Art. 17. 
                           Permessi brevi 
  1. Previa valutazione del capo dell'ufficio, puo' essere concesso 
   al dipendente che ne faccia richiesta il  permesso  di  assentarsi
   per brevi periodi durante l'orario di lavoro. I permessi  concessi
   a tale  titolo  non  possono  essere  in  nessun  caso  di  durata
   superiore alla meta'  dell'orario  di  lavoro  giornaliero  e  non
   possono comunque superare le 36 ore nel corso dell'anno. 
  2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile 
   per  consentire  al  capo  dell'ufficio  di  adottare  le   misure
   organizzative necessarie. 
  3. Il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non lavorate entro 
   il mese successivo, secondo le disposizioni del capo dell'ufficio.
   Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la  retribuzione
   viene proporzionalmente decurtata.