Art. 19. 
                       Copertura assicurativa 
  1. Le disposizioni di cui all'art. 15 del decreto del Presidente 
   della Repubblica 5 giugno 1990, n.  147,  si  applicano  anche  al
   personale del  Corpo  della  polizia  penitenziaria  e  del  Corpo
   forestale dello Stato. 
 
          Note all'art. 19:
             -  Il  testo  dell'art.  15 del D.P.R. 5 giugno 1990, n.
          147, e' il seguente:
             "Art.    15    (Copertura    assicurativa).     -     1.
          L'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza  e'  tenuta a
          stipulare  apposita  polizza  assicurativa  in  favore  dei
          dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni
          o  per  adempimenti  di  servizio  fuori  dall'ufficio, del
          proprio  mezzo  di  trasporto,   limitatamente   al   tempo
          strettamente  necessario per l'esecuzione delle prestazioni
          di servizio.
             2. La  polizza  di  cui  al  comma  1  e'  rivolta  alla
          copertura  dei  rischi,  non  compresi  nella assicurazione
          obbligatoria  di  terzi,  di  danneggiamento  al  mezzo  di
          trasporto  di proprieta' del dipendente, nonche' di lesioni
          o decesso del dipendente medesimo e delle  persone  di  cui
          sia stato autorizzato il trasporto.
             3.  Le  polizze  di  assicurazione  relative ai mezzi di
          trasporto di  proprieta'  dell'amministrazione  saranno  in
          ogni  caso  integrate con la copertura, nei limiti e con le
          modalita' di cui ai commi 1 e 2 dei  rischi  di  lesione  o
          decesso  del  dipendente addetto alla guida e del personale
          di cui sia stato autorizzato il trasporto.
             4. I massimali delle polizze di cui al presente articolo
          non possono eccedere quelli previsti, per i  corrispondenti
          danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.
             5. Gli importi liquidati dalle societa' assicuratrici in
          base  alle  polizze  stipulate  da  terzi responsabili e di
          quelle previste dal presente articolo sono  detratti  dalle
          somme  eventualmente  spettanti a titolo di equo indennizzo
          per lo stesso evento.".