Art. 26. 
                       Forme di partecipazione 
  1. Oltre ai comitati e commissioni di partecipazione in materia di 
   pari opportunita' e di formazione e aggiornamento professionale di
   cui agli articoli 20 e 22, presso  ciascuna  Amministrazione  sono
   costituite apposite commissioni, a livello centrale e  periferico,
   per la verifica e la formulazione di proposte relativamente: 
   a) alla formazione ed aggiornamento professionale; 
   b) alla qualita' e salubrita' dei servizi di mensa e degli spacci;
   c) alle  attivita'  di  protezione  sociale  e  di  benessere  del
   personale; 
   d) alle misure dirette a favorire pari opportunita' nel  lavoro  e
   nello sviluppo professionale (solo a livello periferico). 
  2. Nell'ambito di ogni Amministrazione e' altresi' costituita, a 
   livello centrale, una commissione per la formulazione di pareri in
   ordine alla qualita' e funzionalita' del vestiario. 
  3. Le commissioni di partecipazione costituite ai sensi dei commi 1 
   e 2 - che non hanno natura  negoziale  -  sono  presiedute  da  un
   rappresentante  dell'Amministrazione  e  sono  composte,  in  pari
   numero,   da   rappresentanti   delle   organizzazioni   sindacali
   maggiormente  rappresentative  sul  piano   nazionale   firmatarie
   dell'accordo sindacale recepito  con  il  presente  decreto  e  da
   rappresentanti dell'Amministrazione. 
  4. Per la commissione per le ricompense al personale della Polizia 
   di Stato, di cui all'art. 74  del  decreto  del  Presidente  della
   Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, il Ministro  dell'interno  con
   proprio decreto definisce i criteri per la nomina, ogni due  anni,
   di   quattro   rappresentanti   delle   organizzazioni   sindacali
   maggiormente rappresentative sul piano nazionale, tenuto conto del
   grado di rappresentativita' delle stesse risultante dalle  deleghe
   complessivamente  espresse  per  la  riscossione  del   contributo
   sindacale conferite  dal  personale  all'Amministrazione.  Analoga
   commissione e' costituita per il personale del Corpo della polizia
   penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. 
  5. Ciascuna Amministrazione, una volta l'anno, indice un apposito 
   incontro, a livello  centrale,  con  le  organizzazioni  sindacali
   firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto
   per un confronto, senza alcuna natura negoziale,  sulle  modalita'
   di attuazione degli indirizzi generali  concernenti  le  attivita'
   degli enti di assistenza del personale. 
 
          Note all'art. 26:
             - Il testo dell'art. 74 del D.P.R. 28 ottobre  1985,  n.
          782, e' il seguente:
             "Art.   74   (Commissione   per  le  ricompense).  -  La
          commissione per le ricompense e' presieduta dal capo  della
          Polizia  -  Direttore  generale della pubblica sicurezza o,
          per delega, dal vice capo della Polizia, ed e' composta da:
              il direttore centrale per gli affari generali;
              il direttore centrale della polizia di prevenzione;
              il direttore centrale della polizia criminale;
              il direttore centrale del personale;
              il direttore centrale per i servizi di ragioneria;
              i   rappresentanti   del   personale  in  consiglio  di
          amministrazione.
             In  caso  la  parita'  di  voti  prevale  il  voto   del
          presidente.
             Le   funzioni   di  segretario  della  commissione  sono
          espletate da un funzionario con qualifica non  inferiore  a
          commissario capo o equiparata.
             La commissione viene nominata con provvedimento del capo
          della Polizia.
             La  commissione e' competente, altresi', ad esprimere il
          parere sulle proposte  di  intitolazione  delle  caserme  e
          degli uffici della Polizia di Stato".