Art. 5. 
                         Assegno funzionale 
  1. L'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 5 del  decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e' dovuto  nei
seguenti importi annui lordi: 
 
    

                                          19 anni            29 anni
                                        di servizio        di servizio
    Qualifiche                             lire               lire
        -                                   -                  -
    Ruolo degli agenti, assistenti
    ed equiparati                          1.300.000          1.700.000
    Ruolo dei sovraintendenti ed
    equiparati e ruolo degli
    ispettori ed equiparati                1.700.000          2.500.000

    
  2. Per gli  appartenenti  al  ruolo  dei  commissari  o  qualifiche
equiparate della Polizia di Stato, per gli  ufficiali  del  disciolto
Corpo degli  Agenti  di  custodia  e  per  gli  ufficiali  del  Corpo
Forestale dello  Stato  provenienti  da  ruoli  inferiori,  l'assegno
funzionale pensionabile di cui all'art. 5 del decreto del  Presidente
della Repubblica 5 giugno  1990,  n.  l47,  e'  dovuto  nei  seguenti
importi annui lordi: 
 
    

                                             19 anni           29 anni
                                          di servizio        di servizio
       Qualifiche                             lire               lire
           -                                   -                  -
    V. Commissario e commissario          2.100.000           2.700.000
    Commissario capo                      2.800.000           4.500.000
    Vice questore aggiunto                3.200.000           4.500.000

    
  3. Per l'attribuzione dell'assegno funzionale al personale  di  cui
commi 1 e 2, la valutazione dei requisiti prescritti e'  riferita  al
triennio  precedente  alla  data  di   maturazione   della   prevista
anzianita', escludendo dal computo  gli  anni  compresi  nel  periodo
suddetto  in  cui  il  dipendente  abbia   riportato   una   sanzione
disciplinare piu' grave della deplorazione o un giudizio  complessivo
inferiore a "buono". 
 
          Note all'art. 5:
             - L'art. 5 del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147, recita:
             "Art. 5 (Assegno funzionale) - 1. Le misure dell'assegno
          funzionale pensionabile di cui all'art. 6 del decreto-legge
          21  settembre  1987, n. 387, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, sono rideterminate, a
          decorrere dal 1 gennaio 1990, nei  seguenti  importi  annui
          lordi:
                                          19 Anni           29 Anni
                                        di servizio      di servizio
        Qualifiche                         lire             lire
             -                              -                 -
Ruolo degli ag. e assist.               1.300.000         1.700.000
Ruolo dei sovr. e ruolo
  degli ispettori                       1.700.000         2.500.000
   2.  Per  il  personale  del  ruolo  dei  commissari  o  qualifiche
equiparate della Polizia di Stato, proveniente da ruoli inferiori, le
misure dell'assegno di cui al comma 1,  a  decorrere  dal  1  gennaio
1990, sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi:
                                          19 Anni           29 Anni
                                        di servizio      di servizio
        Qualifiche                         lire             lire
             -                              -                 -
V. Comm. e Commissario                  2.100.000         2.700.000
Commissario Capo                        2.800.000         4.500.000
Vice Questore Agg.                      3.200.000         4.500.000".