Art. 24. 
                           Gruppi sportivi 
  1. Il personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia 
   penitenziaria e del Corpo forestale dello  Stato,  inquadrato  nei
   rispettivi  gruppi  sportivi  "Fiamme  Oro",  "Fiamme  Azzurre"  e
   "Centro sportivo del Corpo forestale dello Stato"  o  riconosciuto
   atleta  di  interesse  nazionale  od  olimpico  dalle  Federazioni
   sportive o dal CONI, potra' essere autorizzato a  non  presenziare
   alle attivita' di servizio ed  a  quelle  previste  dai  corsi  di
   formazione, su specifica  e  motivata  richiesta  da  parte  degli
   organismi  sportivi  sopra  menzionati,  sulla  base  di  apposite
   convenzioni stipulate tra il CONI o le Federazioni Sportive  e  le
   rispettive  Amministrazioni.  Tale  autorizzazione  potra'  essere
   rilasciata anche nei confronti del personale del Corpo di  polizia
   penitenziaria   appartenente   al   Gruppo   sportivo    "Astrea",
   limitatamente al periodo di svolgimento della attivita' calcistica
   organizzata dalla Federazione italiana gioco calcio.