Art. 18. 
        Prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro 
  1. L'Amministrazione deve mantenere i locali di lavoro in 
   condizioni di salubrita' ed  organizzare  il  lavoro  in  modo  da
   salvaguardare   l'incolumita'   e   la   salute   del   personale,
   adoperandosi  per  individuare   e   rimuovere   ogni   fonte   di
   inquinamento eliminabile che possa compromettere  l'incolumita'  e
   la salute degli operatori addetti, e per ridurre al minimo,  anche
   attraverso una opportuna preventiva opera di  sensibilizzazione  e
   di  formazione  dei  predetti  operatori  ed  attraverso  connesse
   iniziative di medicina preventiva e controllo sanitario, i  rischi
   connessi con ogni fattispecie di impiego. 
  2. In materia di prevenzione infortuni, igiene e medicina del 
   lavoro si applicano le disposizioni di cui al decreto  legislativo
   19  settembre  1994,  n.  626,  tenendo  conto  delle  particolari
   esigenze connesse  al  servizio  espletato  e  delle  attribuzioni
   proprie di  ciascuna  Forza  di  polizia  ad  ordinamento  civile,
   individuate con i decreti ministeriali previsti dall'art. 1, comma
   2, dello stesso decreto legislativo n. 626/94. Le  Amministrazioni
   provvederanno a sollecitare le altre competenti istituzioni per 
   pervenire al piu' presto alla emanazione dei predetti decreti. 
  3. Il numero, le modalita' di designazione o di elezione del 
   rappresentante per la sicurezza di cui  all'art.  18  del  decreto
   legislativo  19  settembre  1994,  n.  626,  il  tempo  di  lavoro
   retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono
   stabiliti nell'accordo  nazionale  quadro  previsto  dall'art.  3,
   settimo comma, del decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.195.
   Nello stesso accordo nazionale quadro sono stabilite, altresi', le
   modalita'  e  i   contenuti   specifici   della   formazione   del
   rappresentante della sicurezza. 
  4. L'Amministrazione favorisce l'informazione del personale in 
   merito  agli  interventi  di  primo  soccorso,   con   particolare
   priorita' per quello addetto a mansioni rischiose. 
  5. Ai fini dell'aggiornamento scientifico della propria 
   specializzazione professionale il personale medico appartenente ai
   ruoli professionali dei sanitari  della  Polizia  di  Stato,  puo'
   essere autorizzato ad usufruire, com patibilmente con le  esigenze
   di servizio, di 8 giorni di congedo annui nell'ambito dei  periodi
   di congedo straordinario di cui all'art. 15, comma 1. 
 
          Note all'art. 18:
             - Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, reca
          "Attuazione   delle   direttive   89/391/CEE,   89/655/CEE,
          89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE
          riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
          dei lavoratori sul luogo di lavoro"; si trascrivono i testi
          degli articoli 1 e 18:
             "Art.  1  (Campo  di  applicazione).  -  1.  Il presente
          decreto legislativo prescrive misure per  la  tutela  della
          salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro,
          in tutti i settori di attivita' privati o pubblici.
             2.  Nei  riguardi  delle Forze armate e di polizia e dei
          servizi di protezione civile, le norme del presente decreto
          sono applicate tenendo  conto  delle  particolari  esigenze
          connesse  al  servizio  espletato e delle attribuzioni loro
          proprie, individuate con decreto del Ministro competente di
          concerto con i  Ministri  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale, della sanita' e della funzione pubblica.
             3.  Nei  riguardi  dei  lavoratori  di cui alla legge 18
          dicembre 1973, n. 877, nonche' dei lavoratori con  rapporto
          contrattuale  privato  di portierato, le norme del presente
          decreto si applicano nei casi espressamente previsti.
             4.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  decreto  si
          applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province
          autonome   di   Trento  e  Bolzano  compatibilmente  con  i
          rispettivi statuti e relative norme di attuazione".
             "Art. 18 (Rappresentante per  la  sicurezza).  -  1.  In
          tutte   le  aziende,  o  unita'  produttive,  e'  eletto  o
          designato il rappresentate per la sicurezza.
             2. Nelle aziende, o unita' produttive, che occupano sino
          a 15 dipendenti  il  rappresentante  per  la  sicurezza  e'
          eletto  direttamente  dai lavoratori al loro interno. Nelle
          aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante
          per la sicurezza puo' essere individuato per  piu'  aziende
          nell'ambito  territoriale  ovvero  del comparto produttivo.
          Esso  puo'  essere  designato  o  eletto   dai   lavoratori
          nell'ambito  delle  rappresentanze  sindacali,  cosi'  come
          definite dalla contrattazione collettiva di riferimento.
             3. Nelle aziende, ovvero unita' produttive, con piu'  di
          15 dipendenti il rappresentate per la sicurezza e' eletto o
          designato  dai  lavoratori nell'ambito delle rappresentanze
          sindacali in azienda.  In assenza di  tali  rappresentanze,
          e' eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.
             4. Il numero, le modalita' di designazione o di elezione
          del  rappresentante  per  la sicurezza, nonche' il tempo di
          lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento  delle
          funzioni,   sono   stabiliti   in  sede  di  contrattazione
          collettiva.
             5. In  caso  di  mancato  accordo  nella  contrattazione
          collettiva  di  cui  al  comma  4, il Ministro del lavoro e
          della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce  con
          proprio   decreto,   da   emanarsi  entro  tre  mesi  dalla
          comunicazione del mancato accordo, gli  standards  relativi
          alle  materie  di  cui  al  comma 4. Per le amministrazioni
          pubbliche provvede il Ministro  per  la  funzione  pubblica
          sentite    le    organizzazioni    sindacali   maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale.
             6. In ogni caso il numero minimo dei  rappresentanti  di
          cui al comma 1 e' il seguente:
               a)  un  rappresentante  nelle  aziende  ovvero  unita'
          produttive sino a 200 dipendenti;
               b)  tre  rappresentanti  nelle  aziende  ovvero unita'
          produttive da 201 a 1000 dipendenti;
               c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero
          unita' produttive.
             7. Le modalita' e i contenuti specifici della formazione
          del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in  sede
          di  contrattazione collettiva nazionale di categoria con il
          rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto  di  cui
          all'art. 22, comma 7.".
             -   Il  testo  del  comma  7  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e' il seguente:
             "7. Nell'ambito e nei limiti  fissati  dalla  disciplina
          emanata  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica a
          seguito dell'accordo nazionale di cui all'art. 2, comma  1,
          lettera  a),  e  per  le materie specificamente indicate in
          tale accordo,  per  ciascuna  amministrazione  interessata,
          possono   essere  conclusi  accordi  decentrati  a  livello
          centrale e periferico, che, senza  comportare  alcun  onere
          aggiuntivo,  individuano esclusivamente criteri applicativi
          diretti a favorire la piena efficienza dei  servizi  ed  il
          sereno  ed  efficace  svolgimento degli stessi. Gli accordi
          decentrati sono stipulati, per ciascuna Forza di polizia ad
          ordinamento civile, tra una delegazione di  parte  pubblica
          presieduta  dai titolari degli uffici centrali e periferici
          individuati  da  ciascuna  amministrazione  entro   novanta
          giorni  dall'entrata  in  vigore  del  predetto decreto del
          Presidente  della  Reppubblica  che   recepisce   l'accordo
          nazionale   ed   una  delegazione  sindacale  composta  dai
          rappresentanti delle  corrispettive  strutture  periferiche
          delle  organizzazioni  sindacali  del  personale firmatarie
          dell'accordo nazionale di cui all'art. 2, comma 1,  lettera
          a).  I  principi  generali per la definizione degli accordi
          decentrati, le procedure  di  perfezionamento  in  caso  di
          mancata  intesa  nonche'  le  modalita' di verifica di tali
          accordi,  sono  stabiliti   con   apposito   accordo-quadro
          stipulato  tra il Ministro competente, o un suo delegato, e
          una delegazione sindacale composta  dai  rappresentanti  di
          ciascuna    delle   organizzazioni   sindacali   firmatarie
          dell'accordo nazionale di cui al  citato  art.2,  comma  1,
          lettera  a).  In  caso di mancata definizione degli accordi
          decentrai, nazionali  e  locali,  resta  impregiudicato  il
          potere    di    autonoma    determinazione    di   ciascuna
          amministrazione.".