Art. 2. 1. Le disposizioni del Titolo I - Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono modificate a norma dei seguenti commi. 2. Dopo l'art. 15, abrogato dall'art. 3 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, l'intitolazione "CAPO IV" e' sostituita dalla seguente: "CAPO III". 3. Gli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 sono abrogati. 4. Dopo l'art. 24, abrogato, e prima dell'intitolazione "CAPO V" sono inseriti i seguenti articoli: "Art. 24-bis (Ruolo dei sovrintendenti). - 1. Il ruolo dei sovrintendenti e' articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: vice sovrintendente; sovrintendente; sovrintendente capo. Art. 24-ter (Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti). - 1. Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. 2. Il personale del ruolo dei sovrintendenti svolge mansioni esecutive richiedenti una adeguata preparazione professionale, con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria; al suddetto personale puo' essere, altresi, affidato il comando di uno o piu' agenti in servizio operativo o di piccole unita' operative, cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde; collabora con i propri superiori gerarchici e puo' sostituirli in caso di temporanea assenza o impedimento. 3. Al personale della qualifica di sovrintendente capo, oltre a quanto gia' specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze ed attitudini, e puo' essere, altresi', affidato il comando di posti di polizia o di unita' equivalenti. 4. Il personale del ruolo dei sovrintendenti svolge, in relazione alla professionalita' posseduta, anche compiti di addestramento del personale della Polizia di Stato. Art. 24-quater (Immissione nel ruolo dei sovrintendenti). - 1. Alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato si accede mediante concorso interno per titoli ed esame scritto, consistente in risposte ad un questionario articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale, e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata stabilita di norma non inferiore ai tre mesi, al quale e' ammesso il personale del ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande: a) abbia riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio complessivo non inferiore a buono; b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 2. I posti sono conferiti: a) nel limite del 70% di posti disponibili, agli assistenti capo; b) nel limite del 30% dei posti disponibili, agli assistenti, agenti scelti e agenti che abbiano compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio. 3. Ai fini della formazione delle graduatorie del concorso, a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e l'eta'. 4. Fermo restando quanto stabilito in attuazione dell'art. 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121, le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1 e la composizione delle commissioni esaminatrici, nonche' i programmi e le modalita' di svolgimento del corso e quello dello svolgimento degli esami di fine corso sono determinati con decreto del Ministro dell'interno. 5. I posti rimasti scoperti in una categoria sono devoluti ai concorrenti dell'altra, risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. 6. Coloro che al termine del corso sono riconosciuti idonei conseguono la nomina a vice sovrintendente nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di fine dello stesso. Art. 24-quinquies (Dimissioni dal corso). - 1. E' dimesso dal corso di cui all'art. 24-quater, il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso; b) non supera gli esami di fine corso; c) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per piu' di venti giorni, anche se non continuativi. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermita' contratta a causa dei delle esercitazioni pratiche o da malattia contratta per motivi di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non abbia riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 e' stata determinata da maternita', e' ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 3. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del Direttore dell'Istituto. 5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso. 6. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni d'anzianita', e' restituito al servizio d'istituto ed e' ammesso, a domanda, per una sola volta, alla frequenza del corso successivo purche' continui a possedere i requisiti previsti. Art. 24-sexies (Promozione a sovrintendente). - 1. La promozione alla qualifica di sovrintendente si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice sovrintendenti che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica. Art. 24-septies (Promozione e sovrintendente capo). - 1. La promozione alla qualifica di sovrintendente capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i sovrintendenti che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica.".
Note all'art. 2: - Si trascrive il testo del titolo I, capo IV, del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 citato: "Capo IV Art. 16 (Ruolo dei sovrintendenti). - Il ruolo dei sovrintendenti e' articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: vice sovrintendente; sovrintendente principale; sovrintendente capo. Art. 17 (Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti). - Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di agente, di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Il personale delle qualifiche di vice sovrintendente e di sovrintendente svolge mansioni esecutive, richiedenti una adeguata preparazione professionale e con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria; al suddetto personale puo' essere, altresi', affidato il comando di piu' agenti in servizio operativo o di piccole unita' operative, cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde; collabora con i propri superiori gerarchici e puo' sostituirli in caso di temporanea assenza o impedimento. Al personale della qualifica di sovrintendente principale, oltre a quanto gia' specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze ed attitudini; puo' essere, altresi', affidato il compito di sostituire i superiori gerarchici nel comando di posti di polizia o di unita' equivalenti, in caso di temporanea assenza o impedimento, o per esigenze di servizio. Al personale della qualifica di sovrintendente capo, oltre o quanto specificato, sono attribuite le mansioni richiedenti una particolare preparazione professionale ed il comando di posti di polizia o di unita' equivalenti. Il personale del ruolo dei sovrintendenti svolge, in relazione alla professionalita' posseduto, anche compiti di addestramento del personale dello Polizia di Stato. Art. 18 (Nomina a vice sovrintendente). - 1. La nomina, alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si consegue: a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili di ciascun anno mediante concorso interno per esame teorico pratico e superamento di un successivo corso di formazione tecnico professionale. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti che abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo alla data di pubblicazione del bando di concorso; b) mediante corso-concorso per titoli di servizio ed esami, nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, di cui il 30 per cento riservato al personale che alla data di pubblicazione del bando riveste la qualifica di assistente capo e il rimanente 20 per cento riservato al personale che alla stessa data riveste la qualifica di assistente da almeno due anni. E' consentita la ripetizione del corso a domanda e per una sola volta. Fermo restando quanto stabilito in attuazione dell'articolo 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121, l'individuazione delle categorie dei titoli di servizio, ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse, nonche' la determinazione della prova di esame e delle modalita' di svolgimento di questa e la composizione della Commissione, i programmi e le modalita' di svolgimento del corso, della durata di tre mesi, e quelle di svolgimento degli esami di fine corso sono fissati con decreto del Ministro dell'interno. La nomina a vice sovrintendente e' conferita secondo l'ordine di graduatoria dell'esame di fine corso tenendo conto che il personale con la qualifica di assistente capo precede il personale con la qualifica di assistente. 2. I vincitori del concorso di cui alla lettera a) precedono nel ruolo i vincitori del concorso di cui alla lettera b). 3. L'articolo 35 della legge 10 ottobre 1986, n. 668 e' abrogato. Art. 19 (Modalita' del concorso e del corso di formazione). - Per le modalita' del concorso di cui all'articolo precedente e per lo svolgimento del successivo corso di formazione tecnico-professionale, di durata non inferiore a sei mesi, si osservano le disposizioni di cui all'art. 51 della legge 10 aprile 1981, n. 121. Art. 20 (Dimissioni dal corso). - E' dimesso dal corso il personale che: 1) dichiara di rinunciare al corso; 2) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per piu' di trenta giorni, anche se non continuativi, e di quarantacinque giorni per infermita' riportata durante il corso. Nell'ipotesi che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisico e sempre che nel periodo precedente a detto corso non abbia riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. Il personale di sesso femminile, la cui essenza oltre i trenta giorni e' stata determinata da maternita', e' ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'Istituto. Art. 21 (Decorrenza della promozione). - La promozione alla qualifica di vice sovrintendente viene conferita secondo l'ordine di graduatoria del corso, a decorrere dalla data di conclusione del corso stesso. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attributa agli idonei del corso del quale e' stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca, nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso. Art. 22 (Promozione a sovrintendente). - La promozione alla qualifica di sovrintendente si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice sovrintendenti che alla data dello scrutinio stesso abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica. Art. 23 (Promozione a sovrintendente principale). - La promozione alla qualifica di sovrintendente principale si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i sovrintendenti che, alla data dello scrutinio stesso, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica. Art. 24 (Promozione a sovrintendente capo). - La promozione alla qualifica di sovrintende capo si consegue: 1) mediante scrutinio per merito comparativo, nel limite della meta' dei posti disponibili, al quale sono ammessi i sovrintendenti principali che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica; 2) mediante scrutinio per merito assoluto, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi i sovrintendenti principali che, alla data in cui si effettua lo scrutinio, abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica. Le promozioni hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze. I promossi per merito comparativo precedono nel ruolo i promossi per merito assoluto. La frazione di posto, eventualmente risultante dalla ripartizione prevista dal primo comma, e' arrotondata all'unita', per eccesso, in favore dell'aliquota di cui al precedente punto 2; ove non sia possibile assegnare almeno un posto allo scrutinio per merito comparativo tutti i posti disponibili sono conferiti con lo scrutinio per merito assoluto". - Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387, reca: "Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ad estensione agli altri Corpi di polizia"; si trascrive il testo del relativo art. 3: "Art. 3. - 1-3 (Omissis). 4. L'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' abrogato. 5. (Omissis). 6. Agli assistenti capo in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' attribuito un aumento stipendiale pari al 2.50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello. Tale beneficio e' riassorbito in caso di promozione a qualifica superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione delle disposizioni contenute nel quinto comma dell'art. 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 7. (Omissis). 8. Sono abrogati gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nonche' l'ultimo comma dell'art. 1 della legge 12 agosto 1982, n. 569. 9. (Omissis). 10. Il grado di appuntato scelto dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e' conferito, a ruolo aperto, agli appuntati con almeno dieci anni di anzianita' nel grado o ventiquattro anni di servizio che siano ritenuti idonei dalle autorita' competenti ad esprimere i giudizi di avanzamento. 11. Gli appuntati che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno gia' maturato titolo per la promozione al grado di appuntato scelto sono promossi, previo giudizio di idoneita', nella stessa data. 12. Nel periodo di servizio di cui al comma 10 non vanno computati gli anni per i quali il militare e' stato giudicato non idoneo all'avanzamento, nonche' i periodi di detrazione di anzianita' subiti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari. 13. Agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria previo superamento di un apposito corso di qualificazione della durata non inferiore a trenta giorni. Al corso possono accedere, a domanda, gli appuntati scelti che hanno maturato un anno di anzianita' nel grado. 14. I programmi, la durata del corso di cui al comma 13 e le modalita' di svolgimento dello stesso sono stabiliti con determinazione dei rispettivi comandanti generali. Il corso puo' essere ripetuto per una sola volta. 15. La data nella quale e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e' quella del 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si e' concluso il corso. Dalla medesima data al personale che supera il corso di cui al comma 13 spetta un aumento stipendiale nella misura pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello. Tale beneficio e' riassorbito in caso di promozione al grado superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione del quinto comma dell'art. 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 16. Alle guardie scelte del Corpo forestale dello Stato ed agli appuntati scelti del Corpo degli agenti di custodia, con i requisiti di anzianita' di cui al comma 10, compete il trattamento economico nella misura prevista per l'assistente capo della Polizia di Stato. Agli stessi e' attribuita, previo superamento di apposito corso da stabilirsi con decreto ministeriale in analogia a quanto prescritto per l'assistente capo della Polizia di Stato, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria con diritto all'aumento stipendiale di cui al comma 3 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come sostituito dal comma 3 del presente articolo. 17. Al personale dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato inquadrato nel quarto livello retributivo al compimento del quinto anno di effettivo servizio compete il trattamento economico nella misura prevista per l'agente scelto della Polizia di Stato. 18. Il personale di cui al comma 17 promosso al grado o alla qualifica superiore nell'ambito dello stesso livello retributivo mantiene il trattamento economico in godimento. 18-bis. Al personale della Guardia di finanza competono le indennita' di cui agli articoli 4 e 10 della legge 23 marzo 1983, n. 78, secondo misure e modalita' che saranno fissate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dette indennita' sono cumulabili, nella misura massima del 50 per cento per quella prevista dall'art. 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e nella misura intera per quelle previste dall'art. 10 della medesima legge, con l'indennita' mensile pensionabile di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121. 18-ter. Ai fini dell'attribuzione delle indennita' di cui al comma 18-bis i vice brigadieri, gli appuntati scelti, gli appuntati ed i finanzieri sono equiparati al sergente maggiore con meno di quattordici anni di servizio, di cui alla tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78. 18-quater. Le indennita' di cui al comma 18-bis sono estese, con le stesse misure e modalita' fissate con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dal medesimo comma, al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo degli agenti di custodia che si trovi nelle stesse condizioni di impiego e di imbarco. 18-quinquies . La legge 27 luglio 1967, n. 631, e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 18-bis. 18-sexies. A decorrere dal 1 luglio 1987 e fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 18-bis si applicano le disposizioni previste dai commi 19, 20, 21 e 22. 19. Le misure dell'indennita' di imbarco e di navigazione indicate nell'art. 1 della legge 27 luglio 1967, n. 631, e spettanti, ai sensi dell'art. 3 della legge 27 maggio 1977, n. 284, anche all'Arma dei carabinieri, alla Polizia di Stato e al Corpo degli agenti di custodia, sono rivalutate di quindici volte. 20. L'indennita' di imbarco di cui al comma 19, rivalutata nella misura ivi stabilita, spetta anche al personale imbarcato in soprannumero rispetto alle tabelle di equipaggiamento stabilite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1973, n. 1199, per esigenze operative e logistiche. 21. (Omissis). 22. Le indennita' di imbarco e navigazione di cui all'art. 2 della legge 27 luglio 1967, n. 631, come sostituito dal comma 21 del presente articolo, spettano nelle stesse misure al personale dei corrispondenti gradi o qualifiche della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri o del Corpo degli agenti di custodia nelle stesse condizioni di servizio. 23. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 55 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, si applicano, a decorrere dal 1 luglio 1987, anche alle altre Forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121. 23-bis. Nella tabella II - Equiparazione del personale di volo della Polizia di Stato a quello delle Forze armate - allegata alla legge 10 ottobre 1986, n. 668, sono soppresse le note contrassegnate da asterisco ai quadri A, B, C e D". - La legge 1 aprile 1981, n. 121, reca: "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"; si trascrive il testo del relativo art. 59: "Art. 59 (Trattamento economico degli allievi e modalita' dei concorsi). - Il trattamento economico degli allievi dei corsi di cui agli articoli precedenti e' determinato, in misura proporzionale alle retribuzioni delle qualifiche iniziali cui danno accesso i rispettivi corsi, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dei tesoro. Agli allievi provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato verra' assegnato il trattamento economico piu' favorevole. Le modalita' dei concorsi, della composizione e nomina delle commissioni esaminatrici ed i criteri per l'accertamento della idoneita' fisica e psichica, per la valutazione delle qualita' attitudinali e del livello culturale dei candidati, per la documentazione richiesta a questi ultimi, per la determinazione di eventuali requisiti per l'ammissione al concorso, sono stabiliti con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'interno".