Art. 3.
Interventi
1. Le opere di cui all'articolo 1, comma 1, per la realizzazione
delle quali viene prevista l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 2, sono le seguenti:
a) circonvallazione ovest di Cesana Torinese ed accesso alla
strada statale n. 24 del Monginevro;
b) circonvallazione di Oulx, accesso a Sauze d'Oulx e
collegamento alla A32;
c) viabilita' Oulx-Cesana (strada statale n. 24).
2. Subordinatamente al loro inserimento nel terzo stralcio
attuativo 1994-1996 del piano decennale della viabilita' di grande
comunicazione, di cui all'articolo 2 della legge 12 agosto 1982, n.
531, sentita la regione Piemonte possono essere realizzate,
applicando le disposizioni di cui all'articolo 2, le seguenti opere:
a) viabilita' Pinerolo-Perosa Argentina-Sestriere;
b) circonvallazione est di Cesana Torinese ed accesso alla strada
statale n. 23 del Sestriere;
c) viabilita' Sestriere-Cesana;
d) viabilita' Cesana-Claviere (strada statale n. 24);
e) attraversamento della parte italiana di Claviere (strada
statale n. 24);
f) collegamento di Bardonecchia-Jafferau alla A32;
g) completamento dell'autostrada Torino-Pinerolo.
3. Le opere di cui al comma 1, lettere a) e c), sono realizzate
dall'ANAS mediante appalti affidati a licitazione privata con
procedura accelerata ai sensi dell'articolo 15 del decreto
legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e secondo le disposizioni di
cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), dello stesso decreto e a
valere sugli stanziamenti di bilancio per il finanziamento degli
strumenti attuativi del Piano decennale della viabilita' di grande
comunicazione. Le opere di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2,
lettera a), limitatamente alla tratta Pinerolo-Porte, e lettere f) e
g), sono affidate in concessione di progettazione, costruzione e
gestione, quali raccordi alle autostrade A32 e A5. Le altre opere di
cui ai commi 1 e 2 sono realizzate dall'ANAS ai sensi della normativa
vigente in materia di lavori pubblici, utilizzando le proprie
disponibilita' in conto competenza o in conto residui, ovvero sono
affidate in concessione di costruzione e gestione decennale, ai sensi
della normativa vigente, a terzi che si assumano integralmente i
costi di esecuzione e manutenzione.
4. Gli eventuali mutui, contratti da parte delle imprese
concessionarie per i lavori di cui ai commi 1 e 2 non sono assistiti
dalla garanzia dello Stato.
5. I bandi di gara, da emanarsi entro e non oltre due mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, prevedono che le
opere siano ultimate entro il 31 dicembre 1996, termine questo per il
cui rispetto dovra' essere prestata a titolo di garanzia apposita
fidejussione pari ad almeno il dieci per cento dell'importo
complessivo dei lavori aggiudicati. Il superamento di detto termine
comporta l'applicazione in via automatica di una penale di pari
valore con l'incameramento della cauzione prestata.
6. Le opere di cui al presente articolo possono essere avviate ed
eseguite anche in pendenza del perfezionamento dei relativi atti
contrattuali, purche' le procedure di affidamento dei lavori siano
state concluse.
7. Le eventuali economie verificatesi all'atto dell'ultimazione dei
lavori vanno ad incrementare le disponibilita' del piano decennale
della viabilita' di grande comunicazione di cui all'articolo 2 della
legge 12 agosto 1982, n. 531, a favore della regione Piemonte.