Art. 10. 
              Indennita' di presenza notturna e festiva 
  1. A decorrere dal 1 novembre 1995 al personale che presta servizio
in un giorno festivo ed a quello impiegato in turno di  servizio  che
si  effettua  tra  le  ore  22  e  le  ore   6,   sono   corrisposte,
rispettivamente, L. 9.900 lorde per ciascun turno e  L.  2.000  lorde
per ciascuna ora. 
  2. A decorrere dal 1 novembre 1995, al personale chiamato a 
   prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni  di  Natale,
26 dicembre,  Capodanno,  Pasqua,  lunedi'  di  Pasqua,  1  maggio  e
Ferragosto, e' corrisposto, in luogo dell'indennita' festiva  di  cui
al comma 1, un compenso nella misura lorda di L. 38.000.