Art. 31. 
                        Diritto di affissione 
  1. Negli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato, del 
   Corpo della polizia penitenziaria  e  del  Corpo  forestale  dello
   Stato  e'  concesso  alle  varie  organizzazioni  sindacali  l'uso
   gratuito di appositi spazi per l'affissione  di  giornali  murali,
   notiziari,  circolari,  manifesti  e  altri  scritti  o   stampati
   conformi alle disposizioni generali  sulla  stampa  e  concernenti
   notizie esclusivamente sindacali in locali distinti da  quelli  in
   cui e' generalmente ammesso il pubblico.