Art. 22. 
                Elevazione e aggiornamento culturale 
                     Formazione e aggiornamento 
  1. L'Amministrazione favorisce l'elevazione e l'aggiornamento 
   culturale e professionale del personale. 
  2. La formazione e l'aggiornamento professionale, anche con 
   riferimento alla conoscenza di lingue straniere, sono stabiliti da
   ciascuna Amministrazione secondo proprie necessita' e peculiarita'
   con l'osservanza delle norme previste dai rispettivi ordinamenti. 
  3. I programmi di insegnamento per la formazione e l'aggiornamento 
   professionale sono stabiliti da  ciascuna  Amministrazione  previo
   parere  di  una  commissione  presieduta  da   un   rappresentante
   dell'Amministrazione e composta, in pari numero, da rappresentanti
   delle organizzazioni sindacali  maggiormente  rappresentative  sul
   piano nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito con  il
   presente decreto e da rappresentanti dell'Amministrazione. 
  4. Le giornate da destinare per tutto il personale alla formazione 
   e aggiornamento professionale sono finalizzate a: 
   a) addestramento al tiro ed alle tecniche operative; 
   b) aggiornamento professionale. 
  5. Ogni anno ciascun dipendente sara' impegnato per la durata di 12 
   giornate   lavorative   per   l'addestramento   e    aggiornamento
   professionale, di norma cosi' distribuite: 
   a)  6  giorni  per  l'addestramento  al  tiro  ed  alle   tecniche
   operative; 
   b) 6 giorni per l'aggiornamento professionale.