Art. 27. 
                         Distacchi sindacali 
  1. A decorerre dal 1 gennaio 1996 il limite massimo dei distacchi 
   sindacali autorizzabili a favore del personale di  ciascuna  Forza
   di polizia ad ordinamento civile  e'  determinato  rispettivamente
   nei contingenti complessivi di n. 58 distacchi per la  Polizia  di
   Stato, di n. 30 distacchi per il Corpo di polizia penitenziaria  e
   di n. 9 distacchi per il Corpo Forestale dello Stato. 
  2. Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei 
   distacchi sindacali di  cui  al  comma  1  tra  le  organizzazioni
   sindacali del personale  maggiormente  rappresentative  sul  piano
   nazionale firmatarie dell'accordo nazionale  di  cui  all'art.  2,
   comma 1, lettera A), del decreto legislativo 12  maggio  1995,  n.
   195, provvede, nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato,
   del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale  dello
   Stato,  il  Ministro  per  la  funzione   pubblica,   sentite   le
   organizzazioni sindacali interessate, entro il primo trimestre del
   1996, con riferimento agli anni 1996  e  1997,  e  successivamente
   entro il primo trimestre di ciascun quadriennio.  La  ripartizione
   e' effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente
   espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal
   personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per  ciascuna
   delle citate organizzazioni sindacali alla data  del  31  dicembre
   dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. 
  3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle 
   organizzazioni   sindacali   nazionali    aventi    titolo    alle
   Amministrazioni di  appartenenza  del  personale  interessato,  le
   quali curano gli adempimenti istruttori - acquisendo per  ciascuna
   richiesta nominativa il preventivo assenso  della  Presidenza  del
   Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed
   emanano il decreto di  distacco  sindacale  entro  il  termine  di
   trenta giorni dalla  richiesta.  L'assenso  della  Presidenza  del
   Consiglio dei Ministri - Dipartimento della  funzione  pubblica  -
   finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti  di  cui
   al  comma  4  ed  alla  verifica  del  rispetto  dello   specifico
   contingente e relativo riparto di cui al precedente comma 2  -  e'
   considerato  acquisito  qualora  il  Dipartimento  della  funzione
   pubblica non provveda entro venti giorni dalla data  di  ricezione
   della  richiesta.  Entro  il  31  gennaio  di  ciascun  anno,   le
   organizzazioni  sindacali  comunicano  la  conferma   di   ciascun
   distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta  di  revoca
   in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di  revoca  e'
   comunicata alle  Amministrazioni  di  appartenenza  del  personale
   interessato ed  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
   Dipartimento   della   funzione   pubblica,   che    adottano    i
   conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca. 
  4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito di 
   ciascun contingente indicato nei commi 1 e 2, soltanto  in  favore
   rispettivamente dei dipendenti della Polizia di Stato,  del  Corpo
   di polizia penitenziaria e del Corpo forestale  dello  Stato,  che
   ricoprono cariche di dirigenti sindacali in  seno  agli  organismi
   direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2. 
  5. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli 
   effetti  equiparati  al  servizio  prestato  nell'Amministrazione,
   salvo che ai fini del  compimento  del  periodo  di  prova  e  del
   diritto al congedo ordinario. I predetti periodi  sono  retribuiti
   con esclusione dei compensi  e  delle  indennita'  per  il  lavoro
   straordinario e  di  quelli  collegati  all'effettivo  svolgimento
   delle prestazioni. 
  6. A partire dal 1 gennaio 1996 cessano di avere efficacia gli 
   articoli 88, commi 1, 2 e 3, e 89 della legge 1  aprile  1981,  n.
   121 e l'art. 17 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
   giugno 1990, n. 147, e tutti i provvedimenti attualmente in vigore
   nell'ambito delle Forze di polizia ad ordinamento  civile  per  la
   ripartizione delle aspettative sindacali ed  i  provvedimenti  che
   consentono con qualsiasi modalita'  l'autorizzazione  di  permessi
   sindacali annuali e cumulati. 
 
          Note all'art. 27:
             -  Il  testo  dell'art.  2 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n.
          195, e' riportato nella nota alla premessa.
             -  La  legge  1  aprile  1981,  n.  121,   reca   "Nuovo
          ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza";
          si trascrivono i relativi articoli 88 e 89:
             "Art.  88  (Aspettativa  per motivi sindacali). - 1. Gli
          appartenenti alla Polizia di Stato, che  ricoprono  cariche
          direttive  in  seno alle proprie organizzazioni sindacali a
          carattere nazionale maggiormente rappresentative,  sono,  a
          domanda da presentare tramite la competente organizzazione,
          collocati in aspettativa per motivi sindacali.
             2.  Il  numero  globale  dei  dipendenti  collocabili in
          aspettativa e' fissato in rapporto di una unita' ogni  2000
          dipendenti in organico.
             3.   Alla   ripartizione  tra  le  varie  organizzazioni
          sindacali,  in  relazione  alla  rappresentativita'   delle
          medesime ed alla ripartizione territoriale, provvede, entro
          il   primo   trimestre   di   ogni  triennio,  il  Ministro
          dell'interno, sentite le organizzazioni interessate.
             4 - 5. (Omissis)".
             "Art.  89  (Trattamento  economico  del   personale   in
          aspettativa per motivi sindacali). - Al personale collocato
          in  aspettativa  ai  sensi  dell'articolo  precedente  sono
          corrisposti, a  carico  della  amministrazione,  tutti  gli
          assegni  spettanti  ai  sensi  delle  vigenti disposizioni,
          nella qualifica e classe di appartenenza, escluse  soltanto
          le  indennita'  che retribuiscono il lavoro straordinario o
          servizi e funzioni di natura  speciale  in  relazione  alle
          prestazioni effettivamente rese.
             Dagli   assegni  predetti  sono  detratti,  in  base  ad
          apposita dichiarazione rilasciata dall'interessato,  quelli
          eventualmente   percepiti  a  carico  delle  organizzazioni
          sindacali a titolo di retribuzione, escluse  le  indennita'
          per rimborso spese.
             I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili
          a  tutti  gli effetti, salvo che ai fini del compimento del
          periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.
             L'aspettativa  ha  termine  con   la   cessazione,   per
          qualsiasi causa, del mandato sindacale.".
             - Il testo dell'art. 17 del citato D.P.R. 5 giugno 1990,
          n. 147, e' il seguente:
             "Art.   17  (Disciplina  del  personale  in  aspettativa
          sindacale). - 1.  L'aspettativa per motivi sindacali di cui
          agli articoli 88 e 89 della legge 1 aprile 1981, n. 121,  e
          successive modificazioni ed integrazioni, ha termine con la
          cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale, che
          deve   essere   tempestivamente   comunicata  al  Ministero
          dell'interno e per conoscenza alla Presidenza del Consiglio
          dei Ministri - Dipartimento della funzione  pubblica,  alla
          quale  deve essere anche inviato il decreto di ripartizione
          delle aspettative di cui al terzo  comma  del  citato  art.
          88.".