Art. 2.
                    (Convenzioni internazionali)
   1.   Le   disposizioni   della  presente  legge  non  pregiudicano
l'applicazione   delle   convenzioni  internazionali  in  vigore  per
l'Italia.
   2.  Nell'interpretazione  di  tali convenzioni si terra' conto del
loro carattere internazionale e dell'esigenza della loro applicazione
uniforme.