Art. 3. 
                     Effetti dei nuovi stipendi 
  1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione  del
presente decreto hanno  effetto  sulla  tredicesima  mensilita',  sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale  e  privilegiato,  sulle
indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto  dall'art.
82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
o da disposizioni  analoghe,  sull'equo  indennizzo,  sulle  ritenute
previdenziali ed assistenziali e  relativi  contributi,  compresi  la
ritenuta in conto entrata Tesoro, o altre analoghe, ed  i  contributi
di riscatto. 
  2. I benefici economici risultanti dall'applicazione  del  presente
decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi
previsti dal medesimo decreto,  al  personale  comunque  cessato  dal
servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente
decreto. Agli effetti dell'indennita' di  buonuscita  si  considerano
solo  gli  scaglionamenti  maturati  alla  data  di  cessazione   dal
servizio. 
  3. Ai  fini  della  corresponsione  dei  nuovi  stipendi  derivanti
dall'applicazione del presente decreto si applica  l'art.  172  della
legge 11 luglio 1980, n. 312. 
  4. Gli aumenti stipendiali di cui all'art. 2, hanno  effetto  sulla
determinazione  delle  misure  orarie   del   compenso   per   lavoro
straordinario, a decorrere dal primo giorno  del  mese  successivo  a
quello dell'entrata in vigore del presente decreto. 
  5.  La  spesa  globale  per  la  remunerazione  delle   prestazioni
straordinarie, secondo le nuove misure orarie, dovra' essere in  ogni
caso contenuta per l'anno 1995  nei  limiti  degli  importi  iscritti
negli appositi stanziamenti degli stati di previsione  dei  Ministeri
dell'interno  e  di  grazia  e  giustizia  per   il   medesimo   anno
finanziario. 
 
          Note all'art. 3:
             - Il testo dell'art. 82 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3
          (Testo unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto
          degli impiegati civili dello Stato) e' il seguente:
             "Art.   82  (Assegno  alimentare).  -  1.  All'impiegato
          sospeso e' concesso un assegno  alimentare  in  misura  non
          superiore  alla  meta'  dello stipendio, oltre agli assegni
          per carichi di famiglia".
             - Il testo dell'art. 172 della legge 11 luglio 1980,  n.
          312  (Nuovo  assetto  retributivo-funzionale  del personale
          civile e militare dello Stato) e' il seguente:
             "Art. 172 (Disposizioni per  la  sollecita  liquidazione
          del   nuovo   trattamento  economico).  -  Gli  uffici  che
          liquidano gli stipendi sono  autorizzati  a  provvedere  al
          pagamento   dei   nuovi   trattamenti   economici,  in  via
          provvisoria  e  fino  al  perfezionamento dei provvedimenti
          formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla
          base dei dati  in  possesso  o  delle  comunicazioni  degli
          uffici  presso cui presta servizio il personale interessato
          relative agli elementi necessari per la determinazione  del
          trattamento stesso.