Art. 26. Forme di partecipazione 1. Oltre ai comitati e commissioni di partecipazione in materia di pari opportunita' e di formazione e aggiornamento professionale di cui agli articoli 20 e 22, presso ciascuna Amministrazione sono costituite apposite commissioni, a livello centrale e periferico, per la verifica e la formulazione di proposte relativamente: a) alla formazione ed aggiornamento professionale; b) alla qualita' e salubrita' dei servizi di mensa e degli spacci; c) alle attivita' di protezione sociale e di benessere del personale; d) alle misure dirette a favorire pari opportunita' nel lavoro e nello sviluppo professionale (solo a livello periferico). 2. Nell'ambito di ogni Amministrazione e' altresi' costituita, a livello centrale, una commissione per la formulazione di pareri in ordine alla qualita' e funzionalita' del vestiario. 3. Le commissioni di partecipazione costituite ai sensi dei commi 1 e 2 - che non hanno natura negoziale - sono presiedute da un rappresentante dell'Amministrazione e sono composte, in pari numero, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto e da rappresentanti dell'Amministrazione. 4. Per la commissione per le ricompense al personale della Polizia di Stato, di cui all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, il Ministro dell'interno con proprio decreto definisce i criteri per la nomina, ogni due anni, di quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, tenuto conto del grado di rappresentativita' delle stesse risultante dalle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale all'Amministrazione. Analoga commissione e' costituita per il personale del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. 5. Ciascuna Amministrazione, una volta l'anno, indice un apposito incontro, a livello centrale, con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto per un confronto, senza alcuna natura negoziale, sulle modalita' di attuazione degli indirizzi generali concernenti le attivita' degli enti di assistenza del personale.
Note all'art. 26: - Il testo dell'art. 74 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, e' il seguente: "Art. 74 (Commissione per le ricompense). - La commissione per le ricompense e' presieduta dal capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza o, per delega, dal vice capo della Polizia, ed e' composta da: il direttore centrale per gli affari generali; il direttore centrale della polizia di prevenzione; il direttore centrale della polizia criminale; il direttore centrale del personale; il direttore centrale per i servizi di ragioneria; i rappresentanti del personale in consiglio di amministrazione. In caso la parita' di voti prevale il voto del presidente. Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario con qualifica non inferiore a commissario capo o equiparata. La commissione viene nominata con provvedimento del capo della Polizia. La commissione e' competente, altresi', ad esprimere il parere sulle proposte di intitolazione delle caserme e degli uffici della Polizia di Stato".