Art. 20. 
                          Pari opportunita' 
  1. Al fine di consentire una reale parita' uomini-donne, vengono 
   istituiti, presso ciascuna delle Amministrazioni  interessate  dal
   presente decreto, con la presenza delle  organizzazioni  sindacali
   maggiormente  rappresentative  sul  piano   nazionale   firmatarie
   dell'Accordo sindacale recepito con il medesimo decreto,  appositi
   comitati per le pari opportunita' che propongono misure  adatte  a
   creare effettive condizioni di pari  opportunita'  e  relazionano,
   almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive  in  cui  si
   trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle  mansioni,
   alla partecipazione ai corsi di formazione  ed  aggiornamento,  ai
   nuovi ingressi, al rispetto dell'applicazione della normativa  per
   la prevenzione degli infortuni  e  delle  malattie  professionali,
   alla  promozione  di  misure  idonee  a  tutelarne  la  salute  in
   relazione alle peculiarita' psicofisiche ed alla prevedibilita' di
   rischi specifici per le  donne  con  particolare  attenzione  alle
   situazioni di lavoro  che  possono  rappresentare  rischi  per  la
   salute riproduttiva. 
  2. I comitati, presieduti da un rappresentante 
   dell'Amministrazione,  sono   composti,   in   pari   numero,   da
   rappresentanti   delle   organizzazioni   sindacali   maggiormente
   rappresentative  sul  piano  nazionale   firmatarie   dell'Accordo
   sindacale recepito con il presente  decreto  e  da  funzionari  in
   rappresentanza dell'Amministrazione. 
  3. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 della legge 
   7 agosto 1990, n. 232, come sostituito dall'art. 3, comma  4,  del
   decreto-legge 6 maggio 1994, n.  27l,  convertito  dalla  legge  6
   luglio 1994, n. 433, si applica anche alle  dipendenti  del  Corpo
   Forestale dello Stato. 
 
          Note all'art. 20:
             - Il testo del primo periodo del comma  1  dell'art.  13
          della   legge  7  agosto  1990,  n.  232,  come  sostituito
          dall'art. 3, comma 4, del D.L.   6  maggio  1994,  n.  272,
          convertito  dalla  legge  6  luglio  1994,  n.  433,  e' il
          seguente:
             "E' vietato adibire al lavoro operativo le  appartenenti
          alla  Polizia di Stato durante la gestazione fermo restando
          quanto previsto dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204".