Art. 16. 
           Aspettative per motivi di salute e di famiglia 
  1. Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, l'aspettativa per 
   motivi di salute e di famiglia  e'  disciplinata  dalla  normativa
   prevista dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e  dalla  legge  23
   dicembre 1994, n. 724, e, per le parti non previste da tali leggi,
   dalle  disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
   Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e  successive  modificazioni  ed
   integrazioni. 
  2. Il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o 
   lesioni riportate per cause di servizio non e' computato  ai  fini
   del compimento del periodo massimo di aspettativa. 
  3. Fino a completa guarigione clinica, i periodi di assenza del 
   dipendente dovuti a ferite  o  lesioni  traumatiche  riportate  in
   servizio, che non comportino inidoneita' assoluta al servizio, non
   sono computati ai fini  del  compimento  del  periodo  massimo  di
   aspettativa. 
  4. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio 
   1996. 
 
          Note all'art. 16:
             -  La normativa che disciplina le aspettative per motivi
          di salute e di famiglia e' la seguente:
               a) decreto del Presidente della Repubblica 10  gennaio
          1957,  n. 10 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo
          statuto degli impiegati civili dello Stato). Si trascrivono
          i testi degli articoli 66, 68, 69, 70, 71.
             "Art. 66 (Cause dell'aspettativa).  -  L'impiegato  puo'
          essere  collocato in aspettativa per servizio militare, per
          infermita' o per motivi di famiglia.
             Il collocamento in aspettativa e' disposto,  su  domanda
          dell'impiegato,   dall'organo   cui   tale   competenza  e'
          attribuita  dagli  ordinamenti  particolari  delle  singole
          amministrazioni.  Puo' anche essere disposto d'ufficio, per
          servizio  militare  o  per   infermita';   in   tale   caso
          l'impiegato puo' chiedere di usufruire dei congedi prima di
          essere collocato in aspettativa.
             Non puo' in alcun caso disporsi del posto dell'impiegato
          collocato in aspettativa".
             "Art.  68  (Aspettativa per infermita' - Equo indennizzo
          per perdita della integrita' fisica dipendente da causa  di
          servizio).  -  L'aspettativa  per  infermita'  e' disposta,
          d'ufficio o a domanda, quando sia  accertata,  in  base  al
          giudizio   di   un   medico   scelto  dall'amministrazione,
          l'esistenza di una malattia che  impedisca  temporaneamente
          la regolare prestazione del servizio.
             Alle  visite  per tale accertamento assiste un medico di
          fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume
          la spesa relativa.
             L'aspettativa per  infermita'  ha  termine  col  cessare
          della  causa  per  la  quale  fu  disposta;  essa  non puo'
          protrarsi per piu' di diciotto mesi.
             L'amministrazione puo', in ogni momento, procedere  agli
          opportuni accertamenti sanitari.
             Durante  l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero
          stipendio per i primi dodici mesi ed alla meta' di esso per
          il restante periodo, conservando integralmente gli  assegni
          per carichi di famiglia.
             Il  tempo  trascorso  in  aspettativa  per infermita' e'
          computato  per  intero  ai  fini  della   progressione   in
          carriera,  dell'attribuzione  degli  aumenti  periodici  di
          stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
             Qualora l'infermita' che e' motivo dell'aspettativa  sia
          riconosciuta  dipendente  da  causa  di  servizio, permane,
          inoltre, per tutto il periodo dell'aspettativa  il  diritto
          dell'impiegato  a  tutti  gli assegni escluse le indennita'
          per prestazioni di lavoro straordinario.
             Per l'infermita' riconosciuta  dipendente  da  causa  di
          servizio,  sono  altresi'  a carico dell'amministrazione le
          spese di cura, comprese quelle  per  ricoveri  in  istituti
          sanitari  e  per protesi, nonche' un equo indennizzo per la
          perdita  della  integrita'  fisica   eventualmente   subita
          dall'impiegato".
             "Art.   69  (Aspettativa  per  motivi  di  famiglia).  -
          L'impiegato che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi
          di famiglia deve presentare motivata domanda  al  capo  del
          servizio.
             L'amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un
          mese  ed ha facolta', per ragioni di servizio da enunciarsi
          nel provvedimento, di respingere la domanda,  di  ritardare
          l'accoglimento  e  di  ridurre  la  durata dell'aspettativa
          richiesta.
             L'aspettativa puo' in qualunque momento essere  revocata
          per ragioni di servizio.
             Il periodo di aspettativa non puo' eccedere la durata di
          un anno.  L'impiegato non ha diritto ad alcun assegno.
             Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia
          non  e'  computato  ai fini della progressione in carriera,
          dell'attribuzione degli aumenti periodici  di  stipendio  e
          del trattamento di quiescenza e previdenza.
             L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo
          il  posto  di  anzianita'  che gli spetta, dedotto il tempo
          passato in aspettativa".
             "Art. 70 (Cumulo  di  aspettative).  -  Due  periodi  di
          aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti
          della  determinazione del limite massimo di durata previsto
          dall'art. 69, quando tra essi non interceda un  periodo  di
          servizio  attivo  superiore  a  sei  mesi;  due  periodi di
          aspettativa per motivi di salute si sommano,  agli  effetti
          della  determinazione del limite massimo di durata previsto
          dal terzo comma dell'art. 68, quando tra essi non interceda
          un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.
             La  durata  complessiva  dell'aspettativa  per motivi di
          famiglia e per infermita' non puo' superare  in  ogni  caso
          due anni e mezzo in un quinquennio.
             Per  motivi  di  particolare  gravita'  il  Consiglio di
          amministrazione puo' consentire  all'impiegato,  che  abbia
          raggiunto  i  limiti  previsti  dai  commi  precedenti e ne
          faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza
          assegni di durata non superiore a sei mesi".
             "Art. 71  (Dispensa  dal  servizio  per  infermita').  -
          Scaduto  il  periodo massimo previsto per l'aspettativa per
          infermita' dell'art.  68 o dell'art.  70,  l'impiegato  che
          risulti  non idoneo per infermita' a riprendere servizio e'
          dispensato ove non sia possibile utilizzarlo,  su  domanda,
          in altri compiti attinenti alla sua qualifica.
             Si applicano al procedimento di dispensa le norme di cui
          agli articoli 129 e 130.";
               b)  decreto  del  Presidente della Repubblica 3 maggio
          1957, n. 686 (Norme di esecuzione  del  testo  unico  delle
          disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati civili dello
          Stato,  approvato  con   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  10  gennaio  1957, n. 3). Si trascrive il testo
          del relativo Titolo IV - Capitoli I e II:
                                  "TITOLO IV
                       CASI E MODALITA' DEL COLLOCAMENTO
                         IN ASPETTATIVA PER INFERMITA'
                                    Capo I
                          ASPETTATIVA PER INFERMITA'
                      NON DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO
             Art. 30 (Denuncia  dell'infermita').  -  La  domanda  di
          collocamento  in  aspettativa  per  infermita'  deve essere
          presentata in via gerarchica all'autorita'  competente,  ai
          sensi  dell'art.  66  del testo unico approvato con decreto
          del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,  n.  3  ad
          emettere  il  provvedimento  e  deve essere corredata da un
          certificato medico, nel  quale  devono  essere  specificate
          l'infermita' e la presumibile durata di questa.
             L'impiegato  deve  indicare  nella domanda la dimora che
          avra' durante il periodo di aspettativa ed ha l'obbligo  di
          comunicare successivamente le eventuali variazioni.
             Ove,  nel  denunciare  una  malattia  di  breve  durata,
          l'impiegato non specifichi se intenda essere  collocato  in
          aspettativa  o  in congedo straordinario, l'Amministrazione
          puo' collocarlo in congedo  straordinario  ai  sensi  degli
          articoli  37 e 66, comma secondo, del testo unico approvato
          con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
          1957, n. 3.
             Art.    31   (Collocamento   in   aspettativa   disposto
          d'ufficio). -  L'aspettativa  per  infermita'  puo'  essere
          disposta  di  ufficio,  su  richiesta del capo ufficio o di
          altro superiore gerarchico dell'impiegato con qualifica non
          inferiore a direttore di sezione.
              Art. 32 (Visita di controllo). - L'autorita' competente
          ad emettere il provvedimento di collocamento in aspettativa
          dispone   che   l'impiegato  sia  sottoposto  a  visita  di
          controllo a cura di un medico scelto dall'Amministrazione.
             Il medico incaricato della visita di  controllo  accerta
          se  l'infermita'  dichiarata  nel certificato allegato alla
          domanda o presunta dall'ufficio sussista e se sia  tale  da
          impedire   temporaneamente   la  regolare  prestazione  del
          servizio indicandone, in tal caso, la presumibile durata.
             L'impiegato, ove lo creda, puo' farsi  assistere  da  un
          medico di fiducia; a tal fine nel denunciare la malattia fa
          domanda   all'Amministrazione   di  essere  tempestivamente
          preavvisato  del  giorno  e  dell'ora   della   visita   di
          controllo.   Il  medico  dell'Amministrazione  qualora  non
          condivida   le   osservazioni   del   medico   di   fiducia
          dell'impiegato   deve   motivare   nel  verbale  di  visita
          l'eventuale dissenso.
             Qualora la visita di controllo abbia  esito  sfavorevole
          per l'impiegato le spese della visita stessa possono essere
          poste a carico dell'impiegato.
             Il   provvedimento   che   dispone  il  collocamento  in
          aspettativa ne determina altresi' la durata.
             Art.  33  (Annotazione  dei  provvedimenti   concernenti
          l'aspettativa).   - I provvedimenti con i quali e' disposto
          il collocamento in aspettativa e  quelli  con  i  quali  si
          respinge  la  domanda  dell'impiegato  sono  annotati nello
          stato matricolare.
             Art. 34 (Visite di controllo durante  l'aspettativa).  -
          L'Amministrazione  puo' in ogni momento, durante il periodo
          di aspettativa, sottoporre l'impiegato ad ulteriori  visite
          di controllo con le modalita' previste dall'art. 32.
             Qualora  sia  accertato  che lo stato di salute consenta
          all'impiegato di  riprendere  il  servizio,  la  competente
          autorita'   dispone   la   cessazione  della  posizione  di
          aspettativa assegnando  all'impiegato  un  termine  per  la
          riassunzione del servizio.
                                    Capo II
          ASPETTATIVA PER INFERMITA' DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO
             Artt.   35-38   (abrogati   dall'art.   11  decreto  del
          Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349).
             Art. 39 (Nuovi accertamenti sanitari  allo  spirare  del
          periodo  di  aspettativa per infermita' dipendente da causa
          di servizio),  -  Qualora  l'impiegato  gia'  collocato  in
          aspettativa  per infermita' dipendente da causa di servizio
          non possa, allo spirare del termine massimo previsto dal  3
          comma  dell'art.  68  del testo unico approvato con decreto
          del Presidente della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3
          riprendere  servizio, viene sottoposto a nuovo accertamento
          sanitario da parte del collegio medico  previsto  dall'art.
          45  del  regio decreto-legge 5 settembre 1895, n. 603 e per
          il personale dipendente dal Ministero della difesa da parte
          delle commissioni medico ospedaliere di cui al  regolamento
          15 aprile 1928, n. 1024.
             Avverso  il  giudizio  di  tali organi sono esperibili i
          gravami previsti nei predetti decreti.
             Art.  40  (Ulteriore  istruttoria   per   la   eventuale
          concessione  della  pensione  privilegiata).  -  Qualora  a
          seguito degli accertament di  cui  all'articolo  precedente
          l'impiegato venga riconosciuto non idoneo al servizio sara'
          proseguita,  nei  modi  di legge, la prescritta istruttoria
          per la eventuale concessione della pensione privilegiata.
             Art. 41 (Assistenza agli  accertamenti  sanitari  di  un
          medico  di  fiducia  dell'impiegato).  -  Agli accertamenti
          sanitari  puo'  assistere,  secondo  le  modalita'  di  cui
          all'art. 32, un medico di fiducia dell'impiegato;
               c)  commi  40  e  42 dell'art. 3 della citata legge 24
          dicembre 1993, n. 537: i testi sono  riportati  nelle  note
          dell'art. 15.";
               d)  Legge  23  dicembre  1994,  n.  724:  la  legge e'
          riportata nelle note all'art. 15.