Art. 3.
                             Interventi

  1.  Le  opere  di cui all'articolo 1, comma 1, per la realizzazione
delle  quali  viene prevista l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 2, sono le seguenti:
    a)  circonvallazione  ovest  di  Cesana  Torinese ed accesso alla
strada statale n. 24 del Monginevro;
    b)   circonvallazione   di   Oulx,   accesso  a  Sauze  d'Oulx  e
collegamento alla A32;
    c) viabilita' Oulx-Cesana (strada statale n. 24).
  2.   Subordinatamente   al  loro  inserimento  nel  terzo  stralcio
attuativo  1994-1996  del  piano decennale della viabilita' di grande
comunicazione,  di  cui all'articolo 2 della legge 12 agosto 1982, n.
531,   sentita   la   regione  Piemonte  possono  essere  realizzate,
applicando le disposizioni di cui all'articolo 2, le seguenti opere:
    a) viabilita' Pinerolo-Perosa Argentina-Sestriere;
    b) circonvallazione est di Cesana Torinese ed accesso alla strada
statale n. 23 del Sestriere;
    c) viabilita' Sestriere-Cesana;
    d) viabilita' Cesana-Claviere (strada statale n. 24);
    e)  attraversamento  della  parte  italiana  di  Claviere (strada
statale n. 24);
    f) collegamento di Bardonecchia-Jafferau alla A32;
    g) completamento dell'autostrada Torino-Pinerolo.
  3.  Le  opere  di  cui al comma 1, lettere a) e c), sono realizzate
dall'ANAS   mediante  appalti  affidati  a  licitazione  privata  con
procedura   accelerata   ai   sensi   dell'articolo  15  del  decreto
legislativo  19  dicembre  1991, n. 406, e secondo le disposizioni di
cui  all'articolo  29,  comma 1, lettera b), dello stesso decreto e a
valere  sugli  stanziamenti  di  bilancio  per il finanziamento degli
strumenti  attuativi  del  Piano decennale della viabilita' di grande
comunicazione.  Le opere di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2,
lettera  a), limitatamente alla tratta Pinerolo-Porte, e lettere f) e
g),  sono  affidate  in  concessione  di progettazione, costruzione e
gestione,  quali raccordi alle autostrade A32 e A5. Le altre opere di
cui ai commi 1 e 2 sono realizzate dall'ANAS ai sensi della normativa
vigente  in  materia  di  lavori  pubblici,  utilizzando  le  proprie
disponibilita'  in  conto  competenza o in conto residui, ovvero sono
affidate in concessione di costruzione e gestione decennale, ai sensi
della  normativa  vigente,  a  terzi  che si assumano integralmente i
costi di esecuzione e manutenzione.
  4.   Gli   eventuali   mutui,  contratti  da  parte  delle  imprese
concessionarie  per i lavori di cui ai commi 1 e 2 non sono assistiti
dalla garanzia dello Stato.
  5.  I  bandi  di gara, da emanarsi entro e non oltre due mesi dalla
data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, prevedono che le
opere siano ultimate entro il 31 dicembre 1996, termine questo per il
cui  rispetto  dovra'  essere  prestata a titolo di garanzia apposita
fidejussione   pari   ad  almeno  il  dieci  per  cento  dell'importo
complessivo  dei  lavori aggiudicati. Il superamento di detto termine
comporta  l'applicazione  in  via  automatica  di  una penale di pari
valore con l'incameramento della cauzione prestata.
  6.  Le  opere di cui al presente articolo possono essere avviate ed
eseguite  anche  in  pendenza  del  perfezionamento dei relativi atti
contrattuali,  purche'  le  procedure di affidamento dei lavori siano
state concluse.
  7. Le eventuali economie verificatesi all'atto dell'ultimazione dei
lavori  vanno  ad  incrementare le disponibilita' del piano decennale
della  viabilita' di grande comunicazione di cui all'articolo 2 della
legge 12 agosto 1982, n. 531, a favore della regione Piemonte.