Art. 2. Nuovi stipendi 1. Gli stipendi stabiliti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e dall'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 232, comprensivi del conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde: Livello III L. 102.000 " IV L. 107.000 " V L. 113.000 " VI L. 123.000 " VI-bis L. 131.000 " VII L. 139.000 " VII-bis L. 150.000 " VIII L. 161.000 " IX L. 182.000 2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 dicembre 1995. 3. Dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi: Livello III L. 78.000 " IV " 82.000 " V " 86.000 " VI " 94.000 " VI-bis " 100.000 " VII " 106.000 " VIII " 123.000 " IX " 140.000 4. Dal 1 settembre 1995 al livello VII-bis di cui ai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 197, n. 200, e n. 201, compete l'aumento mensile lordo di L. 114.000. 5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo ed assorbono il miglioramento economico mensile lordo previsto dal decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n.186. 6. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono: Livello III L. 9.445.000 " IV L. 10.555.000 " V L. 11.677.000 " VI L. 13.047.000 " VI-bis L. 14.143.000 " VII L. 15.239.000 " VII-bis L. 16.471.000 " VIII L. 17.703.000 " IX L. 20.495.000
Note all'art. 2: - Il D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147, reca: "Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 22 dicembre 1989 concernente il personale della Polizia di Stato; si trascrive il testo del relativo art. 2: "Art. 2 (Nuovi stipendi). - 1. I valori stipendiali annui lordi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000 di cui all'art. 2, comma 12, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, a regime sono: Livello IV L. 9.031.000 Livello V " 10.081.000 Livello VI " 11.331.000 Livello VI-bis " 12.331.000 Livello VII " 13.331.000 Livello VIII " 15.531.000 Livello VIII-bis " 17.084.000 2-6 (Omissis)". - La legge 7 agosto 1990, n. 232, reca "Copertura finanziaria per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988/1z990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia". Si trascrive il testo del relativo art. 22: "Art. 22 (Attribuzione del IX livello retributivo). - 1. A decorrere dal 1 luglio 1988 ai vice questori aggiunti della Polizia di Stato e qualifiche e gradi equiparati e' attribuito, in sostituzione del trattamento stipendiale del livello VIII- bis, di cui all'art. 43, comma settimo, lettera g), della legge 1 aprile 1981, n. 121, il trattamento stipendiale del IX livello retributivo nelle misure annue lorde sottoindicate: a) dal 1 luglio 1988 al 30 settembre 1989 L. 13.973.000; b) dal 1 ottobre 1989 al 30 giugno 1990 L. 16.170.000; c) dal 1 luglio 1990 L. 18.071.000. 2. All'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, le previsioni relative al livello VIII-bis e ai corrispondenti valori stipendiali sono soppresse. All'art. 3 del predetto decreto l'ordinale: 'VIII-bis' e' sostituito dal seguente 'IX'". - Il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, reca "Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali". Si trascrive il testo del comma 1 del relativo art. 7: "Art. 7 (Misure in materia di pubblico impiego). - 1. Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni. I nuovi accordi avranno effetto dal 1 gennaio 1994. Per l'anno 1993 al personale destinatario dei predetti accordi e' corrisposta una somma forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilita'. Al personale disciplinato dalle leggi 1 aprile 1981, n. 121, 8 agosto 1990, n. 231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio 1988, n. 186, 4 giugno 1985, n. 281, 15 dicembre 1990, n. 395, 10 ottobre 1990, n. 287, ed al personale comunque dipendente da enti pubblici non economici, nonche' a quello degli enti, delle aziende o societa' produttrici di servizi di pubblica utilita', si applicano le disposizioni di cui al presente comma, fatta salva la diversa decorrenza del periodo contrattuale". - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, reca "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato. - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, reca: "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria". - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, reca: "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato". - Si trascrivono i testi degli articoli 1, 2 e 3 del D.L. 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n.186 gia' citato nelle note in premessa: "Art. 1. - L'indennita' di vacanza contrattuale di cui al provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 143 del 21 giugno 1994, e' corrisposta fino al 31 dicembre 1994". "Art. 2. - 1. Per l'anno 1994 e' attribuito un miglioramento economico mensile lordo, determinato con gli stessi criteri, modalita' e decorrenze stabiliti per l'attribuzione dell'indennita' di vacanza contrattuale di cui all'art. 1, alle seguenti categorie di personale comprese tra quelle indicate nell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni: a) personale dei Corpi di polizia civili e militari fino alla qualifica di vice questore aggiunto compresa e gradi o qualifiche corrispondenti, con esclusione del personale ausiliario di leva; b) personale militare delle Forze armate fino al grado di tenente colonnello compreso, con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva e di quello retribuito con paghe giornaliere; c) personale della carriera prefettizia fino alla qualifica di vice prefetto ispettore aggiunto compresa". "Art. 3. - 1. I miglioramenti economici previsti dagli articoli 1 e 2 continuano ad essere corrisposti anche dopo il 31 dicembre 1994, a carico della spesa di cui all'art. 2, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 538, fino al loro riassorbimento con quelli contrattuali o equivalenti spettanti per l'anno 1995".