Art. 4. 
                       Indennita' pensionabile 
  1. L'indennita' di cui all'art. 5 del decreto del Presidente  della
Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, nelle misure derivanti  dall'art.  6
del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147,  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,   e'   incrementata,   a
decorrere dal 1 novembre 1995, del 6 per cento. 
  2. A decorrere dal 1 novembre 1995 l'indennita' di cui al  comma  1
e'  incrementata  di  L.  37.400  mensili   lorde   con   contestuale
soppressione del supplemento giornaliero  dell'indennita'  d'istituto
previsto dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive
modificazioni ed integrazioni. 
  3.  In  relazione  agli  incrementi  previsti  dai  commi  1  e   2
l'indennita'  pensionabile  e'  dovuta  nei  seguenti  nuovi  importi
mensili lordi: 
 
    
 
 Qualifiche

Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate             L. 876.900
Commissario capo               "        "                  L. 861.700
Commissario                    "        "                  L. 846.400
Vice commissario               "        "                  L. 815.900
Ispettore Sup.re S. U.PS       "        "                  L. 831.100
Ispettore capo                 "        "                  L. 815.900
Ispettore                      "        "                  L. 785.300
Vice ispettore                 "        "                  L. 754.800
Sovrintendente capo            "        "                  L. 785.300
Sovrintendente                 "        "                  L. 724.300
Vice sovrintendente            "        "                  L. 724.300
Assistente capo                "        "                  L. 632.100
Assistente                     "        "                  L. 556.400
Agente scelto                  "        "                  L. 495.300
Agente                         "        "                  L. 441.900

    
  4. L'indennita' di cui al comma 3  e',  altresi',  incrementata,  a
decorrere dal 31 dicembre 1995, dei seguenti importi  mensili  lordi,
corrispondentemente alla fissazione del nuovo orario  di  lavoro  nei
termini previsti nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 12: 
 
    

Livello     IV           L. 122.000
"            V           L. 129.000
"           VI           L. 136.000
"       VI-bis           L. 143.000
"          VII           L. 149.000
"      VII-bis           L. 156.000
"         VIII           L. 163.000
"           IX           L. 178.000

    
 
          Note all'art. 4:
             -  La  misura  dell'indennita' pensionabile deriva dalle
          seguenti disposizioni:
               a) Art. 5 del D.P.R.  27  marzo  1984,  n.  69  (Norme
          risultanti  dalla  disciplina  prevista dall'accordo del 15
          dicembre 1983 concernente  il  personale  dei  ruoli  della
          Polizia  di  Stato,  (con  esclusione dei dirigenti); se ne
          trascrive il testo:
             "Art. 5 (Indennita' pensionabile). - A decorrere  dal  1
          gennaio  1984,  al  personale  della  Polizia  di Stato che
          espleta funzioni di polizia compete una indennita'  mensile
          pensionabile nelle sottoindicate misure lorde:
     agente                             265.000
     agente scelto                      300.000
     assistente                         340.000
     assistente capo                    390.000
     vice sovrintendente                390.000
     sovrintedente                      410.000
     sovrintendente principale          430.000
     sovrintendente capo                450.000
     vice ispettore                     450.000
     ispettore                          470.000
     ispettore principale               490.000
     ispettore capo                     510.000
     vice commissario                   510.000
     commissario                        530.000
     commissario capo                   540.000
     vice questore aggiunto             550.000
               b)  Art.  6  del  D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150 (Norme
          risultanti dalla disciplina prevista  dall'accordo  del  13
          febbraio 1987, per il personale della Polizia di Stato); se
          ne trascrive il testo:
             "Art.  6  (Indennita'  pensionabile).  - 1. L'indennita'
          prevista dall'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  27 marzo 1984, n. 69, e' incrementata del dieci
          per cento a decorrere dal 1 gennaio 1986 e di un  ulteriore
          dieci  per cento dal 1 gennaio 1987 sulle misure vigenti al
          31 dicembre 1985".
               c)  Art.  6  D.P.R.  1990/147  (Regolamento   per   il
          recepimento   delle   norme   risultanti  dalla  disciplina
          prevista dall'accordo del 22 dicembre 1989, concernente  il
          personale  della  Polizia  di  Stato);  se  ne trascrive il
          testo.
             "Art. 6 (Indennita'  pensionabili).  -  1.  L'indennita'
          prevista  all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, modificato dall'art. 6 del
          decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987,  n.
          150,  e'  incrementata,  rispetto alle misure vigenti al 30
          giugno 1988:
               a) del cinque per cento a decorrere dal 1 luglio 1989;
               b) del nove per  cento,  ivi  compreso  il  precedente
          incremento, a decorrere dal 1 gennaio 1990;
               c)  del  venti  per  cento,  ivi compresi i precedenti
          incrementi, a decorrere dal 1 maggio 1990.
             2. (Omissis)".
               d)  Art.  24  del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195; se ne
          trascrive il testo:
             "Art. 24. - 1. Alla legge 1 aprile 1981,  n.  121,  dopo
          l'art. 43 e' inserito il seguente:
             'Art. 43- bis. - 1. A decorrere dal 1 settembre 1995, al
          personale  delle  Forze  di  polizia di cui alla tabella di
          equiparazione allegata al presente articolo  e'  attribuito
          lo stipendio del livello retributivo e l'indennita' mensile
          pensionabile risultanti dalla medesima tabella, nonche' gli
          scatti  stipendiali  ivi  previsti  in  luogo di ogni altri
          scatto aggiuntivo, comunque denominato, previsto in caso di
          promozione  o  nomina  al  grado  o  qualifica   superiore,
          nell'ambito  dello  stesso livello retributivo, nonche' ove
          spettanti,   di   quelli   stabiliti   dall'art.   1    del
          decreto-legge  6  maggio  1994,  n.    271, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n.  433'".
               e) Si riporta la tabella  allegata  all'art.  43-  bis
          della  legge  1 aprile 1981, n. 121 (prevista dall'art. 24,
          del D.Lgs. n.  195/1995):
Tabella allegata all'art. 43- bis della legge 1 aprile 1981,  n.  121
(prevista dall'art. 24, comma 1, terzo capoverso)
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE E NON DIRETTIVO DEI
RUOLI  DELLA  POLIZIA  DI  STATO E DI QUELLO DEI RUOLI CORRISPONDENTI
DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA, IN VIGORE DAL 1 SETTEMBRE 1995
_____________________________________________________________________
|                   |                       |     CORPO DELLA       |
| POLIZIA DI STATO  | ARMA DEI CARABINIERI  |  GUARDIA DI FINANZA   |
|___________________|_______________________|_______________________|
|RUOLO ISPETTORI    |    RUOLO ISPETTORI    |   RUOLO ISPETTORI     |
|___________________|_______________________|_______________________|
|Ispett.Sup.S. UPS  |M.llo Aiutante S. UPS  |Maresciallo Aiutante   |
|Ispettore Capo     |Maresciallo Capo       |Maresciallo Capo.      |
|Ispettore          |Maresciallo Ordinar.   |Maresciallo Ordin.     |
|V. Ispettore       |Maresciallo            |Maresciallo            |
|___________________|_______________________|_______________________|
|RUOLO SOVRINTEND.  |    RUOLO SOVRINTEND.  |   RUOLO SOVRINTEND.   |
|___________________|_______________________|_______________________|
|Sovrintendente C.  |Brigadiere Capo        |Brigadiere Capo        |
|Sovrintendente     |Brigadiere             |Brigadiere             |
|V. Sovrintendente  |V. Brigadiere          |V. Brigadiere          |
|___________________|_______________________|_______________________|
|RUOLO AG./ASSIST.  |   RUOLO APPUN/CARAB.  |  RUOLO APPUN/FINANZ.  |
|___________________|_______________________|_______________________|
|Assistente C.      |Appuntato Sc.          |Appuntato Sc.          |
|Assistente         |Appuntato              |Appuntato              |
|Agente Sc.         |Carabiniere Sc.        |Finanziere Sc.         |
|Agente             |Carabiniere            |Finanziere             |
|___________________|_______________________|_______________________|
 SEGUE TABELLA
_____________________________________________________________________
|   CORPO DELLA   |                 |       |  SCATTI  |            |
|     POLIZIA     | CORPO FORESTALE |LIVELLI|GERARCHICI| INDENNITA' |
|  PENITENZIARIA  |   DELLO STATO   |       |   (*)    |PENSIONABILE|
|_________________|_________________|_______|__________|____________|
|RUOLO ISPETTORI  |RUOLO ISPETTORI  |       |          |            |
|_________________|_________________|_______|__________|____________|
|Ispettore Sup.   |Ispettore Sup.   |VII bis|    -     |  748.800   |
|Ispettore C.     |Ispettore C.     |VII    |    -     |  734.400   |
|Ispettore        |Ispettore        |VI bis |   + 1    |  705.600   |
|V. Ispettore     |V. Ispettore     |VI     |   + 2    |  676.800   |
|_________________|_________________|_______|__________|____________|
|RUOLO SOVRINTEND.|RUOLO SOVRINTEND.|       |          |            |
|_________________|_________________|_______|__________|____________|
|Sovrintendente C.|Sovrintendente C.|VI bis |    -     |  705.600   |
|Sovrintendente   |Sovrintendente   |VI     |   + 1    |  648.000   |
|V. Sovrintendente|V. Sovrintendente|VI     |    -     |  648.000   |
|_________________|_________________|_______|__________|____________|
|RUOLO AG./ASSIST.|RUOLO AG./ASSIST.|       |          |            |
|_________________|_________________|_______|__________|____________|
|Assistente C.    |Assistente C.    | V     |   + 3    |  561.600   |
|Assistente       |Assistente       | V     |   + 2    |  489.600   |
|Agente Sc.       |Agente Sc.       | V     |   + 1    |  432.000   |
|Agente           |Agente           | V     |    -     |  381.600   |
|_________________|_________________|_______|__________|____________|
(*)  Lo scatto aggiuntivo gerarchico e' pari al 2.50% dello stipendio
in  godimento  (importo  iniziale  del  livello  e  la   retribuzione
individuale  di  anzianita'  comprensiva,  quest'ultima, degli scatti
gerarchici  attribuiti,   eventualmente,   nel   precedente   livello
retributivo  e di quelli di cui all'art. 1 del D.L. 6 maggio 1994, n.
271, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 1994, n.  433,
ove spettante).
          Per  il  passaggio  dal V al VI/VI- bis livello retributivo
          confluisce  esclusivamente  nella  RIA   un   solo   scatto
          gerarchico, qualora risulti attribuito.
             -  Il  testo  dell'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n.
          135 (Aumento delle misure dell'indennita'  mensile  per  il
          servizio  di  istituto alle Forze di polizia e attribuzione
          di un supplemento giornaliero della stessa  indennita'  per
          il  personale  dell'Arma  dei  carabinieri, dei Corpi delle
          guardie di pubblica sicurezza, della Guardia di  finanza  e
          degli  Agenti  di  custodia  e per i sottufficiali, guardie
          scelte e guardie del Corpo forestale  dello  Stato)  e'  il
          seguente:
             "Art.  2.  - A decorrere dal 1 aprile 1975, al personale
          contemplato nella tabella  n.  1  allegata  alla  legge  23
          dicembre 1970, n. 1054, e ai sottufficiali guardie scelte e
          guardie  del  Corpo  forestale dello Stato e' attribuito un
          supplemento giornaliero di  indennita'  di  istituto  nella
          misura di 1300 per ogni giornata di effettivo servizio.
             2-5. (Omissis)".