Art. 12. 
                          Orario di lavoro 
  1. La durata dell'orario ordinario di lavoro e' di 36 ore 
   settimanali. 
  2. In aggiunta all'orario ordinario di lavoro di cui al comma 1, il 
   personale di cui all'art. 1, comma  1,  e'  tenuto  ad  effettuare
   prestazioni di lavoro obbligatorie settimanali rispettivamente  di
   2 ore, a decorrere dal 31 dicembre 1995, e di 1 ora,  a  decorrere
   dal 1 gennaio 1997. 
  3. Fino al 30 dicembre 1995 resta ferma la disciplina di cui al 
   decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1988, n. 234. 
  4. L'orario di lavoro e' funzionale all'orario di servizio e di 
   apertura al pubblico; l'articolazione  dell'orario  di  lavoro  e'
   determinata con le procedure stabilite dall'art. 3, comma  3,  del
   decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,  secondo  le  seguenti
   tipologie di orario: 
   orario articolato in turni; 
   orario articolato su cinque giorni; 
   orario articolato su sei giorni; 
   orario flessibile. 
 
          Note all'art. 12:
             - Il decreto del Presidente della Repubblica  23  giugno
          1988,  n.    234  reca  "Norme  risultanti  dal  protocollo
          d'intesa  sottoscritto  in  data  15  giugno  1988  tra  la
          delegazione governativa e le organizzazioni sindacali della
          Polizia  di  Stato  SIULP  e  SAP,  in  materia di graduale
          riduzione dell'orario settimanale del predetto  personale".
          Si trascrive il testo del relativo art. 1:
             "Art.  1.  -  1.  Con  effetto dal primo giorno del mese
          successivo alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  l'orario  di  servizio  di  cui all'art. 63 della
          legge 1 aprile 1981, n. 121, e' fissato in trentasette  ore
          settimanali  e, a decorrere dal 1 maggio 1989, in trentasei
          ore settimanali, ferme restando  le  due  ore  di  servizio
          retribuite  come prestazioni di lavoro straordinario di cui
          all'art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente della
          Repubblica 27 marzo 1984, n. 69.".
             -  Il  testo  del  comma  3  dell'art.  3  del   decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e' il seguente: "3. Per
          le  materie  indicate  nelle  lettere  a) e b) del comma 2,
          l'informazione   e'   preventiva.   A   seguito   di   tale
          informazione,    le   amministrazioni   e   le   rispettive
          organizzazioni sindacali indicate nel comma 2, su richiesta
          delle stesse  organizzazioni  sindacali,  si  incontrano  a
          livello  nazionale  per  l'esame  delle  predette  materie.
          L'esame si volge in appositi incontri - cui  sono  invitate
          anche  le  altre  rispettive  organizzazioni  sindacali non
          richiedenti - che iniziano entro le 48 ore  dalla  data  di
          ricezione  della  richiesta  e  si  concludono  nel termine
          tassativo    di    quindici    giorni    dalla    ricezione
          dell'informazione,  ovvero  entro un termine piu' breve per
          motivi di urgenza; decorsi tali termini le  amministrazioni
          assumono  le  proprie  autonome  determinazioni definitive.
          Dell'esito  dell'esame  e'  redatto   verbale   dal   quale
          risultano  le  posizioni delle parti. Durante il periodo in
          cui si svolge  l'esame,  le  amministrazioni  non  adottano
          provvedimenti  unilaterali  nelle materie in argomento e le
          organizzazioni sindacali che vi  partecipano  non  assumono
          sulle  stesse  iniziative  conflittuali.    In  merito alle
          citate materie, per le parti  rimesse  alla  determinazione
          dei competenti organi periferici, anche a livello locale si
          applica  la  stessa procedura. L'articolazione dei turni di
          servizio di cui alla lettera a) del comma 2  dovra'  essere
          realizzata   dai   dirigenti  responsabili  nell'ambito  di
          tipologie  da  invididuare  nell'accordo  nazionale  quadro
          previsto nel comma 7.".