Art. 20. Pari opportunita' 1. Al fine di consentire una reale parita' uomini-donne, vengono istituiti, presso ciascuna delle Amministrazioni interessate dal presente decreto, con la presenza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'Accordo sindacale recepito con il medesimo decreto, appositi comitati per le pari opportunita' che propongono misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunita' e relazionano, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento, ai nuovi ingressi, al rispetto dell'applicazione della normativa per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in relazione alle peculiarita' psicofisiche ed alla prevedibilita' di rischi specifici per le donne con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva. 2. I comitati, presieduti da un rappresentante dell'Amministrazione, sono composti, in pari numero, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'Accordo sindacale recepito con il presente decreto e da funzionari in rappresentanza dell'Amministrazione. 3. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 232, come sostituito dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 27l, convertito dalla legge 6 luglio 1994, n. 433, si applica anche alle dipendenti del Corpo Forestale dello Stato.
Note all'art. 20: - Il testo del primo periodo del comma 1 dell'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, come sostituito dall'art. 3, comma 4, del D.L. 6 maggio 1994, n. 272, convertito dalla legge 6 luglio 1994, n. 433, e' il seguente: "E' vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di Stato durante la gestazione fermo restando quanto previsto dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204".