Art. 10. Indennita' di presenza notturna e festiva 1. A decorrere dal 1 novembre 1995 al personale che presta servizio in un giorno festivo ed a quello impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, sono corrisposte, rispettivamente, L. 9.900 lorde per ciascun turno e L. 2.000 lorde per ciascuna ora. 2. A decorrere dal 1 novembre 1995, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1 maggio e Ferragosto, e' corrisposto, in luogo dell'indennita' festiva di cui al comma 1, un compenso nella misura lorda di L. 38.000.