei servizi
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o per sua delega
l'organo competente, convoca entro dieci giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto una conferenza dei servizi cui
partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato
e degli enti, legittimati ad intervenire nel procedimento
amministrativo, tenuti ad adottare atti di intesa, nonche' a
rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni e nulla-osta previsti
dalle leggi statali e regionali. L'approvazione assunta
all'unanimita', come risultante da apposito verbale della conferenza,
debitamente sottoscritto da tutti i partecipanti, sostituisce ad ogni
effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le
approvazioni ed i nulla-osta previsti dalle leggi statali e
regionali. Il verbale costituisce approvazione dell'opera anche ai
fini e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n.
1, e successive modificazioni.
2. Per le opere degli enti locali la conferenza e' convocata
dall'organo di cui al comma 1 entro lo stesso termine indicato nel
medesimo comma 1; ad essa partecipano i sindaci dei comuni
interessati, nonche' le altre amministrazioni o enti interessati.
3. La conferenza, anche nelle more dell'esercizio della funzione di
controllo sugli atti da parte dei competenti comitati regionali,
valuta i progetti di massima, redatti ai sensi del decreto
ministeriale 29 maggio 1895 e successive modificazioni, od esecutivi,
che debbono essere corredati da una relazione tecnica che dichiari la
sussistenza dei requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 1, nel
rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici,
ambientali, storici, artistici e territoriali, e si esprime su di
essi entro quindici giorni dalla convocazione, proponendo alle
amministrazioni competenti i provvedimenti opportuni. La conferenza
verifica altresi' il rispetto delle normative concernenti
l'abolizione delle barriere architettoniche.
4. Nel caso in cui l'unanimita' per la decisione non venga
raggiunta, si applica il disposto di cui al comma 2-bis dell'articolo
14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 2
della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
5. Si applica altresi' il comma 3 dell'articolo 14 della citata
legge n. 241 del 1990 qualora l'amministrazione sia stata
regolarmente convocata.
6. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, e
all'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.