Art. 21. 
                         Diritto allo studio 
  1. Nei confronti del personale del Corpo della polizia 
   penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato si applica  l'art.
   78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n.
   782. 
 
          Note all'art. 21:
             -  Il  testo dell'art. 78 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n.
          782   (Approvazione    del    regolamento    di    servizio
          dell'Amministrazione   della   pubblica  sicurezza)  e'  il
          seguente:
             "Art. 78  (Diritto  allo  studio).  -  L'Amministrazione
          della  pubblica  sicurezza  favorisce  la  aspirazione  del
          personale che intende conseguire un  titolo  di  studio  di
          scuola  media  superiore  o  universitario  o partecipare a
          corsi di specializzazione  post  universitari  o  ad  altri
          corsi  istituiti  presso  le  scuole pubbliche o parificate
          nella stessa sede di servizio.
             A  tal  fine,  oltre  ai  normali  periodi  di   congedo
          straordinario  per  esami,  e'  concesso un periodo annuale
          complessivo di 150 ore da dedicare alla frequenza dei corsi
          stessi.
             Tale  periodo  viene  detratto  dall'orario  normale  di
          servizio,  secondo le esigenze prospettate dall'interessato
          almeno due giorni prima  al  proprio  capo  ufficio,  e  la
          richiesta  deve essere accolta ove non ostino impellenti ed
          inderogabili esigenze di servizio.
             L'interessato  dovra'  dimostrare,   attraverso   idonea
          documentazione,  di avere frequentato il corso di studi per
          il quale ha richiesto il beneficio, che e' suscettibile  di
          revoca  in caso di abuso, con decurtazione del periodo gia'
          fruito dal congedo ordinario dell'anno in corso o dell'anno
          successivo".