Art. 29. 
           Aspettative e permessi sindacali non retribuiti 
  1. I dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo della polizia 
   penitenziaria e del Corpo forestale  dello  Stato,  che  ricoprono
   cariche  in  seno   agli   organismi   direttivi   delle   proprie
   organizzazioni sindacali possono fruire di  aspettative  sindacali
   non retribuite. 
  2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono 
   presentate  dalle  organizzazioni  sindacali  aventi  titolo  alle
   Amministrazioni di  appartenenza  del  personale  interessato,  le
   quali curano gli adempimenti istruttori - acquisendo per  ciascuna
   richiesta nominativa il preventivo assenso  della  Presidenza  del
   Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed
   emanano il decreto di  aspettativa  entro  il  termine  di  trenta
   giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza  del  Consiglio
   dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica -  finalizzato
   esclusivamente all'accertamento  dei  requisiti  soggettivi  -  e'
   considerato  acquisito  qualora  il  Dipartimento  della  funzione
   pubblica  non  provveda  entro  venti  giorni  dalla  data   della
   ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le
   organizzazioni  sindacali  comunicano  la  conferma  di   ciascuna
   aspettativa sindacale  in  atto;  possono  avanzare  richiesta  di
   revoca in ogni momento. La conferma  annuale  e  la  richiesta  di
   revoca e' comunicata  alle  Amministrazioni  di  appartenenza  del
   personale  interessato  ed  alla  Presidenza  del  Consiglio   dei
   Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,  che  adottano  i
   conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca. 
  3. I dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo della polizia 
   penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, di cui al comma 1
   dell'art. 28 possono usufruire - con le modalita' di cui ai  commi
   5, 6 e 7  del  medesimo  art.  28  -  di  permessi  sindacali  non
   retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di  natura
   sindacale nonche' alle riunioni degli organi collegiali statutari,
   nazionali, centrali e periferici, delle rispettive  organizzazioni
   sindacali, oltre i rispettivi monti ore annuali di cui ai commi  2
   e 3 del citato art. 28. 
  4. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio 
   1996.