Art. 11. 
Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione,  di
volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennita' supplementari. 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della legge 23 marzo
1983, n. 78, in  materia  di  corresponsione  e  cumulabilita'  delle
indennita'  di  impiego  operativo  e   delle   relative   indennita'
supplementari, nonche' dall'art. 3, commi 18- bis  e  18-quater,  del
decreto-legge  21   settembre   1987,   n.   387,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n.  472,  nei  confronti
del personale di cui all'art. 1, comma 1, che presta  servizio  nelle
condizioni di impiego previste dalle citate norme, le  indennita'  di
aeronavigazione, di volo, di  pilotaggio  e  di  imbarco  e  relative
indennita' supplementari sono rapportate alle misure  vigenti  per  i
militari delle  Forze  armate  impiegati  nelle  medesime  condizioni
operative. 
  2. Il personale in servizio alla data del 30 novembre 1995 che,  in
applicazione del comma 1, si trovi nella condizione di  aver  diritto
ad una indennita' di misura  inferiore  a  quella  di  cui  sia  gia'
provvisto, conserva il trattamento in godimento. 
  3. La corrispondenza tra le qualifiche delle Forze  di  polizia  ad
ordinamento civile con i gradi ed  i  ruoli  delle  Forze  armate  e'
stabilita sulla base delle tabelle A/1 e  A/2,  allegate  al  decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. l96, e alla tabella allegata  all'art.
43- bis della legge 1 aprile 1981, n. 121. 
 
          Note all'art. 11:
             - Il testo dell'art. 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78
          (Aggiornamento  della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa
          alle indennita' operative del  personale  militare)  e'  il
          seguente:
             "Art.  17 (Norme di corresponsione e cumulabilita' delle
          indennita').  -  Le  indennita'  previste  dai   precedenti
          articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, salvo il diritto di opzione per
          il  trattamento  piu'  favorevole  e le eccezioni stabilite
          dalla presente legge, non  sono  cumulabili  fra  loro.  Le
          stesse  indennita'  e le indennita' di cui ai commi primo e
          secondo  dell'art.  9  della  presente   legge   non   sono
          cumulabili con le indennita' per servizio d'istituto di cui
          alla   legge  23  dicembre  1970,  n.  1054,  e  successive
          modificazioni, salvo  quanto  disposto  dal  secondo  comma
          dell'art. 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505.
             Tuttavia il personale che si trovi in condizioni di aver
          diritto  ad  una delle indennita' ai precedenti articoli 2,
          3,  4  e  7  e  sia  gia'  provvisto   di   indennita'   di
          aeronavigazione  o  di  volo  conserva  il  trattamento  in
          godimento.
             Qualora  la  misura  di tale trattamento sia inferiore a
          quella dell'indennita' di cui ai citati articoli 2, 3, 4  e
          7,   queste  ultime  indennita'  sono  corrisposte  per  la
          differenza.
             Ai piloti e  agli  specialisti  che  svolgono  attivita'
          aeronavigante  o  di  volo  con  aeromobili  imbarcati sono
          corrisposte, in deroga al divieto di cumulo  stabilito  dal
          precedente  primo comma, le indennita' di aeronavigazione o
          di volo e  l'indennita'  d'imbarco,  delle  quali  la  piu'
          favorevole  in misura intera e l'altra in misura ridotta al
          25  per  cento.  Le  indennita'  supplementari  di  cui  ai
          precedenti   articoli   9,  10  e  11,  salvo  l'indennita'
          supplementare di  comando  navale,  non  sono  suscettibili
          degli   aumenti   percentuali   previsti  dall'art.  5  del
          regolamento sugli assegni  d'imbarco  approvato  con  regio
          decreto   15   luglio   1938,   n.     1156,  e  successive
          modificazioni.
             Ai piloti,  agli  specialisti  e  ai  paracadutisti  che
          svolgono    attivita'   aeronavigante,   di   volo   o   di
          paracadutismo presso  comandi,  grandi  unita',  reparti  e
          supporti  delle truppe alpine delle armi e dei servizi sono
          corrisposte in deroga al divieto  di  cumulo  stabilito  al
          primo  comma,  le indennita' di aeronavigazione e di volo e
          le indennita' di cui al secondo comma  dell'art.  3,  delle
          quali la piu' favorevole in misura intera e l'altra ridotta
          all'8 per cento.
             Le  indennita'  indicate  al  primo  comma  del presente
          articolo sono cumulabili con  quelle  di  cui  all'art.  21
          della legge 27 maggio 1970, n. 365.
             L'indennita'  d'impiego  operativo  di  cui  all'art.  2
          spettante agli  ufficiali  e  sottufficiali  dell'Esercito,
          della  Marina  e dell'Aeronautica e' sospesa o ridotta solo
          nel caso di sospensione o riduzione dello stipendio e nelle
          stesse misure di riduzione previste per quest'ultimo.
             Nel primo comma dell'art. 5 delle norme approvate con il
          regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito  in
          legge  dalla  legge  4  aprile  1935, n. 808, le parole 'e'
          sospesa salvo il  disposto  del  successivo  art.  8'  sono
          sostituite dalle altre: 'e' sospesa o ridotta, nelle stesse
          misure  di  riduzione  previste  per lo stipendio, salvo il
          disposto del successivo art. 8'.
             Le indennita' di cui agli articoli 3, 4, 7 e 14, nonche'
          tutte quelle supplementari previsti ai precedenti articoli,
          fermo comunque il diritto all'indennita' di cui all'art. 2,
          non sono corrisposte al personale in licenza straordinaria,
          al personale assente dal reparto, dalla nave o dal servizio
          per  infermita'  quando  questa   si   protrae   oltre   il
          quindicesimo  giorno  e, salvo il disposto dell'art. 14, al
          personale  che,  fruendo  del  trattamento   economico   di
          missione  con  percezione  della relativa diaria, frequenta
          corsi presso le accademie, le  scuole  e  gli  istituti  di
          forza  armata o interforze, nonche' presso le universita' o
          all'estero.
             L'indennita'  di cui al secondo comma dell'art. 8 non e'
          cumulabile con le indennita' di cui agli articoli  8  primo
          comma, 9, secondo comma, 10, quarto comma, e 13.
             Salvo   quanto   disposto   dalla   presente  legge,  le
          indennita' di imbarco, di aeronavigazione,  di  volo  o  di
          pilotaggio  vengono  corrisposte  con le modalita' previste
          rispettivamente dal regolamento sugli  assegni  di  imbarco
          approvato  con  regio  decreto  15  luglio 1938, n. 1156, e
          successive modificazioni, e dalle norme  approvate  con  il
          regio  decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito in
          legge dalla legge  4  aprile  1935,  n.  808  e  successive
          modificazioni.
             Le  misure  giornaliere delle indennita' stabilite dalla
          presente legge, nei casi in cui occorra determinarle,  sono
          pari ad un trentesimo di quelle mensili.
             Le  disposizioni  della  presente  legge  concernenti le
          indennita' di aeronavigazione, di  volo,  di  pilotaggio  e
          relative  indennita' supplementari valgono anche, in quanto
          applicabili, per gli ufficiali, sottufficiali e militari di
          truppa dei reparti di  volo  del  Corpo  della  guardia  di
          finanza  e  per  il  personale  dei  reparti  di volo della
          Polizia di Stato  in  possesso  del  brevetto  militare  di
          pilota,  osservatore  o  specialista  o  facenti  parte  di
          equipaggi  fissi  di  volo  o  che  frequentano  corsi   di
          pilotaggio, di osservazione aerea o di paracadutismo.".
             -  I testi dei commi 18- bis e 18-quater dell'art. 3 del
          decreto-legge  21  settembre  1987,  n.   387,   (Copertura
          finanziaria  del decreto del Presidente della Repubblica 10
          aprile   1987,   n.   150,   di   attuazione   dell'accordo
          contrattuale  triennale relativo al personale della Polizia
          di  Stato  ed  estensione  agli  altri  Corpi  di  polizia)
          convertito con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987,
          n. 472 sono i seguenti:
             "18-  bis.  -  Al  personale  della  Guardia  di finanza
          competono le indennita' di cui agli articoli 4 e  10  della
          legge 23 marzo 1983, n.  78, secondo misure e modalita' che
          saranno fissate con decreto del Presidente della Repubblica
          da  emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto.
             Dette indennita' sono cumulabili, nella  misura  massima
          del  50  per  cento  per  quella prevista dall'art. 4 della
          legge 23 marzo 1983, n.  78, nella misura intera per quelle
          previste   dall'art.   10   della   medesima   legge,   con
          l'indennita'  mensile  pensionabile  di  cui  alla  legge 1
          aprile 1981, n. 121.
             18-quater. - Le indennita' di cui al comma 18- bis  sono
          estese,  con  le  stesse  misure e modalita' fissate con il
          decreto  del  Presidente  della  Repubblica  previsto   dal
          medesimo  comma,  al  personale  della  Polizia  di  Stato,
          dell'Arma dei carabinieri  e  del  Corpo  degli  agenti  di
          custodia  che si trovi nelle stesse condizioni di impiego e
          di imbarco.".
             - Si riportano le tabelle A /1 e A/2 allegate al decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 196.
                                                          TABELLA A/1
                                                   (art. 12, comma 1)
CORRISPONDENZA   DEI  GRADI  DEI  VOLONTARI  DI  TRUPPA  IN  SERVIZIO
PERMANENTE DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA CON I GRADI
DELL'ARMA DEI CARABINIERI
_____________________________________________________________________
| DESCRIZIONE   |   VOLONTARI IN SERVIZIO      |         GRADI      |
|               |  PERMANENTE FORZE ARMATE     |   ARMA CARABINIERI |
|_______________|______________________________|____________________|
|               | 1 caporal maggiore (e gradi  |     carabiniere    |
|               |  corrispondenti)             |                    |
|               |                              |                    |
| Volontari in  | caporal maggiore scelto (e   | carabiniere scelto |
|               |  gradi corrispondenti)       |                    |
|  servizio     |                              |                    |
|               | caporal maggiore capo (e     |      appuntato     |
| permanente    |  gradi corrispondenti)       |                    |
|               |                              |                    |
|               | caporal maggiore capo scelto |  appuntato scelto  |
|               |  (e gradi corrispondenti)    |                    |
|_______________|______________________________|____________________|
                                                          TABELLA A/2
                                                   (art. 12, comma 1)
CORRISPONDENZA DEI GRADI DEI RUOLI DEI  SERGENTI  E  DEI  MARESCIALLI
DELL'ESERCITO,  DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA CON I GRADI DELL'ARMA
DEI CARABINIERI
_____________________________________________________________________
|        |           |          |               |                   |
| RUOLO  | ESERCITO  |  MARINA  |  AERONAUTICA  |        ARMA       |
|        |           |           |                |      CARABINIERI|
|________|___________|__________|_______________|___________________|
|        |           |          |               |           |       |
|        | AIUTANTE  | AIUTANTE |   AIUTANTE    |MARESCIALLO|       |
|        |           |          |               |AIUTANTE s.|       |
|        |           |          |               |   UPS     |       |
|        |           |          |               |           |       |
|        |MARESCIALLO| CAPO DI  | MARESCIALLO DI|MARESCIALLO|       |
|        |    CAPO   |1a CLASSE |   1a CLASSE   |   CAPO    |       |
| MARE-  |           |          |               |           | RUOLO |
|SCIALLI |           |          |               |           |ISPETT.|
|        |MARESCIALLO| CAPO DI  | MARESCIALLO DI|MARESCIALLO|       |
|        | ORDINARIO |2a CLASSE |   2a CLASSE   | ORDINARIO |       |
|        |           |          |               |           |       |
|        |MARESCIALLO| CAPO DI  | MARESCIALLO DI|MARESCIALLO|       |
|        |           |3a CLASSE |   3a CLASSE   |           |       |
|________|___________|__________|_______________|___________|_______|
|        |           |          |               |           |       |
|        | SERGENTE  | 2 CAPO   |   SERGENTE    |BRIGADIERE |       |
|        | MAGGIORE  | SCELTO   | MAGGIORE CAPO |  CAPO     |       |
|        |   CAPO    |          |               |           |RUOLO  |
|SERGENTI|           |          |               |           |SOVRIN-|
|        | SERGENTE  | 2 CAPO   |   SERGENTE    |BRIGADIERE |TENDEN-|
|        | MAGGIORE  |          |   MAGGIORE    |           |  TI   |
|        |           |          |               |           |       |
|        | SERGENTE  | SERGENTE |   SERGENTE    |V. BRIGA-  |       |
|        |           |          |               |  DIERE    |       |
|________|___________|__________|_______________|___________|_______|
            -  La  tabella  allegata  all'art.  43- bis della legge 1
          aprile 1981, n. 121 e' riportata nelle note all'art. 4.