Art. 11. Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennita' supplementari. 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in materia di corresponsione e cumulabilita' delle indennita' di impiego operativo e delle relative indennita' supplementari, nonche' dall'art. 3, commi 18- bis e 18-quater, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nei confronti del personale di cui all'art. 1, comma 1, che presta servizio nelle condizioni di impiego previste dalle citate norme, le indennita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e relative indennita' supplementari sono rapportate alle misure vigenti per i militari delle Forze armate impiegati nelle medesime condizioni operative. 2. Il personale in servizio alla data del 30 novembre 1995 che, in applicazione del comma 1, si trovi nella condizione di aver diritto ad una indennita' di misura inferiore a quella di cui sia gia' provvisto, conserva il trattamento in godimento. 3. La corrispondenza tra le qualifiche delle Forze di polizia ad ordinamento civile con i gradi ed i ruoli delle Forze armate e' stabilita sulla base delle tabelle A/1 e A/2, allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. l96, e alla tabella allegata all'art. 43- bis della legge 1 aprile 1981, n. 121.
Note all'art. 11: - Il testo dell'art. 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennita' operative del personale militare) e' il seguente: "Art. 17 (Norme di corresponsione e cumulabilita' delle indennita'). - Le indennita' previste dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, salvo il diritto di opzione per il trattamento piu' favorevole e le eccezioni stabilite dalla presente legge, non sono cumulabili fra loro. Le stesse indennita' e le indennita' di cui ai commi primo e secondo dell'art. 9 della presente legge non sono cumulabili con le indennita' per servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505. Tuttavia il personale che si trovi in condizioni di aver diritto ad una delle indennita' ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 7 e sia gia' provvisto di indennita' di aeronavigazione o di volo conserva il trattamento in godimento. Qualora la misura di tale trattamento sia inferiore a quella dell'indennita' di cui ai citati articoli 2, 3, 4 e 7, queste ultime indennita' sono corrisposte per la differenza. Ai piloti e agli specialisti che svolgono attivita' aeronavigante o di volo con aeromobili imbarcati sono corrisposte, in deroga al divieto di cumulo stabilito dal precedente primo comma, le indennita' di aeronavigazione o di volo e l'indennita' d'imbarco, delle quali la piu' favorevole in misura intera e l'altra in misura ridotta al 25 per cento. Le indennita' supplementari di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11, salvo l'indennita' supplementare di comando navale, non sono suscettibili degli aumenti percentuali previsti dall'art. 5 del regolamento sugli assegni d'imbarco approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni. Ai piloti, agli specialisti e ai paracadutisti che svolgono attivita' aeronavigante, di volo o di paracadutismo presso comandi, grandi unita', reparti e supporti delle truppe alpine delle armi e dei servizi sono corrisposte in deroga al divieto di cumulo stabilito al primo comma, le indennita' di aeronavigazione e di volo e le indennita' di cui al secondo comma dell'art. 3, delle quali la piu' favorevole in misura intera e l'altra ridotta all'8 per cento. Le indennita' indicate al primo comma del presente articolo sono cumulabili con quelle di cui all'art. 21 della legge 27 maggio 1970, n. 365. L'indennita' d'impiego operativo di cui all'art. 2 spettante agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e' sospesa o ridotta solo nel caso di sospensione o riduzione dello stipendio e nelle stesse misure di riduzione previste per quest'ultimo. Nel primo comma dell'art. 5 delle norme approvate con il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito in legge dalla legge 4 aprile 1935, n. 808, le parole 'e' sospesa salvo il disposto del successivo art. 8' sono sostituite dalle altre: 'e' sospesa o ridotta, nelle stesse misure di riduzione previste per lo stipendio, salvo il disposto del successivo art. 8'. Le indennita' di cui agli articoli 3, 4, 7 e 14, nonche' tutte quelle supplementari previsti ai precedenti articoli, fermo comunque il diritto all'indennita' di cui all'art. 2, non sono corrisposte al personale in licenza straordinaria, al personale assente dal reparto, dalla nave o dal servizio per infermita' quando questa si protrae oltre il quindicesimo giorno e, salvo il disposto dell'art. 14, al personale che, fruendo del trattamento economico di missione con percezione della relativa diaria, frequenta corsi presso le accademie, le scuole e gli istituti di forza armata o interforze, nonche' presso le universita' o all'estero. L'indennita' di cui al secondo comma dell'art. 8 non e' cumulabile con le indennita' di cui agli articoli 8 primo comma, 9, secondo comma, 10, quarto comma, e 13. Salvo quanto disposto dalla presente legge, le indennita' di imbarco, di aeronavigazione, di volo o di pilotaggio vengono corrisposte con le modalita' previste rispettivamente dal regolamento sugli assegni di imbarco approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni, e dalle norme approvate con il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito in legge dalla legge 4 aprile 1935, n. 808 e successive modificazioni. Le misure giornaliere delle indennita' stabilite dalla presente legge, nei casi in cui occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle mensili. Le disposizioni della presente legge concernenti le indennita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e relative indennita' supplementari valgono anche, in quanto applicabili, per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei reparti di volo del Corpo della guardia di finanza e per il personale dei reparti di volo della Polizia di Stato in possesso del brevetto militare di pilota, osservatore o specialista o facenti parte di equipaggi fissi di volo o che frequentano corsi di pilotaggio, di osservazione aerea o di paracadutismo.". - I testi dei commi 18- bis e 18-quater dell'art. 3 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia) convertito con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 sono i seguenti: "18- bis. - Al personale della Guardia di finanza competono le indennita' di cui agli articoli 4 e 10 della legge 23 marzo 1983, n. 78, secondo misure e modalita' che saranno fissate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dette indennita' sono cumulabili, nella misura massima del 50 per cento per quella prevista dall'art. 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78, nella misura intera per quelle previste dall'art. 10 della medesima legge, con l'indennita' mensile pensionabile di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121. 18-quater. - Le indennita' di cui al comma 18- bis sono estese, con le stesse misure e modalita' fissate con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dal medesimo comma, al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo degli agenti di custodia che si trovi nelle stesse condizioni di impiego e di imbarco.". - Si riportano le tabelle A /1 e A/2 allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. TABELLA A/1 (art. 12, comma 1) CORRISPONDENZA DEI GRADI DEI VOLONTARI DI TRUPPA IN SERVIZIO PERMANENTE DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA CON I GRADI DELL'ARMA DEI CARABINIERI _____________________________________________________________________ | DESCRIZIONE | VOLONTARI IN SERVIZIO | GRADI | | | PERMANENTE FORZE ARMATE | ARMA CARABINIERI | |_______________|______________________________|____________________| | | 1 caporal maggiore (e gradi | carabiniere | | | corrispondenti) | | | | | | | Volontari in | caporal maggiore scelto (e | carabiniere scelto | | | gradi corrispondenti) | | | servizio | | | | | caporal maggiore capo (e | appuntato | | permanente | gradi corrispondenti) | | | | | | | | caporal maggiore capo scelto | appuntato scelto | | | (e gradi corrispondenti) | | |_______________|______________________________|____________________| TABELLA A/2 (art. 12, comma 1) CORRISPONDENZA DEI GRADI DEI RUOLI DEI SERGENTI E DEI MARESCIALLI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA CON I GRADI DELL'ARMA DEI CARABINIERI _____________________________________________________________________ | | | | | | | RUOLO | ESERCITO | MARINA | AERONAUTICA | ARMA | | | | | | CARABINIERI| |________|___________|__________|_______________|___________________| | | | | | | | | | AIUTANTE | AIUTANTE | AIUTANTE |MARESCIALLO| | | | | | |AIUTANTE s.| | | | | | | UPS | | | | | | | | | | |MARESCIALLO| CAPO DI | MARESCIALLO DI|MARESCIALLO| | | | CAPO |1a CLASSE | 1a CLASSE | CAPO | | | MARE- | | | | | RUOLO | |SCIALLI | | | | |ISPETT.| | |MARESCIALLO| CAPO DI | MARESCIALLO DI|MARESCIALLO| | | | ORDINARIO |2a CLASSE | 2a CLASSE | ORDINARIO | | | | | | | | | | |MARESCIALLO| CAPO DI | MARESCIALLO DI|MARESCIALLO| | | | |3a CLASSE | 3a CLASSE | | | |________|___________|__________|_______________|___________|_______| | | | | | | | | | SERGENTE | 2 CAPO | SERGENTE |BRIGADIERE | | | | MAGGIORE | SCELTO | MAGGIORE CAPO | CAPO | | | | CAPO | | | |RUOLO | |SERGENTI| | | | |SOVRIN-| | | SERGENTE | 2 CAPO | SERGENTE |BRIGADIERE |TENDEN-| | | MAGGIORE | | MAGGIORE | | TI | | | | | | | | | | SERGENTE | SERGENTE | SERGENTE |V. BRIGA- | | | | | | | DIERE | | |________|___________|__________|_______________|___________|_______| - La tabella allegata all'art. 43- bis della legge 1 aprile 1981, n. 121 e' riportata nelle note all'art. 4.