Art. 13. 
                         F e s t i v i t a' 
  1. Sono considerati giorni festivi esclusivamente le domeniche e 
   gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato  a  tutti  gli
   effetti civili, nonche' la ricorrenza del Santo Patrono del comune
   sede di servizio, se ricadente in giornata feriale. 
  2. Ai dipendenti appartenenti alle chiese cristiane avventiste ed 
   alla religione ebraica si applicano le disposizioni delle leggi 22
   novembre 1988, n. 516, e 8 marzo 1989, n. 101. 
 
          Note all'art. 13:
             - La legge 22 novembre 1988, n. 516 reca "Norme  per  la
          regolazione  dei  rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana
          delle Chiese cristiane  avventiste  del  7  giorno"  ed  e'
          pubblicata  nel S O. alla Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre
          1988, n. 283.
              - La legge 8 marzo 1989, n.  101  reca  "Norme  per  la
          regolazione  dei  rapporti  tra  lo  Stato e l'Unione della
          Comunita' ebraiche italiane" ed e' pubblicata nel S.O. alla
          Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1989, n. 69.