Art. 28. Permessi sindacali 1. Per l'espletamento del loro mandato, i dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata, nonche' i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'art. 27, possono fruire di permessi sindacali con le modalita' e nei limiti di quanto previsto dai commi successivi. 2. A decorrere dal 1 gennaio 1996 il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile e' determinato rispettivamente in n. 430.000 ore per la Polizia di Stato, in n. 171.000 ore per il Corpo di polizia penitenziaria ed in n. 36.000 ore per il Corpo forestale dello Stato. In riferimento a quanto indicato nel comma 7, i rispettivi monti ore annui dei permessi sindacali sono rapportati in turni giornalieri di servizio. 3. Alla ripartizione degli specifici monti ore annui complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo nazionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, provvedono, nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, le Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, sentite le rispettive organizzazioni sindacali aventi titolo entro il primo trimestre del 1996, con riferimento all'anno 1996, e successivamente entro il primo trimestre di ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore dei permessi sindacali in ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento civile la quota pari al 10% e' attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la parte restante e' attribuita alle medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. 4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificita' delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in favore del personale di cui al comma 1, possono essere autorizzati ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione. 5. I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'Amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio. E' vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri o orari. 6. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui presente articolo deve essere certificata entro tre giorni al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente in permesso sindacale da parte della organizzazione sindacale che ha richiesto ed utilizzato il permesso. Il predetto dirigente provvedera' ad informare il capo del personale. 7. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione. Tenuto conto della specificita' delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, essi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale nove turni giornalieri di servizio. 8. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono retribuiti, con esclusione delle indennita' e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni. 9. A partire dal 1 gennaio 1996, cessano di avere efficacia gli articoli 90 e 91 della legge 1 aprile 1991, n. 121, e gli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e tutti i provvedimenti attualmente in vigore nell'ambito delle forze di polizia ad ordinamento civile per la ripartizione dei permessi sindacali ed i provvedimenti che consentono con modalita' difformi da quelle indicate nel presente articolo l'autorizzazione di permessi sindacali.
Note all'art. 28: - L'art. 2 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195, e' riportato nelle note alla premessa. - I testi degli articoli 90 e 91 della citata legge 1 aprile 1981, n. 121, sono i seguenti: "Art. 90 (Assenze dall'ufficio autorizzate per motivi sindacali). - Gli appartenenti alla Polizia di Stato di cui all'art. 88, che siano componenti degli organi collegiali statutari delle organizzazioni sindacali e che non siano collocati in aspettativa per motivi sindacali, sono a richiesta della rispettiva organizzazione, autorizzati, salvo che vi ostino eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ad assentarsi dall'ufficio per il tempo necessario per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o per l'espletamento della normale attivita' sindacale. In ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale, l'autorizzazione e' concessa per tre dipendenti e per una durata media non superiore a tre giorni al mese. A tale fine non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a congressi e convegni nazionali ovvero per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione dell'amministrazione. Ove ricorrano particolari esigenze delle organizzazioni, l'amministrazione puo' eccezionalmente autorizzare assenze oltre i limiti predetti". "Art. 91 (Trattamento economico dei rappresentanti che si assentano dal servizio per motivi sindacali). - Al personale di cui all'articolo precedente competono, oltre al trattamento ordinario, i compensi e le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese. I periodi di assenza autorizzata sono cumulabili con il congedo ordinario e straordinario e sono utili a tutti gli altri effetti, giuridici ed economici.". - I testi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147, sono i seguenti: "Art. 18 (Permessi sindacali retribuiti). - 1. I permessi sindacali di cui all'art. 90 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sono attribuiti in misura non inferiore al turno di servizio giornaliero per l'espletamento del mandato sindacale. 2. I permessi complessivamente spettanti a ciascuna organizzazione sindacale, secondo i criteri fissati nell'art. 19, non possono superare mensilmente, per ciascun avente diritto di ciascuna organizzazione sindacale, nove turni di servizio giornaliero. 3. I permessi sindacali sono concessi salve inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio.". "Art. 19 (Monte orario complessivo dei permessi sindacali). - 1. Il monte ore annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui all'art. 18 e' determinato in tre ore per ogni dipendente di ruolo in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente. 2. La ripartizione del monte ore di cui al comma 1 da rapportare in turni giornalieri di servizio, e' effettuata in proporzione al grado di rappresentativita' di ciascuna organizzazione sindacale, accertato in base al numero delle deleghe rilasciate all'amministrazione per la riscossione del contributo sindacale, entro la data del 31 dicembre di ciascun anno, avendo cura di rispettare il diritto alla riservatezza per quanto riguarda i nominativi dei deleganti. Il quindici per cento del monte orario e', in ogni caso, ripartito in parti uguali fra le organizzazioni sindacali di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica 3 agosto 1989, e successive modificazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1989; deve comunque essere garantita ad ognuna delle predette organizzazioni sindacali una giornata lavorativa al mese per provincia a titolo di permesso sindacale. 3. La ripartizione di cui al comma 2 e' effettuata con provvedimento del Ministro dell'interno e comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed alle organizzazioni sindacali destinatarie, entro il 31 marzo di ciascun anno. 4. Sulla base delle indicazioni fornite dalle diverse organizzazioni sindacali, il Ministero dell'interno provvede alla ripartizione tra gli organismi statutari provinciali, regionali e nazionali dei permessi spettanti a ciascuna organizzazione sindacale. 5. Le modalita' per la concessione dei permessi retribuiti sono definite, sentite le organizzazioni sindacali interessate, tenendo conto in particolare delle condizioni organizzative degli uffici. 6. Oltre ai permessi retribuiti di cui all'art. 18, possono essere concessi, salve inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, ulteriori permessi retribuiti esclusivamente per la partecipazione a congressi e convegni nazionali previsti dagli statuti delle organizzazioni sindacali aventi titolo ai permessi di cui al medesimo art. 18 ovvero per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione della amministrazione. Tali permessi non si computano nel contingente complessivo di cui al comma 1. Non si computa altresi' in detto contingente la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali statutari, nazionali centrali e periferici, secondo criteri fissati dal Ministro dell'interno, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.