Art. 15. 
                        Congedi straordinari 
  1. Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, il congedo 
   straordinario e' disciplinato dalla normativa prevista dall'art. 3
   della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,   come   interpretato,
   modificato ed integrato dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1994,
   n. 724. 
  2. In occasione di trasferimento del personale, per le esigenze di 
   trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova  sede  di
   servizio,  l'Amministrazione  concede  un  congedo   straordinario
   speciale nelle durate di seguito specificate: 
   a)  trasferimento  in  territorio  nazionale:  giorni  20  per  il
   personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10  anni
   di servizio; giorni 10 per il personale senza  famiglia  a  carico
   con meno di 10 anni di servizio; 
   b) trasferimento per il  personale  destinato  a  prestare  o  che
   rientri dal servizio all'estero: giorni 30 al personale ammogliato
   o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di  servizio;  giorni
   20 al personale senza famiglia a carico con meno  di  10  anni  di
   servizio. 
  3. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della legge 24 
   dicembre 1993, n. 537,  non  si  applicano  quando  l'assenza  dal
   servizio sia dovuta ad infermita' o lesioni dipendenti da causa di
   servizio o comunque riportate per fatti di servizio. 
  4. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio 
   1996. 
 
          Note all'art. 15:
             - La normativa che disciplina il  congedo  straordinario
          e' la seguente:
               a)  D.P.R.  10  gennaio  1957, n. 3 (testo unico delle
          disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati  civili
          dello Stato). Si trascrivono i testi degli articoli 37, 38,
          39, 40 e 41:
             "Art.  37  (come modificato dall'art. 3, comma 37, della
          legge 24 dicembre 1993, n. 537) - (Congedo  straordinario).
          - All'impiegato, oltre il congedo ordinario, possono essere
          concessi per gravi motivi, congedi straordinari.
             Il  congedo  straordinario  compete  di  diritto  quando
          l'impiegato debba contrarre matrimonio o sostenere esami o,
          qualora trattisi di mutilato o invalido  di  guerra  o  per
          servizio,  debba  attendere alle cure richieste dallo stato
          di invalidita'.  Nel  caso  di  matrimonio  l'impiegato  ha
          diritto a 15 giorni di congedo straordinario.
             In  ogni caso il congedo straordinario non puo' superare
          complessivamente  nel  corso   dell'anno   la   durata   di
          quarantacinque giorni.
             Il congedo straordinario e' concesso, in base a motivato
          rapporto  del  capo  dell'ufficio,  dall'organo  competente
          secondo   gli   ordinamenti   particolari   delle   singole
          amministrazioni.
             Art.  38 (Congedo straordinario per richiamo alle armi).
          - L'impiegato richiamato alle armi in  tempo  di  pace  per
          istruzione  o per altre esigenze di carattere temporaneo e'
          considerato in congedo  straordinario  per  la  durata  del
          richiamo limitatamente ad un periodo massimo di due mesi.
             Per  il  richiamo  alle  armi  in  tempo  di  guerra  si
          osservano le disposizioni delle leggi speciali.
             Art.  39  (Cumulo  di  congedo   ordinario   e   congedo
          straordinario).  - L'impiegato che ha usufruito del congedo
          straordinario previsto dagli articoli  precedenti  conserva
          il diritto al congedo ordinario.
             Art.  40  (come  modificato dall'art. 3, comma 39, della
          legge 24 dicembre 1993, n. 537)  -  (Trattamento  economico
          durante il congedo).  - Per il primo giorno di ogni periodo
          ininterrotto  di congedo straordinario spettano al pubblico
          dipendente tutti gli assegni ridotti di un  terzo,  escluse
          le  indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale
          e per  prestazioni  di  lavoro  straordinario.  Durante  il
          periodo  di  congedo  ordinario  e straordinario, esclusi i
          giorni di cui al periodo precedente, spettano  al  pubblico
          dipendente  tutti  gli  assegni  escluse  le indennita' per
          servizi e funzioni di carattere speciale e per  prestazioni
          di lavoro straordinario.
             All'impiegato in congedo straordinario per richiamo alle
          armi  sono corrisposti lo stipendio e gli assegni personali
          di cui sia provvisto, nonche' l'eventuale  eccedenza  degli
          assegni  per  carichi  di  famiglia su quelli che risultano
          dovuti dall'amministrazione militare.
             I periodi di congedo straordinario sono  utili  a  tutti
          gli altri effetti.
             Art.   41   (Congedo   straordinario  per  gravidanza  e
          puerperio). -  All'impiegata  che  si  trovi  in  stato  di
          gravidanza  o puerperio si applicano le norme per la tutela
          delle lavoratrici madri; essa ha diritto  al  pagamento  di
          tutti  gli  assegni,  escluse  le  indennita' per servizi e
          funzioni di carattere speciale o per prestazioni di  lavoro
          straordinario.
             Per i periodi anteriore e successivo al parto in cui, ai
          sensi   delle   norme   richiamate  nel  precedente  comma,
          l'impiegata ha diritto di astenersi  dal  lavoro,  essa  e'
          considerata in congedo straordinario per maternita'.
             Alle  ipotesi previste nel presente articolo, si applica
          la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 40.";
               b) art.  3  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537
          (Interventi correttivi di finanza pubblica) come modificato
          dall'art.  22  della legge 22 dicembre 1994, n. 734 (Misure
          di razionalizzazione della finanza pubblica).
            Si trascrivono i testi dei commi 37, 38, 39, 40,  40-bis,
          41, 42:
             "37.  Il  terzo comma dell'art. 37 del testo unico delle
          disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati  civili
          dello  Stato,  approvato  con  decreto del Presidente della
          Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  e'  sostituito  dal
          seguente:
             "In ogni caso il congedo straordinario non puo' superare
          complessivamente   nel   corso   dell'anno   la  durata  di
          quarantacinque giorni.
             38. I tre giorni di permesso mensili di cui all'art. 33,
          comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.  104,  non  sono
          computati al fine del raggiungimento del limite fissato dal
          terzo  comma  dell'art. 37 del citato testo unico approvato
          con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
          1957,  n.  3,  come  sostituito  del  comma 37 del presente
          articolo.
             39. Il primo comma dell'art. 40 del citato  testo  unico
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 10
          gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente:
             "Per il primo giorno di  ogni  periodo  ininterrotto  di
          congedo straordinario spettano al pubblico dipendente tutti
          gli assegni, ridotti di un terzo, escluse le indennita' per
          servizi  e funzioni di carattere speciali e per prestazioni
          di lavoro straordinario.  Durante  il  periodo  di  congedo
          ordinario  e  straordinario,  esclusi  i  giorni  di cui al
          periodo precedente, spettano al pubblico  dipendente  tutti
          gli assegni escluse le indennita' per servizi e funzioni di
          carattere    speciale   e   per   prestazioni   di   lavoro
          straordinario.
             40 (modificato dell'art. 22, comma  23  della  legge  n.
          734/94).  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  39  non  si
          applicano  nei  casi  di  congedo  straordinario   previsti
          dall'art.  37, secondo comma, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3, nonche' ai lavoratori per i quali e' previsto il diritto
          all'esenzione della spesa sanitaria,  appartenenti  ad  una
          delle   categorie  elencate  all'art.  6  del  decreto  del
          Ministro della sanita' 1 febbraio  1991,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n. 32 del 7 febbraio 1991 e successive
          modificazioni ed integrazioni, o affetti da una delle forme
          morbose comprese negli articoli  1,  2  e  3  dello  stesso
          decreto  e  individuate  con  decreto  del  Ministro  della
          sanita' nel caso in cui tali forme morbose richiedano  cure
          ospedaliere o ambulatoriali ricorrenti.
             40-  bis  (comma  aggiunto dall'art. 22, comma 23, della
          legge n.   734/94). Il  dipendente  che  non  abbia  fruito
          dell'intero  periodo  di  congedo straordinario puo' essere
          collocato in aspettativa ai sensi dell'art.  68  del  testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          10  gennaio  1957,  n. 3, e di altre analoghe disposizioni,
          soltanto per assenze continuative  di  durata  superiore  a
          sette giorni lavorativi.
             41.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 37, 38 e 39 si
          applicano a tutte le pubbliche amministrazioni allorche'  i
          rispettivi  ordinamenti non facciano rinvio al citato testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.
             42  (come  sostituto dell'art. 22, comma 25, della legge
          724/94).  Salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art.
          37 del testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono abrogate tutte
          le   disposizioni,   anche   speciali,   che  prevedono  la
          possibilita'  per  i   dipendenti   delle   amministrazioni
          pubbliche   di   cui  all'art.  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,   n.   29,   e   successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  dl  essere  collocati  in
          congedo straordinario oppure in aspettativa per  infermita'
          per  attendere alle cure termali, elioterapiche, climatiche
          e psammoterapiche.";
               c) art. 22  della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724
          (misure  di  razionalizzazione  della finanza pubblica). Si
          trascrivono i testi dei commi 22, 23 e 26.
             "22. Il primo comma dell'art. 40 del testo  unico  delle
          disposizioni  concernenti lo statuto degli impiegati civili
          dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dal comma
          39  dell'art.  3  della  legge 24 dicembre 1993, n. 537, va
          interpretato nel senso che l'espressione "primo  giorno  di
          ogni  periodo  ininterrotto  di congedo straordinario", ivi
          contenuta,  si  riferisce  anche  all'assenza  di  un  solo
          giorno.
             23.  Al  comma  40  dell'art.  3 della legge 24 dicembre
          1993, n. 537, dopo le parole: 'le disposizioni  di  cui  al
          comma  39 non si applicano' sono inserite le seguenti: 'nei
          casi  di  congedo  straordinario  previsti  dall'art.   37,
          secondo  comma,  del  testo unico approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957,   n.   3,
          nonche''.
             24-25. (Omissis).
             26.  II  comma  41  dell'art.  3 della legge 24 dicembre
          1993, n. 537, si interpreta nel senso che devono  ritenersi
          implicitamente  abrogate,  o  comunque modificate, tutte le
          disposizioni normative che disciplinano per i dipendenti di
          ruolo delle amministrazioni pubbliche di  cui  all'art.  1,
          comma  2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
          successive modificazioni ed integrazioni, in modo  difforme
          il  congedo  straordinario  o  istituti  analoghi  comunque
          denominati.  Resta   salvo,   comunque,   quanto   disposto
          dall'art.   454   del   testo   unico   delle  disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di  ogni  ordine  e  grado,  approvato  con  decreto
          legislativo  16  aprile 1994, n. 297, per lo svolgimento di
          attivita' artistiche e sportive da parte,  rispettivamente,
          del  personale  ispettivo,  direttivo  e docente di materie
          artistiche degli istituti di  istruzione  artistica  e  dei
          docenti di educazione fisica".