Art. 25. 
                         Relazioni sindacali 
  1. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti 
   modelli: 
   a) contrattazione collettiva nazionale: 
    si svolge a livello nazionale sulle materie, con i tempi e le 
   procedure previste dall'art. 3, comma 1, e dall'art. 7 del decreto
   legislativo 12 maggio 1995, n. 195; 
   b) accordo nazionale quadro: 
    b1) si svolge presso ogni sede centrale di ciascuna 
   Amministrazione  senza  oneri  finanziari  aggiuntivi  rispetto  a
   quanto previsto dal presente decreto,  con  le  procedure  di  cui
   all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 12  maggio  1995,  n.
   195, per la seguente materia: 
     1) principi generali per la definizione degli accordi decentrati 
   di  cui  alla   lettera   c),   unitamente   alle   procedure   di
   perfezionamento in caso di mancata intesa  ed  alle  modalita'  di
   verifica di  tali  accordi,  nonche'  per  le  determinazioni  dei
   periodi di validita'; 
    b2) nell'ambito dell'accordo nazionale quadro sono definite, 
   ferme restando le competenze gestionali delle Amministrazioni,  le
   seguenti materie: 
     1) individuazione delle tipologie per l'articolazione dei turni 
   di servizio. 
     2) criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento 
   professionale; 
     3) criteri generali per la programmazione di turni di lavoro 
   straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di
   fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze  di
   servizio; 
     4) criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo; 
     5) criteri generali per la programmazione di turni di 
   reperibilita'; 
     6) indirizzi generali per le attivita' gestionali degli enti di 
   assistenza del personale; 
   c) contrattazione decentrata: 
    si svolge presso ogni sede centrale e ufficio o istituto o 
   reparto periferico di livello dirigenziale individuati da ciascuna
   Amministrazione, senza  oneri  finanziari  aggiuntivi  rispetto  a
   quanto previsto dal presente decreto, con  le  procedure  previste
   dall'art. 3, comma 7, del  decreto  legislativo  12  maggio  1995,
   n.195, e per le seguenti materie: 
     1) criteri applicativi relativi alla formazione ed 
   all'aggiornamento professionale, con riferimento ai tempi ed  alle
   modalita'; 
     2) criteri per la verifica della qualita' e della salubrita' dei 
   servizi di mensa e degli spacci; 
     3) criteri per la verifica delle attivita' di protezione sociale 
   e di benessere del personale; 
     4) misure dirette a favorire pari opportunita' nel lavoro e 
   nello sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni  positive
   di cui alla legge 10 aprile 1991, n. l25; 
   d) informazione preventiva: 
    d1) e' fornita da ciascuna Amministrazione, inviando con congruo 
   anticipo  alle  rispettive  organizzazioni  sindacali   firmatarie
   dell'accordo  sindacale  recepito  con  il  presente  decreto   la
   documentazione necessaria, relativamente ai  criteri  generali  ed
   alle conseguenti iniziative concernenti: 
     1) l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio 
   giornaliero e settimanale e dei turni di servizio; 
     2) la mobilita' esterna del personale a domanda; 
     3) la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a 
   consentire ai  responsabili  degli  uffici  di  fronteggiare,  per
   periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio; 
     4) l'applicazione del riposo compensativo; 
     5) la programmazione di turni di reperibilita'; 
    d2) per le materie di cui ai punti 1), 3), 4) e 5) l'informazione 
   e' fornita a livello centrale e periferico; per la materia di  cui
   al punto 2) l'informazione e' fornita a livello centrale; 
   e) esame: 
    e1) si attua, a livello centrale e periferico, secondo le 
   previsioni di cui al punto d2), relativamente alle materie oggetto
   di informazione  preventiva.  A  tal  fine,  nell'ambito  di  ogni
   Amministrazione,  ciascuna  organizzazione  sindacale   firmataria
   dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto,  ricevuta
   l'informazione, puo' chiedere, in forma scritta, un  incontro  per
   l'esame delle suddette  materie.  Detto  incontro  -  a  cui  sono
   invitate anche le altre organizzazioni sindacali non richiedenti -
   ha inizio entro le 48 ore dalla data di ricezione della  richiesta
   e si conclude nel  termine  tassativo  di  quindici  giorni  dalla
   ricezione dell'informazione, ovvero entro un  termine  piu'  breve
   per motivi di urgenza; decorsi  tali  termini  le  Amministrazioni
   assumono le proprie autonome determinazioni definitive. Dell'esito
   dell'esame e' redatto verbale dal  quale  risultano  le  posizioni
   delle parti; 
    e2) durante il periodo in cui si svolge l'esame, le 
   Amministrazioni  non  adottano  provvedimenti  unilaterali   nelle
   materie  in  argomento  e  le  organizzazioni  sindacali  che   vi
   partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali; 
   f) consultazione: 
    f1) si svolge relativamente ai criteri generali concernenti: 
     1) la definizione delle piante organiche; 
     2) la gestione del rapporto di impiego relativamente agli atti 
   normativi ed amministrativi di carattere generale  concernenti  lo
   stato giuridico, previdenziale ed assistenziale,  ivi  compresi  i
   criteri di massima da seguirsi negli scrutini per le promozioni; 
     3) l'introduzione di nuove tecnologie e le conseguenti misure di 
   massima riguardanti i processi generali  di  organizzazione  degli
   uffici   centrali   e   periferici   aventi    effetti    generali
   sull'organizzazione del lavoro; 
    f2) per le materie suddette, prima di assumere le relative 
   determinazioni, le Amministrazioni della Polizia di  Stato  e  del
   Corpo  forestale  dello  Stato,  previa   adeguata   informazione,
   acquisiscono  senza  particolari  formalita'   il   parere   delle
   rispettive  organizzazioni   sindacali   firmatarie   dell'accordo
   sindacale recepito con il presente decreto; 
     f3) la consultazione si attua a livello centrale per le materie 
   di cui ai punti 1) e 2); per la materia di  cui  al  punto  3)  la
   consultazione si svolge a livello centrale nonche',  nel  caso  di
   progetti di specifico rilievo locale, anche a livello periferico; 
   g) informazione successiva: 
    g1) si attua relativamente ai criteri generali concernenti: 
     1) le misure di massima riguardanti l'organizzazione degli 
   uffici e l'organizzazione del lavoro; 
     2) la qualita' del servizio ed i rapporti con l'utenza, nonche' 
   le altre misure di massima volte  a  migliorare  l'efficienza  dei
   servizi; 
     3) l'attuazione di programmi di formazione del personale; 
     4) le misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di 
   lavoro; 
    g2) per le materie suddette, le Amministrazioni della Polizia di 
   Stato e del Corpo forestale dello  Stato  forniscono  le  adeguate
   informazioni alle rispettive organizzazioni  sindacali  firmatarie
   dell'accordo sindacale recepito con il  presente  decreto  in  una
   apposita conferenza di rappresentanti di dette Amministrazioni  ed
   organizzazioni sindacali, non avente alcuna natura  negoziale,  da
   riunirsi con cadenza semestrale; 
    g3) l'informazione successiva si attua a livello centrale e 
   periferico. 
  2. Per il Corpo di polizia penitenziaria, l'Amministrazione, per 
   tutte le materie indicate  al  comma  1,  lettere  d),  f)  e  g),
   procede, prima di assumere le relative  determinazioni,  all'esame
   previsto nel comma 1, lettera e), nel rispetto dei termini massimi
   ivi stabiliti, dopo aver  fornito  alle  organizzazioni  sindacali
   firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto
   operanti presso il Corpo di polizia penitenziaria le  informazioni
   necessarie. 
  3. La corretta applicazione del presente decreto e' assicurata 
   anche mediante l'attivazione delle procedure di raffreddamento dei
   conflitti previste dall'art. 8 del decreto legislativo  12  maggio
   1995, n. 195. 
  4. Le Amministrazioni provvederanno ad individuare, entro novanta 
   giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto,  gli  uffici,
   centrali e periferici, sedi di contrattazione decentrata. 
  5. Per le materie oggetto di contrattazione decentrata, le 
   Amministrazioni applicano la  normativa  derivante  dagli  accordi
   precedenti  fino  a  quando  non  interverranno  i  nuovi  accordi
   decentrati. 
  6. Nell'ambito di ciascuna Amministrazione, i responsabili degli 
   uffici  centrali  e  periferici   si   incontrano,   con   cadenza
   trimestrale,  con  le  rispettive  strutture   periferiche   delle
   organizzazioni   sindacali   firmatarie   dell'accordo   sindacale
   recepito con il presente decreto, anche su richiesta delle stesse,
   per un confronto - senza alcuna natura negoziale - sulle modalita'
   di attuazione dei criteri concernenti la programmazione  di  turni
   di lavoro straordinario, il riposo  compensativo  ed  i  turni  di
   reperibilita'. A  seguito  di  tale  confronto  le  organizzazioni
   sindacali  maggiormente  rappresentative   sul   piano   nazionale
   firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto
   sottopongono la  questione  all'Amministrazione  centrale  per  un
   apposito esame, qualora nel predetto confronto  si  riscontri  una
   diversa  valutazione  da  parte  delle   medesime   organizzazioni
   sindacali. 
  7. Allo scopo di rendere piu' trasparente e costruttivo il rapporto 
   ed il confronto tra le parti, ciascuna  Amministrazione  trasmette
   alle    rispettive    organizzazioni    sindacali     maggiormente
   rappresentative  sul  piano  nazionale   firmatarie   dell'accordo
   sindacale recepito con il presente decreto gli ordini  del  giorno
   del Consiglio di amministrazione e delle commissioni del personale
   e le relative determinazioni. Resta fermo il diritto  dei  singoli
   dipendenti di richiedere ed  ottenere,  ai  sensi  della  legge  7
   agosto 1990, n. 241,  il  rilascio  della  copia  degli  atti  dei
   procedimenti amministrativi che li riguardano. Di  tale  richiesta
   l'interessato potra'  informare,  ove  lo  ritenga  opportuno,  le
   organizzazioni sindacali. 
 
          Note all'art. 25:
             -   Il  testo  del  comma  1  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e' il seguente:
             "1. Ai fini di cui all'art. 2, comma 1, lettera a),  per
          il   personale   appartenente  alle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento civile, sono oggetto di contrattazione:
              il trattamento economico fondamentale ed accessorio;
              la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
              il congedo ordinario;
              il congedo straordinario;
              l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
              i permessi brevi per esigenze personali;
              le  aspettative  sindacali  ed  i  permessi   sindacali
          retribuiti;
              il    trattamento    economico   di   missione   e   di
          trasferimento;
              i   criteri   di   massima   per   la   formazione    e
          l'aggiornamento professionale;
              i criteri per l'istituzione di organi di verifica della
          qualita'  e salubrita' dei servizi di mensa e degli spacci,
          per lo sviluppo delle attivita' di protezione sociale e  di
          benessere del personale, nonche' per la gestione degli enti
          di assistenza del personale.".
             - Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 12 maggio
          1995, n.  195, e' riportato nelle note alle premesse.
             -   Il  testo  del  comma  7  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e' riportato nelle  note
          all'art. 18.
             -  La  legge  10  aprile  1991,  n.  125,  reca: "Azioni
          positive per la realizzazione della parita' uomo-donna  nel
          lavoro.".
             -  Il  testo  dell'art.  8 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n.
          195, e' il seguente:
             "Art.  8  (Procedure di raffreddamento dei conflitti). -
          1.  Al  fine  di  assicurare  la  sostanziale   omogeneita'
          nell'applicazione delle disposizioni recate dai decreti del
          Presidente   della   Repubblica   di  cui  all'art.  2,  le
          amministrazioni   ed   i   Comandi   generali   interessati
          provvedono a reciproci scambi di informazione.
             2.  Qualora  in  sede di applicazione delle disposizioni
          contenute nei decreti del Presidente  della  Repubblica  di
          cui  all'art.  2,  comma 1, lettera a), insorgano contrasti
          interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale
          interessato,  da  parte  di  una  o   piu'   organizzazioni
          sindacali di categoria firmatarie dell'accordo nazionale di
          cui  al  citato  art.  2,  comma 1, lettera a), puo' essere
          formulata   alla   rispettiva   amministrazione    pubblica
          richiesta   scritta   di  esame  della  questione  generale
          controversa, con la specifica e  puntuale  indicazione  dei
          fatti  e  degli  elementi  di diritto sui quali si basa. Di
          ciascun   contrasto   interpretativo   generale   sollevato
          nell'ambito delle amministrazioni di cui all'art. 2 e' data
          comunicazione  alle  restanti  amministrazioni nonche' alle
          altre  organizzazioni  sindacali  firmatarie   dell'accordo
          nazionale   di   cui  all'art.  1,  comma  2,  lettera  a).
          L'amministrazione interessata, nei trenta giorni successivi
          dalla ricezione della richiesta, convoca l'organizzazione o
          le organizzazioni sindacali richiedenti  per  l'esame,  che
          non   determina   l'interruzione   delle  attivita'  e  dei
          procedimenti  amministrativi  e  che  deve  espletarsi  nel
          termine  di  trenta  giorni  dal  primo incontro, decorsi i
          quali  l'amministrazione   interessata   formula   motivata
          risposta   alla  questione  generale  controversa,  dandone
          contestuale    comunicazione    anche     alle     restanti
          amministrazioni   di   cui   all'art.   2   ed  alle  altre
          organizzazioni  sindacali  firmatarie  del  citato  accordo
          nazionale.
             3.  Qualora  in  sede di applicazione delle disposizioni
          contenute nei decreti del Presidente  della  Repubblica  di
          cui  all'art.  2, comma 1, lettera b), e comma 2, insorgano
          contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il
          rispettivo   personale   interessato,   da   parte    delle
          corrispondenti  sezioni  COCER,  nelle forme previste dalla
          legge  11  luglio  1978,  n.  382,  e  relative  norme   di
          attuazione,  puo'  essere  formulata  ai rispettivi Comandi
          generali e Stato maggiore della difesa richiesta scritta di
          esame  della  questione  generale   controversa,   con   la
          specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi
          di   diritto  sui  quali  si  basa.  Di  ciascun  contrasto
          interpretativo   generale   sollevato   nell'ambito   delle
          amministrazioni  di  cui  all'art.  2 e' data comunicazione
          alle restanti amministrazioni, nonche' alle  altre  sezioni
          COCER. L'amministrazione interessata, unitamente ai Comandi
          generali  o  Stato  maggiore  della difesa interessati, nei
          trenta giorni successivi dalla ricezione  della  richiesta,
          convoca la sezione COCER o le sezioni COCER richiedenti per
          l'esame, che non determina l'interruzione delle attivita' e
          dei  procedimenti  amministrativi e che deve espletarsi nel
          termine  di  trenta  giorni  dal  primo incontro, decorsi i
          quali  l'amministrazione   interessata   formula   motivata
          risposta   alla   questione  generale  controversa  dandone
          contestuale    comunicazione    anche     alle     restanti
          amministrazioni  di  cui  all'art.  2 ed alle altre sezioni
          COCER.
             4. Nel caso in cui continui  a  permanere  il  contrasto
          interpretativo di rilevanza generale, le amministrazioni di
          cui  all'art.  2,  le organizzazioni sindacali indicate nel
          comma 2, nonche' le sezioni COCER di cui al comma 3 per  il
          tramite  dei  rispettivi  Comandi generali e Stato maggiore
          della  difesa,  possono  fare  ricorso   alle   delegazioni
          trattanti  l'accordo  nazionale di cui all'art. 2, comma 1,
          lettera a), ovvero alle delegazioni  che  partecipano  alle
          concentrazioni  di  cui  all'art. 2, comma 1, lettera b), e
          comma 2, formulando, con specifica e  puntuale  indicazione
          dei  fatti  e  degli elementi di diritto, apposita motivata
          richiesta  al  Ministro  per  la  funzione  pubblica,   che
          provvede,  entro  trenta  giorni dalla formale richiesta, a
          convocare  le  citate   delegazioni   trattanti   l'accordo
          nazionale ovvero le delegazioni che partecipano alle citate
          concertazioni  per  l'esame  della questione interpretativa
          controversa di interesse generale, che deve espletarsi  nel
          termine  di  trenta  giorni  dal primo incontro. Sulla base
          dell'orientamento espresso  dalle  citate  delegazioni,  il
          Ministro  per  la  funzione  pubblica  provvede,  ai  sensi
          dell'art. 27, primo comma, n. 2, della legge 29 marzo 1983,
          n. 93, e della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  ad  emanare
          conseguenti  direttive contenenti gli indirizzi applicativi
          per tutte le amministrazioni interessate.".
             - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca "Nuove  norme  in
          materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
          accesso ai documenti amministrativi.".