Art. 2.
                       Conferenza dei servizi

  1.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, o per sua delega
l'organo competente, convoca entro dieci giorni dalla data di entrata
in  vigore  del  presente  decreto  una  conferenza  dei  servizi cui
partecipano  tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato
e   degli   enti,   legittimati   ad   intervenire  nel  procedimento
amministrativo,   tenuti  ad  adottare  atti  di  intesa,  nonche'  a
rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni e nulla-osta previsti
dalle    leggi    statali   e   regionali.   L'approvazione   assunta
all'unanimita', come risultante da apposito verbale della conferenza,
debitamente sottoscritto da tutti i partecipanti, sostituisce ad ogni
effetto   gli  atti  di  intesa,  i  pareri,  le  autorizzazioni,  le
approvazioni   ed   i  nulla-osta  previsti  dalle  leggi  statali  e
regionali.  Il  verbale  costituisce approvazione dell'opera anche ai
fini e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n.
1, e successive modificazioni.
  2.  Per  le  opere  degli  enti  locali  la conferenza e' convocata
dall'organo  di  cui  al comma 1 entro lo stesso termine indicato nel
medesimo   comma   1;  ad  essa  partecipano  i  sindaci  dei  comuni
interessati, nonche' le altre amministrazioni o enti interessati.
  3. La conferenza, anche nelle more dell'esercizio della funzione di
controllo  sugli  atti  da  parte  dei competenti comitati regionali,
valuta   i   progetti  di  massima,  redatti  ai  sensi  del  decreto
ministeriale 29 maggio 1895 e successive modificazioni, od esecutivi,
che debbono essere corredati da una relazione tecnica che dichiari la
sussistenza  dei  requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 1, nel
rispetto   delle   disposizioni  relative  ai  vincoli  archeologici,
ambientali,  storici,  artistici  e  territoriali, e si esprime su di
essi  entro  quindici  giorni  dalla  convocazione,  proponendo  alle
amministrazioni  competenti  i provvedimenti opportuni. La conferenza
verifica   altresi'   il   rispetto   delle   normative   concernenti
l'abolizione delle barriere architettoniche.
  4.  Nel  caso  in  cui  l'unanimita'  per  la  decisione  non venga
raggiunta, si applica il disposto di cui al comma 2-bis dell'articolo
14  della  legge  7  agosto  1990, n. 241, introdotto dall'articolo 2
della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
  5.  Si  applica  altresi'  il comma 3 dell'articolo 14 della citata
legge   n.   241   del   1990  qualora  l'amministrazione  sia  stata
regolarmente convocata.
  6. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, e
all'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.