Art. 4. Indennita' pensionabile 1. L'indennita' di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, nelle misure derivanti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, e' incrementata, a decorrere dal 1 novembre 1995, del 6 per cento. 2. A decorrere dal 1 novembre 1995 l'indennita' di cui al comma 1 e' incrementata di L. 37.400 mensili lorde con contestuale soppressione del supplemento giornaliero dell'indennita' d'istituto previsto dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. In relazione agli incrementi previsti dai commi 1 e 2 l'indennita' pensionabile e' dovuta nei seguenti nuovi importi mensili lordi: Qualifiche Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate L. 876.900 Commissario capo " " L. 861.700 Commissario " " L. 846.400 Vice commissario " " L. 815.900 Ispettore Sup.re S. U.PS " " L. 831.100 Ispettore capo " " L. 815.900 Ispettore " " L. 785.300 Vice ispettore " " L. 754.800 Sovrintendente capo " " L. 785.300 Sovrintendente " " L. 724.300 Vice sovrintendente " " L. 724.300 Assistente capo " " L. 632.100 Assistente " " L. 556.400 Agente scelto " " L. 495.300 Agente " " L. 441.900 4. L'indennita' di cui al comma 3 e', altresi', incrementata, a decorrere dal 31 dicembre 1995, dei seguenti importi mensili lordi, corrispondentemente alla fissazione del nuovo orario di lavoro nei termini previsti nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 12: Livello IV L. 122.000 " V L. 129.000 " VI L. 136.000 " VI-bis L. 143.000 " VII L. 149.000 " VII-bis L. 156.000 " VIII L. 163.000 " IX L. 178.000
Note all'art. 4: - La misura dell'indennita' pensionabile deriva dalle seguenti disposizioni: a) Art. 5 del D.P.R. 27 marzo 1984, n. 69 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 15 dicembre 1983 concernente il personale dei ruoli della Polizia di Stato, (con esclusione dei dirigenti); se ne trascrive il testo: "Art. 5 (Indennita' pensionabile). - A decorrere dal 1 gennaio 1984, al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia compete una indennita' mensile pensionabile nelle sottoindicate misure lorde: agente 265.000 agente scelto 300.000 assistente 340.000 assistente capo 390.000 vice sovrintendente 390.000 sovrintedente 410.000 sovrintendente principale 430.000 sovrintendente capo 450.000 vice ispettore 450.000 ispettore 470.000 ispettore principale 490.000 ispettore capo 510.000 vice commissario 510.000 commissario 530.000 commissario capo 540.000 vice questore aggiunto 550.000 b) Art. 6 del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 13 febbraio 1987, per il personale della Polizia di Stato); se ne trascrive il testo: "Art. 6 (Indennita' pensionabile). - 1. L'indennita' prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, e' incrementata del dieci per cento a decorrere dal 1 gennaio 1986 e di un ulteriore dieci per cento dal 1 gennaio 1987 sulle misure vigenti al 31 dicembre 1985". c) Art. 6 D.P.R. 1990/147 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 22 dicembre 1989, concernente il personale della Polizia di Stato); se ne trascrive il testo. "Art. 6 (Indennita' pensionabili). - 1. L'indennita' prevista all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, modificato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, e' incrementata, rispetto alle misure vigenti al 30 giugno 1988: a) del cinque per cento a decorrere dal 1 luglio 1989; b) del nove per cento, ivi compreso il precedente incremento, a decorrere dal 1 gennaio 1990; c) del venti per cento, ivi compresi i precedenti incrementi, a decorrere dal 1 maggio 1990. 2. (Omissis)". d) Art. 24 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195; se ne trascrive il testo: "Art. 24. - 1. Alla legge 1 aprile 1981, n. 121, dopo l'art. 43 e' inserito il seguente: 'Art. 43- bis. - 1. A decorrere dal 1 settembre 1995, al personale delle Forze di polizia di cui alla tabella di equiparazione allegata al presente articolo e' attribuito lo stipendio del livello retributivo e l'indennita' mensile pensionabile risultanti dalla medesima tabella, nonche' gli scatti stipendiali ivi previsti in luogo di ogni altri scatto aggiuntivo, comunque denominato, previsto in caso di promozione o nomina al grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, nonche' ove spettanti, di quelli stabiliti dall'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433'". e) Si riporta la tabella allegata all'art. 43- bis della legge 1 aprile 1981, n. 121 (prevista dall'art. 24, del D.Lgs. n. 195/1995): Tabella allegata all'art. 43- bis della legge 1 aprile 1981, n. 121 (prevista dall'art. 24, comma 1, terzo capoverso) TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE E NON DIRETTIVO DEI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO E DI QUELLO DEI RUOLI CORRISPONDENTI DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA, IN VIGORE DAL 1 SETTEMBRE 1995 _____________________________________________________________________ | | | CORPO DELLA | | POLIZIA DI STATO | ARMA DEI CARABINIERI | GUARDIA DI FINANZA | |___________________|_______________________|_______________________| |RUOLO ISPETTORI | RUOLO ISPETTORI | RUOLO ISPETTORI | |___________________|_______________________|_______________________| |Ispett.Sup.S. UPS |M.llo Aiutante S. UPS |Maresciallo Aiutante | |Ispettore Capo |Maresciallo Capo |Maresciallo Capo. | |Ispettore |Maresciallo Ordinar. |Maresciallo Ordin. | |V. Ispettore |Maresciallo |Maresciallo | |___________________|_______________________|_______________________| |RUOLO SOVRINTEND. | RUOLO SOVRINTEND. | RUOLO SOVRINTEND. | |___________________|_______________________|_______________________| |Sovrintendente C. |Brigadiere Capo |Brigadiere Capo | |Sovrintendente |Brigadiere |Brigadiere | |V. Sovrintendente |V. Brigadiere |V. Brigadiere | |___________________|_______________________|_______________________| |RUOLO AG./ASSIST. | RUOLO APPUN/CARAB. | RUOLO APPUN/FINANZ. | |___________________|_______________________|_______________________| |Assistente C. |Appuntato Sc. |Appuntato Sc. | |Assistente |Appuntato |Appuntato | |Agente Sc. |Carabiniere Sc. |Finanziere Sc. | |Agente |Carabiniere |Finanziere | |___________________|_______________________|_______________________| SEGUE TABELLA _____________________________________________________________________ | CORPO DELLA | | | SCATTI | | | POLIZIA | CORPO FORESTALE |LIVELLI|GERARCHICI| INDENNITA' | | PENITENZIARIA | DELLO STATO | | (*) |PENSIONABILE| |_________________|_________________|_______|__________|____________| |RUOLO ISPETTORI |RUOLO ISPETTORI | | | | |_________________|_________________|_______|__________|____________| |Ispettore Sup. |Ispettore Sup. |VII bis| - | 748.800 | |Ispettore C. |Ispettore C. |VII | - | 734.400 | |Ispettore |Ispettore |VI bis | + 1 | 705.600 | |V. Ispettore |V. Ispettore |VI | + 2 | 676.800 | |_________________|_________________|_______|__________|____________| |RUOLO SOVRINTEND.|RUOLO SOVRINTEND.| | | | |_________________|_________________|_______|__________|____________| |Sovrintendente C.|Sovrintendente C.|VI bis | - | 705.600 | |Sovrintendente |Sovrintendente |VI | + 1 | 648.000 | |V. Sovrintendente|V. Sovrintendente|VI | - | 648.000 | |_________________|_________________|_______|__________|____________| |RUOLO AG./ASSIST.|RUOLO AG./ASSIST.| | | | |_________________|_________________|_______|__________|____________| |Assistente C. |Assistente C. | V | + 3 | 561.600 | |Assistente |Assistente | V | + 2 | 489.600 | |Agente Sc. |Agente Sc. | V | + 1 | 432.000 | |Agente |Agente | V | - | 381.600 | |_________________|_________________|_______|__________|____________| (*) Lo scatto aggiuntivo gerarchico e' pari al 2.50% dello stipendio in godimento (importo iniziale del livello e la retribuzione individuale di anzianita' comprensiva, quest'ultima, degli scatti gerarchici attribuiti, eventualmente, nel precedente livello retributivo e di quelli di cui all'art. 1 del D.L. 6 maggio 1994, n. 271, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 1994, n. 433, ove spettante). Per il passaggio dal V al VI/VI- bis livello retributivo confluisce esclusivamente nella RIA un solo scatto gerarchico, qualora risulti attribuito. - Il testo dell'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135 (Aumento delle misure dell'indennita' mensile per il servizio di istituto alle Forze di polizia e attribuzione di un supplemento giornaliero della stessa indennita' per il personale dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della Guardia di finanza e degli Agenti di custodia e per i sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato) e' il seguente: "Art. 2. - A decorrere dal 1 aprile 1975, al personale contemplato nella tabella n. 1 allegata alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e ai sottufficiali guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato e' attribuito un supplemento giornaliero di indennita' di istituto nella misura di 1300 per ogni giornata di effettivo servizio. 2-5. (Omissis)".