Art. 30. 
         Adempimenti delle Amministrazioni - Responsabilita' 
  1. Ai fini dell'accertamento delle deleghe per la riscossione del 
   contributo sindacale di cui al comma 2 dell'art. 27 ed al comma  3
   dell'art.  28,  gli  uffici  periferici,  prima  di  inviare  alla
   rispettiva Amministrazione centrale i dati relativi alle  predette
   deleghe  riferite  a   ciascuna   organizzazione   sindacale,   li
   comunicano alle medesime  organizzazioni  sindacali  con  apposita
   scheda che deve essere restituita sottoscritta dal  rappresentante
   delle stesse organizzazioni sindacali presso i citati uffici.  Ove
   dovessero essere riscontrati errori od omissioni in base  ai  dati
   in proprio possesso,  le  organizzazioni  sindacali  provvedono  a
   documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro  con
   i responsabili degli uffici periferici, nel  corso  del  quale  si
   procede  all'esame  della  documentazione   presentata   ed   alla
   conseguente rettifica della relativa scheda nel caso di  riscontro
   positivo della richiesta. Le Amministrazioni  centrali,  acquisite
   le schede pervenute dai propri uffici periferici,  inviano,  entro
   il 15 giugno di ciascun anno, i  dati  complessivi  relativi  alle
   deleghe   per   la   riscossione    del    contributo    sindacale
   contestualmente alle organizzazioni sindacali alle  quali  i  dati
   stessi si  riferiscono,  ed  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
   Ministri Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli
   e  procedure  informatizzate,  anche  elettroniche  ed  a  lettura
   ottica,  predisposti  dal  medesimo  Dipartimento  della  funzione
   pubblica. 
  2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, le Amministrazioni di 
   appartenenza del personale interessato -  utilizzando  modelli  di
   rilevazione e procedure informatizzate, anche  elettroniche  ed  a
   lettura ottica, predisposti dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
   Ministri - Dipartimento della funzione pubblica -  sono  tenute  a
   comunicare al Dipartimento della  funzione  pubblica  gli  elenchi
   nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato, del personale
   che ha fruito  di  distacchi  e  aspettative  sindacali  nell'anno
   precedente. 
  3. Entro la stessa data del 31 maggio di ciascun anno, le stesse 
   Amministrazioni  -  utilizzando   i   modelli   e   le   procedure
   informatizzate indicate nel comma 2 -  sono  tenute  a  comunicare
   alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  della
   funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per  qualifica
   e sindacato, del personale dipendente che ha fruito  dei  permessi
   sindacali  nell'anno  precedente  con  l'indicazione  per  ciascun
   nominativo del numero complessivo  dei  giorni  e  delle  ore.  Il
   Dipartimento della funzione  pubblica  verifica  il  rispetto  dei
   limiti previsti dal presente accordo. 
  4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
   funzione pubblica puo'  disporre  ispezioni  nei  confronti  delle
   Amministrazioni che non ottemperino tempestivamente agli  obblighi
   indicati nei commi 1,  2  e  3  e  puo'  fissare  un  termine  per
   l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della
   funzione  pubblica  non  fornisce  ulteriori  assensi   preventivi
   richiesti dalle stesse  Amministrazioni  ai  sensi  dell'art.  27,
   comma 3, e dell'art. 29,  comma  2.  Dell'inadempimento  risponde,
   comunque,   il   funzionario   responsabile    del    procedimento
   appositamente nominato dall'Amministrazione  competente  ai  sensi
   della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  5. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 2 e 3, 
   distinti  per  Amministrazioni  di  appartenenza   del   personale
   interessato, per  sindacato,  per  qualifica  e  per  sesso,  sono
   pubblicati  dalla  Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri   -
   Dipartimento della funzione pubblica in  allegato  alla  relazione
   annuale sullo stato della pubblica amministrazione, da  presentare
   al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983,  n.
   93. 
  6. I dirigenti che dispongono o consentono l'utilizzazione di 
   distacchi, aspettative e permessi sindacali  in  violazione  della
   normativa vigente sono responsabili personalmente. 
 7. Le norme del presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1996. 
 
          Note all'art. 30:
             -  La  legge  7 agosto 1990, n. 241 reca "Nuove norme in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi".
             - Il testo dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93
          (Legge quadro sul pubblico impiego) e' il seguente:
             "Art. 16 (Relazione al Parlamento). - Nella relazione al
          Parlamento  di cui all'art. 30 della legge 28 ottobre 1970,
          n.  775,  si  riferisce  anche  circa  l'attuazione   degli
          accordi,  la  produttivita',  le  disfunzioni,  i tempi e i
          costi  dell'azione  amministrativa,  il  confronto  con   i
          rapporti  di  lavoro  nel  settore  privato,  e si avanzano
          eventuali proposte. In ogni caso il Governo riferisce  alle
          competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati
          e del Senato della Repubblica sui contenuti di ogni ipotesi
          di    accordo   sindacale   entro   trenta   giorni   dalla
          formulazione.
             La relazione e' allegata alla relazione  previsionale  e
          programmatica di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978,
          n. 468.
             Nell'anno  antecedente  a  quello  di  entrata in vigore
          della  nuova  normativa,  la   relazione   previsionale   e
          programmatica di cui al comma precedente e' accompagnata da
          una apposita relazione programmatica di settore riguardante
          gli accordi in via di stipulazione".