Art. 28. 
                         Permessi sindacali 
  1. Per l'espletamento del loro mandato, i dipendenti della  Polizia
di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e  del  Corpo  forestale
dello Stato, che ricoprono cariche di  dirigenti  sindacali  in  seno
agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali aventi titolo
alla contrattazione decentrata, nonche' i  dirigenti  sindacali  che,
pur avendone titolo, non sono  collocati  in  distacco  sindacale  ai
sensi dell'art. 27, possono  fruire  di  permessi  sindacali  con  le
modalita' e nei limiti di quanto previsto dai commi successivi. 
  2. A decorrere dal 1 gennaio 1996 il limite massimo del  monte  ore
annuo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili  a  favore  del
personale di ciascuna Forza  di  polizia  ad  ordinamento  civile  e'
determinato rispettivamente in n.  430.000  ore  per  la  Polizia  di
Stato, in n. 171.000 ore per il Corpo di polizia penitenziaria ed  in
n. 36.000 ore per il Corpo forestale dello Stato.  In  riferimento  a
quanto indicato nel  comma  7,  i  rispettivi  monti  ore  annui  dei
permessi sindacali sono rapportati in turni giornalieri di servizio. 
  3. Alla ripartizione degli specifici monti ore annui complessivi di
permessi  sindacali  indicati  nel  comma  2  tra  le  organizzazioni
sindacali  del  personale  maggiormente  rappresentative  sul   piano
nazionale firmatarie dell'accordo nazionale di cui all'art. 2,  comma
1, lettera A), del  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  195,
provvedono, nell'ambito rispettivamente della Polizia di  Stato,  del
Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello  Stato,
le Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, sentite
le rispettive organizzazioni sindacali aventi titolo entro  il  primo
trimestre del 1996, con riferimento all'anno 1996, e  successivamente
entro il primo trimestre di  ciascun  anno.  Nella  ripartizione  del
monte ore dei permessi sindacali in  ciascuna  Forza  di  Polizia  ad
ordinamento civile la quota pari al 10% e' attribuita in parti uguali
a tutte le predette organizzazioni sindacali e la parte  restante  e'
attribuita alle medesime  organizzazioni  sindacali  in  rapporto  al
numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del
contributo  sindacale  conferite  dal   personale   alle   rispettive
Amministrazioni, accertate per ciascuna delle  citate  organizzazioni
sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello  in
cui si effettua la ripartizione. 
  4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto  conto
della specificita' delle funzioni istituzionali e  della  particolare
organizzazione delle Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile,  in
favore del personale di cui al comma 1,  possono  essere  autorizzati
ulteriori  permessi  sindacali  retribuiti,   non   computabili   nel
contingente  complessivo  di  cui  ai   medesimi   commi   2   e   3,
esclusivamente  per  la  partecipazione  a  riunioni   sindacali   su
convocazione dell'Amministrazione. 
  5.  I  dirigenti  sindacali  che  intendono  fruire  dei   permessi
sindacali di cui al  presente  articolo  devono  darne  comunicazione
scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24  ore
prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente  titolo.
L'Amministrazione autorizza  il  permesso  sindacale  salvo  che  non
ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio. E'  vietata  ogni
forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri o orari. 
  6. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui presente
articolo deve  essere  certificata  entro  tre  giorni  al  dirigente
dell'ufficio di appartenenza del dipendente in permesso sindacale  da
parte della organizzazione sindacale che ha richiesto  ed  utilizzato
il permesso. Il predetto dirigente provvedera' ad informare  il  capo
del personale. 
  7. I permessi sindacali di cui al presente articolo  sono  a  tutti
gli effetti equiparati  al  servizio  prestato  nell'Amministrazione.
Tenuto conto della specificita' delle funzioni istituzionali e  della
particolare organizzazione delle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento
civile, essi sono autorizzati in misura corrispondente  al  turno  di
servizio giornaliero e non possono superare mensilmente  per  ciascun
dirigente sindacale nove turni giornalieri di servizio. 
  8.  I  permessi  sindacali  di  cui  al  presente   articolo   sono
retribuiti, con esclusione delle indennita' e  dei  compensi  per  il
lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo  svolgimento
delle prestazioni. 
  9. A partire dal 1 gennaio 1996, cessano  di  avere  efficacia  gli
articoli 90 e 91 della legge 1 aprile 1991, n. 121, e gli articoli 18
e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5  giugno  1990,  n.
147, e tutti i provvedimenti attualmente in vigore nell'ambito  delle
forze di polizia  ad  ordinamento  civile  per  la  ripartizione  dei
permessi sindacali ed i provvedimenti che  consentono  con  modalita'
difformi da quelle indicate nel presente articolo l'autorizzazione di
permessi sindacali. 
 
          Note all'art. 28:
             -  L'art.  2  del  D.Lgs.  12  maggio  1995,  n. 195, e'
          riportato nelle note alla premessa.
             - I testi degli articoli 90 e 91 della  citata  legge  1
          aprile 1981, n. 121, sono i seguenti:
             "Art.  90  (Assenze  dall'ufficio autorizzate per motivi
          sindacali).  - Gli appartenenti alla Polizia  di  Stato  di
          cui   all'art.   88,  che  siano  componenti  degli  organi
          collegiali statutari delle organizzazioni sindacali  e  che
          non  siano  collocati  in aspettativa per motivi sindacali,
          sono   a   richiesta   della   rispettiva   organizzazione,
          autorizzati,   salvo   che   vi   ostino   eccezionali   ed
          inderogabili   esigenze   di   servizio,   ad    assentarsi
          dall'ufficio  per  il tempo necessario per presenziare alle
          riunioni dell'organo collegiale o per l'espletamento  della
          normale  attivita'  sindacale.  In ciascuna provincia e per
          ciascuna  organizzazione  sindacale,  l'autorizzazione   e'
          concessa  per  tre  dipendenti  e  per una durata media non
          superiore a  tre  giorni  al  mese.  A  tale  fine  non  si
          computano  le  assenze dal servizio per la partecipazione a
          congressi e convegni nazionali ovvero per la partecipazione
          a      trattative      sindacali      su       convocazione
          dell'amministrazione.  Ove  ricorrano  particolari esigenze
          delle      organizzazioni,      l'amministrazione      puo'
          eccezionalmente   autorizzare   assenze   oltre   i  limiti
          predetti".
             "Art. 91 (Trattamento economico dei  rappresentanti  che
          si  assentano  dal  servizio  per  motivi  sindacali). - Al
          personale di cui all'articolo precedente  competono,  oltre
          al  trattamento  ordinario,  i compensi e le indennita' per
          servizi e funzioni di carattere speciale in relazione  alle
          prestazioni effettivamente rese.
             I  periodi di assenza autorizzata sono cumulabili con il
          congedo ordinario e straordinario e sono utili a tutti  gli
          altri effetti, giuridici ed economici.".
             -  I  testi  degli  articoli 18 e 19 del D.P.R. 5 giugno
          1990, n. 147, sono i seguenti:
             "Art.  18  (Permessi  sindacali  retribuiti).  -  1.   I
          permessi  sindacali di cui all'art. 90 della legge 1 aprile
          1981, n. 121, sono attribuiti in misura  non  inferiore  al
          turno   di  servizio  giornaliero  per  l'espletamento  del
          mandato sindacale.
             2. I  permessi  complessivamente  spettanti  a  ciascuna
          organizzazione   sindacale,   secondo   i  criteri  fissati
          nell'art. 19, non possono superare mensilmente, per ciascun
          avente diritto di ciascuna organizzazione  sindacale,  nove
          turni di servizio giornaliero.
             3. I permessi sindacali sono concessi salve inderogabili
          ed eccezionali esigenze di servizio.".
             "Art.   19   (Monte   orario  complessivo  dei  permessi
          sindacali). - 1.   Il monte ore  annuo  complessivamente  a
          disposizione   per   i  permessi  di  cui  all'art.  18  e'
          determinato in tre ore per  ogni  dipendente  di  ruolo  in
          servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
             2.  La  ripartizione  del monte ore di cui al comma 1 da
          rapportare in turni giornalieri di servizio, e'  effettuata
          in  proporzione  al grado di rappresentativita' di ciascuna
          organizzazione sindacale, accertato in base al numero delle
          deleghe rilasciate all'amministrazione per  la  riscossione
          del  contributo sindacale, entro la data del 31 dicembre di
          ciascun anno, avendo cura di  rispettare  il  diritto  alla
          riservatezza   per   quanto   riguarda   i  nominativi  dei
          deleganti. Il quindici per cento del monte  orario  e',  in
          ogni  caso, ripartito in parti uguali fra le organizzazioni
          sindacali di cui al decreto del Ministro  per  la  funzione
          pubblica   3   agosto   1989,  e  successive  modificazioni
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  184  dell'8  agosto
          1989;  deve  comunque  essere  garantita  ad  ognuna  delle
          predette organizzazioni sindacali una  giornata  lavorativa
          al mese per provincia a titolo di permesso sindacale.
             3.  La  ripartizione di cui al comma 2 e' effettuata con
          provvedimento del Ministro dell'interno e  comunicata  alla
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione  pubblica   ed   alle   organizzazioni   sindacali
          destinatarie, entro il 31 marzo di ciascun anno.
             4.  Sulla  base  delle indicazioni fornite dalle diverse
          organizzazioni   sindacali,   il   Ministero   dell'interno
          provvede  alla  ripartizione  tra  gli  organismi statutari
          provinciali, regionali e nazionali dei permessi spettanti a
          ciascuna organizzazione sindacale.
             5.  Le  modalita'  per  la  concessione   dei   permessi
          retribuiti   sono   definite,   sentite  le  organizzazioni
          sindacali interessate, tenendo conto in  particolare  delle
          condizioni organizzative degli uffici.
             6.  Oltre  ai  permessi  retribuiti  di cui all'art. 18,
          possono essere concessi, salve inderogabili ed  eccezionali
          esigenze   di   servizio,   ulteriori  permessi  retribuiti
          esclusivamente per la partecipazione a congressi e convegni
          nazionali  previsti  dagli  statuti  delle   organizzazioni
          sindacali aventi titolo ai permessi di cui al medesimo art.
          18  ovvero  per la partecipazione a trattative sindacali su
          convocazione della amministrazione. Tali  permessi  non  si
          computano  nel  contingente  complessivo di cui al comma 1.
          Non  si  computa   altresi'   in   detto   contingente   la
          partecipazione   alle   riunioni  degli  organi  collegiali
          statutari, nazionali centrali e periferici, secondo criteri
          fissati  dal  Ministro  dell'interno,   d'intesa   con   le
          organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.