Art. 32. 
                   Tutela dei dirigenti sindacali 
  1. I trasferimenti ad ufficio con sede in un comune diverso di 
   appartenenti  al  Corpo  di  polizia  penitenziaria  ed  al  Corpo
   forestale  dello  Stato,  che  ricoprono  cariche   di   dirigenti
   sindacali in seno agli organismi direttivi previsti dagli  statuti
   delle organizzazioni sindacali  maggiormente  rappresentative  sul
   piano nazionale, possono essere effettuati previo nulla osta delle
   organizzazioni sindacali di appartenenza. 
  2. Per il personale della Polizia di Stato si applicano i commi 
   quarto e quinto dell'art. 88 della legge 1 aprile  1981,  n.  121,
   come modificati ed integrati  dall'art.  5  del  decreto-legge  21
   settembre 1987, convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano sino alla 
   fine dell'anno successivo alla  data  di  cessazione  del  mandato
   sindacale. 
  4. Dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei soggetti 
   indicati  nei  commi  1  e  2  appartenenti  alle   organizzazioni
   sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e' data
   comunicazione, in occasione  della  notifica  della  contestazione
   degli addebiti, all'Amministrazione centrale per le valutazioni di
   competenza ed anche al  fine  di  un  monitoraggio  dell'andamento
   complessivo di tali procedure disciplinari.  La  comunicazione  e'
   inviata dall'Amministrazione centrale  alla  segreteria  nazionale
   della organizzazione sindacale interessata. 
 
          Note all'art. 32:
             -  I  testi dei commi quarto e quinto dell'art. 88 della
          citata legge 1 aprile 1981,  n.  121,  come  modificato  ed
          integrato  dall'art.  5 del D.L. 21 settembre 1987, n. 387,
          convertito dalla legge 20 novembre 1987,  n.  472,  sono  i
          seguenti:
             "I  trasferimenti  ad  altre  sedi  di appartenenti alla
          Polizia di Stato che ricoprono  cariche  sindacali  possono
          essere  effettuati  sentita  l'organizzazione  sindacale di
          appartenenza.
             I trasferimenti in ufficio con sede in un comune diverso
          di appartenenti alla Polizia di Stato che  sono  componenti
          della  segreteria  nazionale,  delle segreterie regionali e
          provinciali dei sindacati di polizia a carattere  nazionale
          maggiormente   rappresentativi  possono  essere  effettuati
          previo  nulla   osta   dell'organizzazione   sindacale   di
          appartenenza.".