Art. 2. 
                           Nuovi stipendi 
  1. Gli stipendi stabiliti dall'art. 2 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e dall'art. 22 della legge  7
agosto 1990, n.  232,  comprensivi  del  conglobamento  dell'elemento
distinto della retribuzione di cui all'art. 7  del  decreto-legge  19
settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre  1992,  n.
438, sono incrementati,  a  regime,  delle  seguenti  misure  mensili
lorde: 
Livello III L. 102.000 
  " IV L. 107.000 
  " V L. 113.000 
  " VI L. 123.000 
  " VI-bis L. 131.000 
  " VII L. 139.000 
  " VII-bis L. 150.000 
  " VIII L. 161.000 
  " IX L. 182.000 
  2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 
dicembre 1995. 
  3. Dal 1 gennaio 1995 al 30  novembre  1995  competono  i  seguenti
aumenti stipendiali mensili lordi: 
Livello III L. 78.000 
   " IV " 82.000 
   " V " 86.000 
   " VI " 94.000 
   " VI-bis " 100.000 
   " VII " 106.000 
   " VIII " 123.000 
   " IX " 140.000 
    4. Dal 1 settembre 1995 al livello VII-bis di cui ai decreti 
legislativi 12 maggio 1995,  n.  197,  n.  200,  e  n.  201,  compete
l'aumento mensile lordo di L. 114.000. 
  5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino  alla  data
del conseguimento di quello successivo ed assorbono il  miglioramento
economico mensile lordo previsto dal decreto-legge 27 marzo 1995,  n.
89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n.186. 
  6. I valori stipendiali tabellari annui lordi a  regime,  derivanti
dall'applicazione dei precedenti commi, sono: 
Livello III L. 9.445.000 
   " IV L. 10.555.000 
   " V L. 11.677.000 
   " VI L. 13.047.000 
   " VI-bis L. 14.143.000 
   " VII L. 15.239.000 
   " VII-bis L. 16.471.000 
   " VIII L. 17.703.000 
   " IX L. 20.495.000 
 
          Note all'art. 2:
             -  Il  D.P.R.  5 giugno 1990, n. 147, reca: "Regolamento
          per il recepimento delle norme risultanti dalla  disciplina
          prevista  dall'accordo  del 22 dicembre 1989 concernente il
          personale della Polizia di Stato; si trascrive il testo del
          relativo art. 2:
             "Art. 2 (Nuovi stipendi).  -  1.  I  valori  stipendiali
          annui  lordi  di  cui all'art. 2 del decreto del Presidente
          della Repubblica 10 aprile 1987, n.  150,  comprensivi  del
          conglobamento  di L. 1.081.000 di cui all'art. 2, comma 12,
          del decreto-legge 21 settembre 1987,  n.  387,  convertito,
          con  modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, a
          regime sono:
    Livello IV                  L.  9.031.000
    Livello V                   "  10.081.000
    Livello VI                  "  11.331.000
    Livello VI-bis              "  12.331.000
    Livello VII                 "  13.331.000
    Livello VIII                "  15.531.000
    Livello VIII-bis            "  17.084.000
             2-6 (Omissis)".
             - La legge  7  agosto  1990,  n.  232,  reca  "Copertura
          finanziaria   per   le  spese  derivanti  dall'applicazione
          dell'accordo  per  il  triennio  1988/1z990   relativo   al
          personale  della  Polizia di Stato ed estensione agli altri
          Corpi di polizia". Si trascrive il testo del relativo  art.
          22:
             "Art. 22 (Attribuzione del IX livello retributivo). - 1.
          A  decorrere  dal  1  luglio 1988 ai vice questori aggiunti
          della Polizia di Stato e qualifiche e gradi  equiparati  e'
          attribuito, in sostituzione del trattamento stipendiale del
          livello  VIII-  bis,  di  cui  all'art.  43, comma settimo,
          lettera  g),  della  legge  1  aprile  1981,  n.  121,   il
          trattamento  stipendiale  del  IX livello retributivo nelle
          misure annue lorde sottoindicate:
               a)  dal  1  luglio  1988  al  30  settembre  1989   L.
          13.973.000;
               b) dal 1 ottobre 1989 al 30 giugno 1990 L. 16.170.000;
               c) dal 1 luglio 1990 L. 18.071.000.
             2.   All'art.   2   del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, le previsioni relative al
          livello VIII-bis e ai  corrispondenti  valori  stipendiali
          sono soppresse. All'art. 3 del predetto decreto l'ordinale:
          'VIII-bis' e' sostituito dal seguente 'IX'".
             - Il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge 14 novembre 1992, n. 438,
          reca "Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e
          di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali".
             Si trascrive il testo del comma 1 del relativo art. 7:
             "Art. 7 (Misure in materia di pubblico  impiego).  -  1.
          Resta  ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina
          emanata sulla base degli accordi di comparto  di  cui  alla
          legge  29  marzo  1983, n. 93, e successive modificazioni e
          integrazioni. I nuovi accordi avranno effetto dal 1 gennaio
          1994.   Per  l'anno  1993  al  personale  destinatario  dei
          predetti accordi e' corrisposta una somma forfettaria di L.
          20.000  mensili  per  tredici  mensilita'.   Al   personale
          disciplinato  dalle  leggi  1 aprile 1981, n. 121, 8 agosto
          1990, n.  231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio  1988,  n.
          186,  4  giugno  1985, n. 281, 15 dicembre 1990, n. 395, 10
          ottobre 1990, n. 287, ed al personale  comunque  dipendente
          da  enti  pubblici  non  economici,  nonche' a quello degli
          enti, delle aziende o societa' produttrici  di  servizi  di
          pubblica  utilita',  si applicano le disposizioni di cui al
          presente comma,  fatta  salva  la  diversa  decorrenza  del
          periodo contrattuale".
             -  Il  decreto  legislativo 12 maggio 1995, n. 197, reca
          "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,  n.  216,
          in  materia  di  riordino  delle carriere del personale non
          direttivo della Polizia di Stato.
             - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  200,  reca:
          "Attuazione  dell'art.  3 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
          in materia di riordino delle  carriere  del  personale  non
          direttivo del Corpo di polizia penitenziaria".
             -  Il  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, reca:
          "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,  n.  216,
          in  materia  di  riordino  delle carriere del personale non
          direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato".
             - Si trascrivono i testi degli articoli 1,  2  e  3  del
          D.L. 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio
          1995, n.186 gia' citato nelle note in premessa:
             "Art.  1.  - L'indennita' di vacanza contrattuale di cui
          al provvedimento del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          del  28  aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
          serie generale - n. 143 del 21 giugno 1994, e'  corrisposta
          fino al 31 dicembre 1994".
             "Art.   2.  -  1.  Per  l'anno  1994  e'  attribuito  un
          miglioramento economico mensile lordo, determinato con  gli
          stessi   criteri,  modalita'  e  decorrenze  stabiliti  per
          l'attribuzione dell'indennita' di vacanza  contrattuale  di
          cui  all'art.  1,  alle  seguenti  categorie  di  personale
          comprese tra quelle indicate  nell'art.  2,  comma  4,  del
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni ed integrazioni:
               a) personale dei Corpi di polizia  civili  e  militari
          fino  alla  qualifica  di vice questore aggiunto compresa e
          gradi  o  qualifiche  corrispondenti,  con  esclusione  del
          personale ausiliario di leva;
               b) personale militare delle Forze armate fino al grado
          di   tenente   colonnello   compreso,  con  esclusione  del
          personale in servizio militare obbligatorio di  leva  e  di
          quello retribuito con paghe giornaliere;
               c)  personale  della  carriera  prefettizia  fino alla
          qualifica di vice prefetto ispettore aggiunto compresa".
             "Art.  3.  - 1. I miglioramenti economici previsti dagli
          articoli 1 e 2 continuano ad essere corrisposti anche  dopo
          il  31  dicembre 1994, a carico della spesa di cui all'art.
          2, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 538, fino
          al  loro   riassorbimento   con   quelli   contrattuali   o
          equivalenti spettanti per l'anno 1995".