Art. 33. 
                            Tutela legale 
  1. Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica 
   sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in  servizio  di
   pubblica sicurezza, per fatti compiuti in servizio anche  relativi
   all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione  fisica,  continua
   ad applicarsi l'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. 
 
          Note all'art. 33:
             -  Il  testo dell'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n.
          152 (Disposizioni a  tutela  dell'ordine  pubblico)  e'  il
          seguente:
             "Art.  32. - 1. Nei procedimenti a carico di ufficiali o
          agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei
          militari  in  servizio  di  pubblica  sicurezza  per  fatti
          compiuti  in  servizio  e  relativi all'uso delle armi o di
          altro mezzo di  coazione  fisica,  la  difesa  puo'  essere
          assunta  a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello
          Stato   o   da    libero    professionista    di    fiducia
          dell'interessato medesimo.
             2.  In  questo  secondo  caso  le spese di difesa sono a
          carico del Ministero dell'interno salva rivalsa  se  vi  e'
          responsabilita' dell'imputato per fatto doloso.
             3. (Omissis)".