Art. 22. Elevazione e aggiornamento culturale Formazione e aggiornamento 1. L'Amministrazione favorisce l'elevazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale. 2. La formazione e l'aggiornamento professionale, anche con riferimento alla conoscenza di lingue straniere, sono stabiliti da ciascuna Amministrazione secondo proprie necessita' e peculiarita' con l'osservanza delle norme previste dai rispettivi ordinamenti. 3. I programmi di insegnamento per la formazione e l'aggiornamento professionale sono stabiliti da ciascuna Amministrazione previo parere di una commissione presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione e composta, in pari numero, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto e da rappresentanti dell'Amministrazione. 4. Le giornate da destinare per tutto il personale alla formazione e aggiornamento professionale sono finalizzate a: a) addestramento al tiro ed alle tecniche operative; b) aggiornamento professionale. 5. Ogni anno ciascun dipendente sara' impegnato per la durata di 12 giornate lavorative per l'addestramento e aggiornamento professionale, di norma cosi' distribuite: a) 6 giorni per l'addestramento al tiro ed alle tecniche operative; b) 6 giorni per l'aggiornamento professionale.