Art. 2.
  1.  Le  disposizioni  del  Titolo  I  -  Capo  IV  del  decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono modificate a
norma dei seguenti commi.
  2.  Dopo  l'art.  15,  abrogato  dall'art.  3  del decreto-legge 21
settembre 1987, n. 387, l'intitolazione "CAPO IV" e' sostituita dalla
seguente: "CAPO III".
 3. Gli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 sono abrogati.
  4.  Dopo  l'art.  24, abrogato, e prima dell'intitolazione "CAPO V"
sono inseriti i seguenti articoli:
  "Art.  24-bis  (Ruolo  dei  sovrintendenti).  -  1.  Il  ruolo  dei
sovrintendenti  e'  articolato  in  tre  qualifiche  che  assumono le
seguenti denominazioni:
   vice sovrintendente;
   sovrintendente;
   sovrintendente capo.
 Art.  24-ter  (Funzioni  del  personale  appartenente  al  ruolo dei
sovrintendenti).  -  1. Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti
sono  attribuite  le  qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di
ufficiale di polizia giudiziaria.
  2.  Il  personale  del  ruolo  dei  sovrintendenti  svolge mansioni
esecutive richiedenti una adeguata preparazione professionale, con il
margine  di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche
di   agente   di   pubblica  sicurezza  e  di  ufficiale  di  polizia
giudiziaria;  al suddetto personale puo' essere, altresi, affidato il
comando  di  uno  o  piu'  agenti  in servizio operativo o di piccole
unita'   operative,   cui   impartisce  ordini  dei  quali  controlla
l'esecuzione  e  di  cui  risponde;  collabora con i propri superiori
gerarchici  e  puo'  sostituirli  in  caso  di  temporanea  assenza o
impedimento.
  3.  Al  personale  della  qualifica di sovrintendente capo, oltre a
quanto   gia'   specificato,   possono  essere  attribuiti  incarichi
specialistici,  richiedenti  particolari  conoscenze ed attitudini, e
puo'  essere,  altresi', affidato il comando di posti di polizia o di
unita' equivalenti.
  4.  Il  personale del ruolo dei sovrintendenti svolge, in relazione
alla  professionalita'  posseduta, anche compiti di addestramento del
personale della Polizia di Stato.
  Art. 24-quater (Immissione nel ruolo dei sovrintendenti). - 1. Alla
qualifica  iniziale  del  ruolo  dei  sovrintendenti della Polizia di
Stato  si  accede  mediante  concorso  interno  per  titoli  ed esame
scritto,  consistente  in  risposte  ad un questionario articolato su
domande  tendenti  ad  accertare il grado di preparazione culturale e
professionale,  e  successivo  corso  di  aggiornamento  e formazione
professionale  della  durata  stabilita di norma non inferiore ai tre
mesi,  al  quale  e'  ammesso  il  personale del ruolo degli agenti e
assistenti  della  Polizia  di  Stato  che, alla data di scadenza dei
termini per la presentazione delle domande:
    a)  abbia riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio complessivo
non inferiore a buono;
    b)   non   abbia   riportato,   nell'ultimo   biennio,   sanzioni
disciplinari piu' gravi della deplorazione.
  2. I posti sono conferiti:
    a) nel limite del 70% di posti disponibili, agli assistenti capo;
    b) nel limite del 30% dei posti disponibili, agli assistenti,
agenti  scelti  e  agenti che abbiano compiuto almeno quattro anni di
effettivo servizio.
  3.  Ai  fini  della  formazione  delle  graduatorie del concorso, a
parita'   di   punteggio,   prevalgono,  nell'ordine,  la  qualifica,
l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e l'eta'.
  4. Fermo restando quanto stabilito in attuazione dell'art. 59 della
legge 1 aprile 1981, n. 121, le modalita' di svolgimento del concorso
di  cui  al comma 1 e la composizione delle commissioni esaminatrici,
nonche'  i programmi e le modalita' di svolgimento del corso e quello
dello  svolgimento  degli  esami  di  fine corso sono determinati con
decreto del Ministro dell'interno.
  5.  I  posti  rimasti  scoperti  in  una categoria sono devoluti ai
concorrenti  dell'altra,  risultati  idonei  in relazione ai punteggi
conseguiti.
  6.  Coloro  che  al  termine  del  corso  sono  riconosciuti idonei
conseguono  la  nomina  a vice sovrintendente nell'ordine determinato
dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di fine
dello stesso.
  Art. 24-quinquies (Dimissioni dal corso). - 1. E' dimesso dal corso
di cui all'art. 24-quater, il personale che:
    a) dichiara di rinunciare al corso;
    b) non supera gli esami di fine corso;
    c)  e'  stato  per qualsiasi motivo assente dal corso per piu' di
venti  giorni,  anche  se  non  continuativi. Nell'ipotesi di assenza
dovuta  ad  infermita'  contratta  a  causa  dei  delle esercitazioni
pratiche o da malattia contratta per motivi di servizio, il personale
e'  ammesso  a  partecipare  di  diritto al primo corso successivo al
riconoscimento  della  sua  idoneita'  psico-fisica  e sempre che nel
periodo  precedente  a  detto  corso  non  abbia  riportato  sanzioni
disciplinari piu' gravi della deplorazione.
  2.  Il  personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti
di  cui  al  comma 1 e' stata determinata da maternita', e' ammesso a
partecipare  al  primo  corso  successivo  ai  periodi di assenza dal
lavoro  previsti  dalle  disposizioni  sulla tutela delle lavoratrici
madri.
  3.  E'  espulso  dal  corso il personale responsabile di infrazioni
punite con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.
  4.  I  provvedimenti  di  dimissione e di espulsione dal corso sono
adottati  con  decreto  del  Capo  della polizia - direttore generale
della pubblica sicurezza, su proposta del Direttore dell'Istituto.
  5.  Il  personale  ammesso  a  ripetere  il  corso  per  infermita'
contratta  a  causa  delle  esercitazioni  pratiche  o  per  malattia
contratta  per  motivi  di  servizio,  viene  promosso  con la stessa
decorrenza,  ai  soli  effetti  giuridici, attribuita agli idonei del
corso   dal   quale  e'  stato  dimesso,  collocandosi  nella  stessa
graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato
a compimento il predetto corso.
  6.  Il  personale  che  non supera il corso permane nella qualifica
rivestita  senza  detrazioni  d'anzianita', e' restituito al servizio
d'istituto  ed  e'  ammesso,  a  domanda,  per  una  sola volta, alla
frequenza  del  corso  successivo  purche'  continui  a  possedere  i
requisiti previsti.
  Art.  24-sexies  (Promozione  a sovrintendente). - 1. La promozione
alla qualifica di sovrintendente si consegue a
ruolo  aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono
ammessi  i  vice  sovrintendenti  che  abbiano compiuto sette anni di
effettivo servizio nella qualifica.
  Art.  24-septies  (Promozione  e  sovrintendente  capo).  -  1.  La
promozione  alla qualifica di sovrintendente capo si consegue a ruolo
aperto  mediante  scrutinio  per  merito  comparativo  al  quale sono
ammessi i sovrintendenti che abbiano compiuto sette anni di effettivo
servizio nella qualifica.".
 
          Note all'art. 2:
             -  Si  trascrive  il  testo  del  titolo I, capo IV, del
          D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 citato:
                                   "Capo IV
             Art. 16 (Ruolo  dei  sovrintendenti).  -  Il  ruolo  dei
          sovrintendenti  e'  articolato  in  quattro  qualifiche che
          assumono le seguenti denominazioni:
              vice sovrintendente;
              sovrintendente principale;
              sovrintendente capo.
             Art. 17 (Funzioni del personale  appartenente  al  ruolo
          dei  sovrintendenti).  -  Agli  appartenenti  al  ruolo dei
          sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di agente,  di
          pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
             Il  personale  delle qualifiche di vice sovrintendente e
          di sovrintendente svolge  mansioni  esecutive,  richiedenti
          una adeguata preparazione professionale e con il margine di
          iniziativa  e  di discrezionalita' inerente alle qualifiche
          di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale  di  polizia
          giudiziaria;  al  suddetto personale puo' essere, altresi',
          affidato il comando di piu' agenti in servizio operativo  o
          di  piccole  unita'  operative,  cui  impartisce ordini dei
          quali controlla l'esecuzione e di cui  risponde;  collabora
          con  i  propri  superiori  gerarchici e puo' sostituirli in
          caso di temporanea assenza o impedimento.
             Al   personale   della   qualifica   di   sovrintendente
          principale, oltre a quanto gia' specificato, possono essere
          attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari
          conoscenze  ed  attitudini; puo' essere, altresi', affidato
          il compito di sostituire i superiori gerarchici nel comando
          di posti di polizia o di unita'  equivalenti,  in  caso  di
          temporanea   assenza  o  impedimento,  o  per  esigenze  di
          servizio.
             Al personale della  qualifica  di  sovrintendente  capo,
          oltre  o  quanto  specificato,  sono attribuite le mansioni
          richiedenti una particolare preparazione  professionale  ed
          il comando di posti di polizia o di unita' equivalenti.
             Il  personale  del  ruolo  dei sovrintendenti svolge, in
          relazione alla professionalita' posseduto, anche compiti di
          addestramento del personale dello Polizia di Stato.
             Art.  18 (Nomina a vice sovrintendente). - 1. La nomina,
          alla qualifica iniziale del  ruolo  dei  sovrintendenti  si
          consegue:
               a)  nel  limite del 50 per cento dei posti disponibili
          di ciascun anno mediante concorso interno per esame teorico
          pratico e superamento di un successivo corso di  formazione
          tecnico   professionale.   Al  concorso  sono  ammessi  gli
          appartenenti  al  ruolo  degli  agenti  ed  assistenti  che
          abbiano  compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo
          alla data di pubblicazione del bando di concorso;
               b) mediante corso-concorso per titoli di  servizio  ed
          esami, nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al
          31  dicembre  di  ciascun  anno,  di  cui  il  30 per cento
          riservato al personale che alla data di  pubblicazione  del
          bando   riveste  la  qualifica  di  assistente  capo  e  il
          rimanente 20 per cento  riservato  al  personale  che  alla
          stessa  data  riveste  la qualifica di assistente da almeno
          due anni. E' consentita la ripetizione del corso a  domanda
          e  per  una sola volta.  Fermo restando quanto stabilito in
          attuazione dell'articolo 59 della legge 1 aprile  1981,  n.
          121,   l'individuazione   delle  categorie  dei  titoli  di
          servizio, ed il punteggio massimo da attribuire a  ciascuna
          di  esse,  nonche' la determinazione della prova di esame e
          delle modalita' di svolgimento di questa e la  composizione
          della   Commissione,   i   programmi   e  le  modalita'  di
          svolgimento del corso, della durata di tre mesi,  e  quelle
          di  svolgimento  degli esami di fine corso sono fissati con
          decreto  del  Ministro  dell'interno.  La  nomina  a   vice
          sovrintendente e' conferita secondo l'ordine di graduatoria
          dell'esame di fine corso tenendo conto che il personale con
          la qualifica di assistente capo precede il personale con la
          qualifica di assistente.
             2.  I  vincitori  del  concorso  di  cui alla lettera a)
          precedono nel ruolo i vincitori del concorso  di  cui  alla
          lettera b).
             3.  L'articolo 35 della legge 10 ottobre 1986, n. 668 e'
          abrogato.
             Art.  19  (Modalita'  del  concorso  e  del   corso   di
          formazione).  -  Per  le  modalita'  del  concorso  di  cui
          all'articolo precedente e per lo svolgimento del successivo
          corso di formazione tecnico-professionale,  di  durata  non
          inferiore  a  sei mesi, si osservano le disposizioni di cui
          all'art. 51 della legge 10 aprile 1981, n. 121.
             Art. 20 (Dimissioni dal corso). - E' dimesso  dal  corso
          il personale che:
              1) dichiara di rinunciare al corso;
              2)  e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per
          piu' di trenta giorni, anche  se  non  continuativi,  e  di
          quarantacinque  giorni  per infermita' riportata durante il
          corso. Nell'ipotesi che essa sia stata  contratta  a  causa
          delle  esercitazioni  pratiche,  il  personale e' ammesso a
          partecipare  di  diritto  al  primo  corso  successivo   al
          riconoscimento  della  sua  idoneita' psico-fisico e sempre
          che  nel  periodo  precedente  a  detto  corso  non   abbia
          riportato    sanzioni   disciplinari   piu'   gravi   della
          deplorazione.
             Il personale di sesso femminile, la cui essenza oltre  i
          trenta  giorni  e'  stata  determinata  da  maternita',  e'
          ammesso a partecipare al primo corso successivo ai  periodi
          di  assenza  dal  lavoro  previsti dalle disposizioni sulla
          tutela delle lavoratrici madri.
             E'  espulso  dal  corso  il  personale  responsabile  di
          infrazioni  punibili  con  sanzioni disciplinari piu' gravi
          della deplorazione.
             I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal  corso
          sono   adottati  con  decreto  del  capo  della  Polizia  -
          direttore generale della pubblica  sicurezza,  su  proposta
          del direttore dell'Istituto.
            Art.  21  (Decorrenza  della promozione). - La promozione
          alla  qualifica  di  vice  sovrintendente  viene  conferita
          secondo  l'ordine  di  graduatoria  del  corso, a decorrere
          dalla data di conclusione del corso stesso.
             Il personale ammesso a ripetere il corso per  infermita'
          contratta   a  causa  delle  esercitazioni  pratiche  viene
          promosso  con  la  stessa  decorrenza,  ai   soli   effetti
          giuridici,  attributa  agli  idonei  del corso del quale e'
          stato dimesso e nella stessa graduatoria  si  colloca,  nel
          posto  che  gli  sarebbe spettato, qualora avesse portato a
          compimento il predetto corso.
             Art. 22 (Promozione a sovrintendente). -  La  promozione
          alla  qualifica  di  sovrintendente  si  consegue,  a ruolo
          aperto, mediante scrutinio per  merito  assoluto  al  quale
          sono  ammessi  i  vice  sovrintendenti  che alla data dello
          scrutinio stesso abbiano compiuto  tre  anni  di  effettivo
          servizio nella qualifica.
             Art.  23  (Promozione a sovrintendente principale). - La
          promozione alla qualifica di sovrintendente  principale  si
          consegue  a  ruolo  aperto  mediante  scrutinio  per merito
          comparativo al quale sono  ammessi  i  sovrintendenti  che,
          alla  data  dello scrutinio stesso, abbiano compiuto cinque
          anni di effettivo servizio nella qualifica.
             Art.  24  (Promozione  a  sovrintendente  capo).  -   La
          promozione alla qualifica di sovrintende capo si consegue:
              1)  mediante  scrutinio  per  merito  comparativo,  nel
          limite della meta' dei posti  disponibili,  al  quale  sono
          ammessi  i  sovrintendenti  principali che, alla data dello
          scrutinio, abbiano compiuto almeno tre  anni  di  effettivo
          servizio nella qualifica;
              2)  mediante  scrutinio per merito assoluto, nel limite
          dei restanti posti disponibili, al  quale  sono  ammessi  i
          sovrintendenti principali che, alla data in cui si effettua
          lo  scrutinio,  abbiano  compiuto  almeno  cinque  anni  di
          effettivo servizio nella qualifica.
             Le promozioni hanno  effetto  dal  1  gennaio  dell'anno
          successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze.
             I  promossi per merito comparativo precedono nel ruolo i
          promossi per merito assoluto.
             La  frazione  di  posto,  eventualmente risultante dalla
          ripartizione  prevista  dal  primo  comma,  e'  arrotondata
          all'unita',  per eccesso, in favore dell'aliquota di cui al
          precedente punto 2; ove non sia possibile assegnare  almeno
          un  posto  allo  scrutinio  per  merito comparativo tutti i
          posti disponibili  sono  conferiti  con  lo  scrutinio  per
          merito assoluto".
             -  Il  D.L.  21 settembre 1987, n. 387, reca: "Copertura
          finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica  10
          aprile   1987,   n.   150,   di   attuazione   dell'accordo
          contrattuale triennale relativo al personale della  Polizia
          di  Stato  ad  estensione  agli altri Corpi di polizia"; si
          trascrive il testo del relativo art. 3:
             "Art. 3. - 1-3 (Omissis).
             4. L'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
          24 aprile 1982, n. 335, e' abrogato.
             5. (Omissis).
             6. Agli assistenti capo in servizio alla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del  presente  decreto
          e' attribuito un aumento stipendiale pari al 2.50 per cento
          dello   stipendio   tabellare  iniziale  di  livello.  Tale
          beneficio e' riassorbito in caso di promozione a  qualifica
          superiore  e non costituisce presupposto per l'applicazione
          delle disposizioni contenute nel quinto comma dell'art. 140
          della legge 11 luglio 1980, n. 312.
             7. (Omissis).
             8. Sono abrogati gli articoli 12 e 13  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nonche'
          l'ultimo  comma  dell'art. 1 della legge 12 agosto 1982, n.
          569.
             9. (Omissis).
             10.  Il  grado  di  appuntato   scelto   dell'Arma   dei
          carabinieri  e  della  Guardia  di  finanza e' conferito, a
          ruolo aperto, agli  appuntati  con  almeno  dieci  anni  di
          anzianita'  nel  grado  o ventiquattro anni di servizio che
          siano  ritenuti  idonei  dalle  autorita'   competenti   ad
          esprimere i giudizi di avanzamento.
             11.  Gli  appuntati  che  alla data di entrata in vigore
          della legge di conversione del presente decreto hanno  gia'
          maturato  titolo  per  la  promozione al grado di appuntato
          scelto sono promossi, previo giudizio di  idoneita',  nella
          stessa data.
             12. Nel periodo di servizio di cui al comma 10 non vanno
          computati  gli  anni  per  i  quali  il  militare  e' stato
          giudicato non idoneo all'avanzamento, nonche' i periodi  di
          detrazione  di  anzianita'  subiti  per effetto di condanne
          penali  o  di   sospensioni   dal   servizio   per   motivi
          disciplinari.
             13.  Agli  appuntati  scelti dell'Arma dei carabinieri e
          della Guardia di finanza  e'  attribuita  la  qualifica  di
          ufficiale  di  polizia giudiziaria previo superamento di un
          apposito corso di qualificazione della durata non inferiore
          a trenta giorni. Al corso possono accedere, a domanda,  gli
          appuntati  scelti  che hanno maturato un anno di anzianita'
          nel grado.
             14.  I programmi, la durata del corso di cui al comma 13
          e le modalita' di svolgimento dello stesso  sono  stabiliti
          con  determinazione  dei rispettivi comandanti generali. Il
          corso puo' essere ripetuto per una sola volta.
             15. La data nella quale e' attribuita  la  qualifica  di
          ufficiale  di  polizia  giudiziaria e' quella del 1 gennaio
          dell'anno successivo a quello in  cui  si  e'  concluso  il
          corso. Dalla medesima data al personale che supera il corso
          di  cui  al  comma  13  spetta un aumento stipendiale nella
          misura pari al 2,50 per  cento  dello  stipendio  tabellare
          iniziale  di livello. Tale beneficio e' riassorbito in caso
          di  promozione  al  grado  superiore  e   non   costituisce
          presupposto  per  l'applicazione del quinto comma dell'art.
          140 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
             16. Alle guardie scelte del Corpo forestale dello  Stato
          ed   agli  appuntati  scelti  del  Corpo  degli  agenti  di
          custodia, con i requisiti di anzianita' di cui al comma 10,
          compete il trattamento economico nella misura prevista  per
          l'assistente  capo  della Polizia di Stato.  Agli stessi e'
          attribuita,  previo  superamento  di  apposito   corso   da
          stabilirsi  con  decreto  ministeriale in analogia a quanto
          prescritto per l'assistente capo della Polizia di Stato, la
          qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria  con  diritto
          all'aumento  stipendiale di cui al comma 3 dell'art. 13 del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.
          335, come sostituito dal comma 3 del presente articolo.
             17.   Al  personale  dell'Arma  dei  carabinieri,  della
          Guardia di finanza, del Corpo degli agenti  di  custodia  e
          del  Corpo  forestale  dello  Stato  inquadrato  nel quarto
          livello  retributivo  al  compimento  del  quinto  anno  di
          effettivo  servizio  compete il trattamento economico nella
          misura prevista per l'agente scelto della Polizia di Stato.
             18. Il personale di cui al comma 17 promosso al grado  o
          alla  qualifica  superiore nell'ambito dello stesso livello
          retributivo mantiene il trattamento economico in godimento.
             18-bis. Al personale della Guardia di finanza  competono
          le  indennita'  di  cui agli articoli 4 e 10 della legge 23
          marzo 1983, n.  78, secondo misure e modalita' che  saranno
          fissate  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica da
          emanarsi entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  legge  di  conversione del presente decreto.
          Dette indennita' sono cumulabili, nella misura massima  del
          50 per cento per quella prevista dall'art. 4 della legge 23
          marzo  1983,  n.  78,  e  nella  misura  intera  per quelle
          previste   dall'art.   10   della   medesima   legge,   con
          l'indennita'  mensile  pensionabile  di  cui  alla  legge 1
          aprile 1981, n. 121.
             18-ter. Ai fini dell'attribuzione  delle  indennita'  di
          cui  al  comma  18-bis  i  vice  brigadieri,  gli appuntati
          scelti, gli appuntati ed i finanzieri  sono  equiparati  al
          sergente maggiore con meno di quattordici anni di servizio,
          di cui alla tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n.
          78.
             18-quater.  Le  indennita'  di  cui al comma 18-bis sono
          estese, con le stesse misure e  modalita'  fissate  con  il
          decreto   del  Presidente  della  Repubblica  previsto  dal
          medesimo  comma,  al  personale  della  Polizia  di  Stato,
          dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo  degli agenti di
          custodia che si trovi nelle stesse condizioni di impiego  e
          di imbarco.
             18-quinquies  .  La  legge  27  luglio  1967, n. 631, e'
          abrogata a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
          decreto  del  Presidente  della  Repubblica di cui al comma
          18-bis.
             18-sexies. A decorrere dal 1 luglio  1987  e  fino  alla
          data  di entrata in vigore del decreto del Presidente della
          Repubblica  di  cui  al  comma  18-bis  si   applicano   le
          disposizioni previste dai commi 19, 20, 21 e 22.
             19.   Le   misure   dell'indennita'   di  imbarco  e  di
          navigazione indicate nell'art.  1  della  legge  27  luglio
          1967, n. 631, e spettanti, ai sensi dell'art. 3 della legge
          27  maggio  1977,  n.  284, anche all'Arma dei carabinieri,
          alla Polizia di Stato e al Corpo degli agenti di  custodia,
          sono rivalutate di quindici volte.
             20.   L'indennita'  di  imbarco  di  cui  al  comma  19,
          rivalutata nella misura  ivi  stabilita,  spetta  anche  al
          personale  imbarcato  in soprannumero rispetto alle tabelle
          di equipaggiamento  stabilite  ai  sensi  del  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 31 dicembre 1973, n. 1199, per
          esigenze operative e logistiche.
             21. (Omissis).
             22. Le  indennita'  di  imbarco  e  navigazione  di  cui
          all'art.  2  della  legge  27  luglio  1967,  n.  631, come
          sostituito dal comma 21  del  presente  articolo,  spettano
          nelle stesse misure al personale dei corrispondenti gradi o
          qualifiche   della   Polizia   di   Stato,   dell'Arma  dei
          carabinieri o del Corpo  degli  agenti  di  custodia  nelle
          stesse condizioni di servizio.
             23.  Le  disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 55
          della legge 10  ottobre  1986,  n.  668,  si  applicano,  a
          decorrere  dal  1  luglio  1987,  anche alle altre Forze di
          polizia di cui all'art. 16 della legge 1  aprile  1981,  n.
          121.
             23-bis.  Nella  tabella II - Equiparazione del personale
          di volo della Polizia di Stato a quello delle Forze  armate
          -  allegata  alla  legge  10  ottobre  1986,  n.  668, sono
          soppresse le note contrassegnate da asterisco ai quadri  A,
          B, C e D".
             -   La  legge  1  aprile  1981,  n.  121,  reca:  "Nuovo
          ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza";
          si trascrive il testo del relativo art. 59:
             "Art.  59  (Trattamento  economico   degli   allievi   e
          modalita'  dei  concorsi). - Il trattamento economico degli
          allievi dei  corsi  di  cui  agli  articoli  precedenti  e'
          determinato,  in  misura  proporzionale  alle  retribuzioni
          delle qualifiche iniziali cui danno  accesso  i  rispettivi
          corsi,  con  decreto del Ministro dell'interno, di concerto
          con il Ministro dei tesoro.
             Agli allievi provenienti dagli altri ruoli della Polizia
          di  Stato  verra'  assegnato  il trattamento economico piu'
          favorevole.
             Le modalita' dei concorsi, della composizione  e  nomina
          delle   commissioni   esaminatrici   ed   i   criteri   per
          l'accertamento della idoneita' fisica e  psichica,  per  la
          valutazione  delle  qualita'  attitudinali  e  del  livello
          culturale dei candidati, per la documentazione richiesta  a
          questi ultimi, per la determinazione di eventuali requisiti
          per  l'ammissione  al concorso, sono stabiliti con apposito
          regolamento approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri
          su proposta del Ministro dell'interno".