Art. 14. 
                          Congedo ordinario 
  1. Il personale di cui all'art. 1, comma 1,  ha  diritto,  in  ogni
anno di servizio, ad un  periodo  di  congedo  ordinario  retribuito.
Durante tale periodo al dipendente spetta  la  normale  retribuzione,
esclusi i compensi per  prestazioni  di  lavoro  straordinario  e  le
indennita' che non siano corrisposte per dodici mensilita'. 
  2. La durata del congedo ordinario e' di 32 giorni lavorativi.  Per
il personale con oltre 15 anni di servizio e per quello con oltre  25
anni di servizio la durata del congedo ordinario  e'  rispettivamente
di 37 e di 45  giorni  lavorativi.  Per  i  dipendenti  assunti  dopo
l'entrata in vigore  del  presente  decreto  la  durata  del  congedo
ordinario per i primi 3 anni di servizio e' di 30 giorni lavorativi. 
  3. I periodi di cui al comma 2 sono comprensivi delle due  giornate
previste dall'art. 1, comma 1, lettera a), della  legge  23  dicembre
1977, n. 937. 
  4. A tutti i dipendenti sono  altresi'  attribuite  4  giornate  di
riposo da  fruire  nell'anno  solare  ai  sensi  ed  alle  condizioni
previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. 
  5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale  di  lavoro  su
cinque giorni, il sabato e' considerato non lavorativo ed i giorni di
congedo ordinario di cui al comma 2, sono ridotti  rispettivamente  a
28, 32, 39  giorni  lavorativi  ed  a  26  giorni  lavorativi  per  i
dipendenti nei primi 3 anni di servizio. 
  6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio  la  durata
del congedo ordinario e' determinata in proporzione ai dodicesimi  di
servizio prestato. La frazione di  mese  superiore  a  15  giorni  e'
considerata a tutti gli effetti come mese intero. 
  7. Il congedo ordinario e'  un  diritto  irrinunciabile  e  non  e'
monetizzabile. 
  8. Il congedo ordinario puo' essere autorizzato,  a  richiesta  del
dipendente,  e  compatibilmente  con   le   esigenze   di   servizio,
scaglionandolo in quattro periodi entro il 31 dicembre dell'anno  cui
il congedo si riferisce, dei quali uno almeno di  due  settimane  nel
periodo dal 1 giugno al 30 settembre. Per il personale con  oltre  25
anni  di  servizio,  almeno  uno  degli  scaglioni  non  puo'  essere
inferiore ai 20 giorni. 
  9. Nel caso di indifferibili esigenze di servizio che  non  abbiano
reso  possibile  la  fruizione  del  congedo  ordinario   nel   corso
dell'anno, il congedo ordinario dovra' essere fruito entro  il  primo
semestre dell'anno successivo. 
  10. Compatibilmente  con  le  esigenze  di  servizio,  in  caso  di
motivate esigenze di carattere personale, il dipendente dovra' fruire
del congedo residuo al 31 dicembre entro il mese di aprile  dell'anno
successivo a quello di spettanza. 
  11. Il diritto al congedo ordinario non e' riducibile in ragione di
assenza per infermita', anche se tale assenza si  sia  protratta  per
l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi il dirigente  autorizza
il periodo di godimento  del  congedo  ordinario  in  relazione  alle
esigenze di organizzazione del servizio. 
  12.  Le  infermita'  insorte  durante  la  fruizione  del   congedo
ordinario  ne  interrompono  il  godimento  nei  casi   di   ricovero
ospedaliero  o  di  infortuni  e  malattie  superiori  a  3   giorni,
adeguatamente e debitamente documentate e che  l'amministrazione  sia
posta  in  condizione  di   accertare   a   seguito   di   tempestiva
informazione. 
  13. In caso di richiamo dal  congedo  ordinario  per  indifferibili
esigenze di servizio, al dipendente richiamato  compete  il  rimborso
delle spese di viaggio per il rientro in sede nonche' l'indennita' di
missione per la durata del medesimo viaggio sempre  che  ricorrano  i
presupposti  previsti  dalla  legge  18  dicembre  1973,  n.  836,  e
successive modificazioni. Identico trattamento compete anche nel caso
di ritorno nella localita'  ove  il  dipendente  fruiva  del  congedo
ordinario. Il personale ha inoltre diritto al  rimborso  delle  spese
anticipate per il periodo di congedo ordinario non goduto. 
  14.  Fermo  restando  il  disposto  del  comma  7,  all'atto  della
cessazione del rapporto  di  lavoro,  qualora  il  congedo  ordinario
spettante a tale data non sia stato fruito per  documentate  esigenze
di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso. 
  15. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio
1996. Per il personale che ha gia' maturato 25 anni di servizio o  li
maturera' entro la data del 31 dicembre 1996, la durata  del  congedo
ordinario e' di 47 giorni lavorativi e, nella ipotesi di cui al comma
5, 41 giorni lavorativi. 
 
          Note all'art. 14:
             - Si riporta il testo degli articoli 1 e 2  della  legge
          23  dicembre 1977, n. 937 recante "Attribuzioni di giornate
          di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni":
             "Art.  1.  -  Ai  dipendenti  civili  e  militari  delle
          pubbliche  amministrazioni  centrali  e  locali,  anche con
          ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici  economici,
          sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti
          dalle  norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da
          fruire nel corso dell'anno solare come segue:
               a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
               b) quattro giornate, a  richiesta  degli  interessati,
          tenendo conto delle esigenze dei servizi.
             Le  due giornate di cui al punto a) del precedente comma
          seguono la disciplina del congedo ordinario.
             Le quattro giornate di cui al punto b) del  primo  comma
          non   fruite  nell'anno  solare,  per  fatto  derivante  da
          motivate esigenze inerenti all'organizzazione dei  servizi,
          sono  forfettariamente  compensate  in  ragione di L. 8.500
          giornaliere lorde".
             "Art. 2. - Le giornate di cui al punto  b)  dell'art.  1
          sono  attribuite  dal  funzionario  che,  secondo i vigenti
          ordinamenti,   e'   responsabile   dell'ufficio,   reparto,
          servizio  o  istituto  da  cui  il  personale  direttamente
          dipende.
             Il  funzionario  responsabile di cui al precedente comma
          che per esigenze strettamente connesse  alla  funzionalita'
          dei  servizi (lavorazioni a turno, a ciclo continuo o altre
          necessita' dipendenti dall'organizzazione del  lavoro)  non
          abbia  potuto  attribuire  nel  corso  dell'anno  solare le
          giornate di cui al punto b) del primo  comma  dell'art.  1,
          dovra'  darne  motivata comunicazione al competente ufficio
          per la liquidazione del relativo compenso  forfettario  che
          dovra' essere effettuata entro il 31 gennaio.
             L'indebita  attribuzione  e  liquidazione  del  compenso
          forfettario comporta diretta responsabilita' personale  dei
          funzionari che l'hanno disposta".
             -  La  legge  18 dicembre 1973, n. 836 reca "Trattamento
          economici di missione e  di  trasferimento  dei  dipendenti
          statali".