Art. 13. F e s t i v i t a' 1. Sono considerati giorni festivi esclusivamente le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonche' la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se ricadente in giornata feriale. 2. Ai dipendenti appartenenti alle chiese cristiane avventiste ed alla religione ebraica si applicano le disposizioni delle leggi 22 novembre 1988, n. 516, e 8 marzo 1989, n. 101.
Note all'art. 13: - La legge 22 novembre 1988, n. 516 reca "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7 giorno" ed e' pubblicata nel S O. alla Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 1988, n. 283. - La legge 8 marzo 1989, n. 101 reca "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione della Comunita' ebraiche italiane" ed e' pubblicata nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1989, n. 69.