Art. 16. Aspettative per motivi di salute e di famiglia 1. Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia e' disciplinata dalla normativa prevista dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, e, per le parti non previste da tali leggi, dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per cause di servizio non e' computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa. 3. Fino a completa guarigione clinica, i periodi di assenza del dipendente dovuti a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio, che non comportino inidoneita' assoluta al servizio, non sono computati ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa. 4. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1996.
Note all'art. 16: - La normativa che disciplina le aspettative per motivi di salute e di famiglia e' la seguente: a) decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 10 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato). Si trascrivono i testi degli articoli 66, 68, 69, 70, 71. "Art. 66 (Cause dell'aspettativa). - L'impiegato puo' essere collocato in aspettativa per servizio militare, per infermita' o per motivi di famiglia. Il collocamento in aspettativa e' disposto, su domanda dell'impiegato, dall'organo cui tale competenza e' attribuita dagli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni. Puo' anche essere disposto d'ufficio, per servizio militare o per infermita'; in tale caso l'impiegato puo' chiedere di usufruire dei congedi prima di essere collocato in aspettativa. Non puo' in alcun caso disporsi del posto dell'impiegato collocato in aspettativa". "Art. 68 (Aspettativa per infermita' - Equo indennizzo per perdita della integrita' fisica dipendente da causa di servizio). - L'aspettativa per infermita' e' disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio. Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa. L'aspettativa per infermita' ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta; essa non puo' protrarsi per piu' di diciotto mesi. L'amministrazione puo', in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari. Durante l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla meta' di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia. Il tempo trascorso in aspettativa per infermita' e' computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. Qualora l'infermita' che e' motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane, inoltre, per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto dell'impiegato a tutti gli assegni escluse le indennita' per prestazioni di lavoro straordinario. Per l'infermita' riconosciuta dipendente da causa di servizio, sono altresi' a carico dell'amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, nonche' un equo indennizzo per la perdita della integrita' fisica eventualmente subita dall'impiegato". "Art. 69 (Aspettativa per motivi di famiglia). - L'impiegato che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda al capo del servizio. L'amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha facolta', per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardare l'accoglimento e di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta. L'aspettativa puo' in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio. Il periodo di aspettativa non puo' eccedere la durata di un anno. L'impiegato non ha diritto ad alcun assegno. Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non e' computato ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianita' che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa". "Art. 70 (Cumulo di aspettative). - Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 69, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal terzo comma dell'art. 68, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi. La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermita' non puo' superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio. Per motivi di particolare gravita' il Consiglio di amministrazione puo' consentire all'impiegato, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi". "Art. 71 (Dispensa dal servizio per infermita'). - Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermita' dell'art. 68 o dell'art. 70, l'impiegato che risulti non idoneo per infermita' a riprendere servizio e' dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica. Si applicano al procedimento di dispensa le norme di cui agli articoli 129 e 130."; b) decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3). Si trascrive il testo del relativo Titolo IV - Capitoli I e II: "TITOLO IV CASI E MODALITA' DEL COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA PER INFERMITA' Capo I ASPETTATIVA PER INFERMITA' NON DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO Art. 30 (Denuncia dell'infermita'). - La domanda di collocamento in aspettativa per infermita' deve essere presentata in via gerarchica all'autorita' competente, ai sensi dell'art. 66 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ad emettere il provvedimento e deve essere corredata da un certificato medico, nel quale devono essere specificate l'infermita' e la presumibile durata di questa. L'impiegato deve indicare nella domanda la dimora che avra' durante il periodo di aspettativa ed ha l'obbligo di comunicare successivamente le eventuali variazioni. Ove, nel denunciare una malattia di breve durata, l'impiegato non specifichi se intenda essere collocato in aspettativa o in congedo straordinario, l'Amministrazione puo' collocarlo in congedo straordinario ai sensi degli articoli 37 e 66, comma secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Art. 31 (Collocamento in aspettativa disposto d'ufficio). - L'aspettativa per infermita' puo' essere disposta di ufficio, su richiesta del capo ufficio o di altro superiore gerarchico dell'impiegato con qualifica non inferiore a direttore di sezione. Art. 32 (Visita di controllo). - L'autorita' competente ad emettere il provvedimento di collocamento in aspettativa dispone che l'impiegato sia sottoposto a visita di controllo a cura di un medico scelto dall'Amministrazione. Il medico incaricato della visita di controllo accerta se l'infermita' dichiarata nel certificato allegato alla domanda o presunta dall'ufficio sussista e se sia tale da impedire temporaneamente la regolare prestazione del servizio indicandone, in tal caso, la presumibile durata. L'impiegato, ove lo creda, puo' farsi assistere da un medico di fiducia; a tal fine nel denunciare la malattia fa domanda all'Amministrazione di essere tempestivamente preavvisato del giorno e dell'ora della visita di controllo. Il medico dell'Amministrazione qualora non condivida le osservazioni del medico di fiducia dell'impiegato deve motivare nel verbale di visita l'eventuale dissenso. Qualora la visita di controllo abbia esito sfavorevole per l'impiegato le spese della visita stessa possono essere poste a carico dell'impiegato. Il provvedimento che dispone il collocamento in aspettativa ne determina altresi' la durata. Art. 33 (Annotazione dei provvedimenti concernenti l'aspettativa). - I provvedimenti con i quali e' disposto il collocamento in aspettativa e quelli con i quali si respinge la domanda dell'impiegato sono annotati nello stato matricolare. Art. 34 (Visite di controllo durante l'aspettativa). - L'Amministrazione puo' in ogni momento, durante il periodo di aspettativa, sottoporre l'impiegato ad ulteriori visite di controllo con le modalita' previste dall'art. 32. Qualora sia accertato che lo stato di salute consenta all'impiegato di riprendere il servizio, la competente autorita' dispone la cessazione della posizione di aspettativa assegnando all'impiegato un termine per la riassunzione del servizio. Capo II ASPETTATIVA PER INFERMITA' DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO Artt. 35-38 (abrogati dall'art. 11 decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349). Art. 39 (Nuovi accertamenti sanitari allo spirare del periodo di aspettativa per infermita' dipendente da causa di servizio), - Qualora l'impiegato gia' collocato in aspettativa per infermita' dipendente da causa di servizio non possa, allo spirare del termine massimo previsto dal 3 comma dell'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 riprendere servizio, viene sottoposto a nuovo accertamento sanitario da parte del collegio medico previsto dall'art. 45 del regio decreto-legge 5 settembre 1895, n. 603 e per il personale dipendente dal Ministero della difesa da parte delle commissioni medico ospedaliere di cui al regolamento 15 aprile 1928, n. 1024. Avverso il giudizio di tali organi sono esperibili i gravami previsti nei predetti decreti. Art. 40 (Ulteriore istruttoria per la eventuale concessione della pensione privilegiata). - Qualora a seguito degli accertament di cui all'articolo precedente l'impiegato venga riconosciuto non idoneo al servizio sara' proseguita, nei modi di legge, la prescritta istruttoria per la eventuale concessione della pensione privilegiata. Art. 41 (Assistenza agli accertamenti sanitari di un medico di fiducia dell'impiegato). - Agli accertamenti sanitari puo' assistere, secondo le modalita' di cui all'art. 32, un medico di fiducia dell'impiegato; c) commi 40 e 42 dell'art. 3 della citata legge 24 dicembre 1993, n. 537: i testi sono riportati nelle note dell'art. 15."; d) Legge 23 dicembre 1994, n. 724: la legge e' riportata nelle note all'art. 15.